CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38355/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/zentite le conclusioni del PG rtetA- l; e& ct4 clo t-L.4 cet----0-, 'ì buci ‘A--t cto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila revocava ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale adottata, con ordinanza del 30 giugno 2020, in favore di Fabio SPINELLI - all'epoca sottoposto al regime di esecuzione della pena presso il domicilio ex art. 1 I. n. 199/2010 - in relazione alla pena di 4 anni, 2 mesi e 23 giorni di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 2 luglio 2019. A ragione della decisione, il Tribunale, accogliendo la proposta trasmessa dal Magistrato di Pescara, valorizzava la sopravvenuta esecuzione, in data 25 luglio 2020, nei confronti dell'affidato, della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Chieti il 22 luglio 2020 per i reati di furto in abitazione pluriaggravato e di evasione aggravata (dalla detenzione domiciliare in atto), commessi il 5 giugno 2020. Nello stigmatizzare la rilevante gravità complessiva dei fatti, il Giudice a quo osservava, con particolare riguardo al furto in abitazione, come esso fosse stato consumato ai danni di una persona anziana (di 88 anni) e durante l'esecuzione di una precedente misura alternativa, elementi che denotavano una pericolosità elevata ed attuale dell'affidato, la cui condotta aveva senz'altro oltrepassato la soglia della compatibilità con la prosecuzione della misura alternativa in corso; misura che, all'evidenza, non sarebbe stata concessa qualora il Tribunale adito fosse stato informato, al momento della decisione, dei due delitti commessi dal condannato solo venticinque giorni prima. Conseguenza inevitabile dei descritti comportamenti, ad avviso del Collegio, non poteva che essere la revoca definitiva dell'affidamento in prova concesso allo SPINELLI, con decorrenza ex tunc, dovendosi ritenere, in ragione del quadro negativo complessivo e della gravità dei fatti, accertati sin da epoca precedente all'applicazione della misura, che vi fosse stato un fallimento in toto e sin dall'inizio della prova. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 47, comma 11, e 59-quater Ord. pen. Assume la difesa del ricorrente che, anche a voler ritenere legittimo il provvedimento impugnato, gli effetti derivanti da esso non avrebbero dovuto estendersi alla intera durata del periodo trascorso in affidamento, in quanto i reati oggetto della misura cautelare applicata dal G.I.P. di Chieti erano stati commessi sotto la vigenza di un regime equiparabile alla detenzione domiciliare, mentre in costanza di affidamento il condannato aveva serbato una condotta conforme alla legge. Il Tribunale di sorveglianza aveva omesso una qualsivoglia disamina sull'andamento della prova, ancorando il giudizio di negatività della condotta dello SPINELLI ad un reato consumato sotto l'egida di una diversa misura alternativa, il che rendeva il giudizio medesimo inconferente in relazione al concreto accertamento che l'organo giudicante era chiamato a compiere.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che l'affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatto commesso prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento è stato disposto (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/9/2013, Bevilacqua, Rv. 25670; v. anche, Sez. 1, n. 38453 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Imperatori, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/5/2002, Calia, Rv. 221640). Non v'è, dunque, alcun automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, specie quando i fatti posti a fondamento di quest'ultimo siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. Occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio. 2.1. Su un piano più generale, va rammentato che i provvedimenti resi dalla magistratura di sorveglianza sono revocabili quando risulti, successivamente alla loro adozione, una situazione fenomenica diversa da quella che li aveva giustificati; cosicché, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso, non sussistendo, dunque, alcuna preclusione (Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236; Sez. 1, n. 15861 del 7/3/2014, Cammisa, Rv. 259604; Sez. 1, n. 3870 del 03/06/1996, Raineri, Rv. 205589). 3. A tali criteri l'ordinanza impugnata si è puntualmente attenuta, avendo i Giudici di merito proceduto, come loro richiesto, al vaglio della diretta incidenza del fatto sopravvenuto sulla perdurante idoneità del beneficio concesso al condannato rispetto ai fini rieducativi e preventivi ad esso connessi, pervenendo a conclusioni negative sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici e ancorato ad elementi precisi e pertinenti (ad es., quando ha descritto le modalità del furto, commesso da tre persone in concorso, con ruoli distinti e predeterminati, mediante una lunga serie di artifici e manipolazioni, a dimostrazione di una tecnica consolidata e di professionalità criminale), con il quale, peraltro, il ricorrente non si confronta.4. Quanto alla decorrenza della revoca, ricordato che, ai fini del relativo giudizio, rilevano la gravità oggettiva e soggettiva del fatto che alla revoca ha dato luogo, nonché la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni poste a suo carico (fra tutte, Sez. 1, n. 490 del 30/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859), va detto che il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, può legittimamente disporre la revoca con effetto retroattivo, quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente alla decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo. Anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non presta il fianco a censure, avendo il Tribunale adito correttamente valorizzato, nel giudizio fallimentare in toto formulato sulla prova accordata al condannato, la collocazione dei reati di furto pluriaggravato ed evasione in data antecedente all'adozione dell'ordinanza concessiva dell'affidamento e nella vigenza di una diversa misura alternativa (detenzione domiciliare), nonché il brevissimo periodo di tempo trascorso dall'interessato in regime di affidamento prima della proposta di revoca inoltrata dal Magistrato di sorveglianza di Pescara, successivamente alla esecuzione, in data 25 luglio 2020, della sopravvenuta ordinanza cautelare custodiale, periodo del tutto insufficiente per addivenire a un compiuto giudizio - infondatamente reclamato in ricorso - sul comportamento osservato, in quei brevi frangenti, dal condannato. La decisione di disporre con decorrenza ex tunc la revoca del beneficio, in conclusione, deve ritenersi correttamente adottata. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec