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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33565/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia come l'imputato non avrebbe realizzato l'interversione del possesso necessaria per l'integrazione del reato di appropriazione indebita, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancata individuazione dell'autore principale del reato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle argomentate dalla decisione impugnata, che illustra chiaramente -a pagina 3- come le dichiarazioni dell'originario coimputato abbiano trovato un riscontro oggettivo di portata decisiva nel possesso dell'autovettura da parte dell'ordinario ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per mancanza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo in capo all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, nella parte in cui si dà conto del decisivo elemento di fatto, consistente nel taglio dei cavi del sistema satellitare dell'autovettura); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il quarto motivo di ricorso è oltremodo generico e indeterminato; perché volto a censurare l'intera valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, senza alcuna cura di specificare le censura dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia come l'imputato non avrebbe realizzato l'interversione del possesso necessaria per l'integrazione del reato di appropriazione indebita, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancata individuazione dell'autore principale del reato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle argomentate dalla decisione impugnata, che illustra chiaramente -a pagina 3- come le dichiarazioni dell'originario coimputato abbiano trovato un riscontro oggettivo di portata decisiva nel possesso dell'autovettura da parte dell'ordinario ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per mancanza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo in capo all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, nella parte in cui si dà conto del decisivo elemento di fatto, consistente nel taglio dei cavi del sistema satellitare dell'autovettura); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il quarto motivo di ricorso è oltremodo generico e indeterminato; perché volto a censurare l'intera valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, senza alcuna cura di specificare le censura dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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