CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1987
Cassazione n. 35498/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/01/1987 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 186/ RG 15810 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine ai presupposti del delitto, anche sotto il profilo soggettivo, di cui all'art. 385 cod. pen. alla luce della descrizione del fatto rimasto non contestato, come risulta a pag.2 della sentenza; ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha menzionato specificamente gli elementi di fatto, non contestati, che ne escludono l'applicazione, con argomenti giuridicamente non illogici. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera s1nsora La Presidente