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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 14040/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli del 3 dicembre 2020 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è stata rideterminata in anni 4 di reclusione e 18.000 euro di multa la pena inflittagli in primo grado (anni 6, mesi 8 di reclusione e 30.000 di multa) con riferimento al delitto di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto 40,75 grammi di cocaina; fatto accertato in Napoli il 5 agosto 2020.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di verificare se sussistevano cause di non punibilità.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché palesemente generico, non essendosi la difesa confrontata con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati gli accertamenti del personale della Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA], che il 5 agosto 2020 fermava Moccia in [OSCURATO:PERSONA], trovandolo in possesso di 40,75 grammi di cocaina, sostanza chiaramente destinata allo spaccio, come ammesso peraltro dallo stesso interessato; la sostanza presentava un elevatissimo principio attivo (gr. 97,88 °h), con 259,9 dosi medie singole, circostanze queste ritenute ostative al riconoscimento della fattispecie di lieve entità, per cui deve concludersi che sia rispetto alla ascrivibilità della condotta all'imputato, sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata non rivela alcun profilo di illegittimità.

4. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Moccia, stante la assoluta genericità della doglianza sollevata, che si articola in affermazioni del tutto sganciate dall'apparato motivazionale della pronuncia della Corte di appello, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. / Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 sigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli del 3 dicembre 2020 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è stata rideterminata in anni 4 di reclusione e 18.000 euro di multa la pena inflittagli in primo grado (anni 6, mesi 8 di reclusione e 30.000 di multa) con riferimento al delitto di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto 40,75 grammi di cocaina; fatto accertato in Napoli il 5 agosto 2020. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di verificare se sussistevano cause di non punibilità. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché palesemente generico, non essendosi la difesa confrontata con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati gli accertamenti del personale della Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA], che il 5 agosto 2020 fermava Moccia in [OSCURATO:PERSONA], trovandolo in possesso di 40,75 grammi di cocaina, sostanza chiaramente destinata allo spaccio, come ammesso peraltro dallo stesso interessato; la sostanza presentava un elevatissimo principio attivo (gr. 97,88 °h), con 259,9 dosi medie singole, circostanze queste ritenute ostative al riconoscimento della fattispecie di lieve entità, per cui deve concludersi che sia rispetto alla ascrivibilità della condotta all'imputato, sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata non rivela alcun profilo di illegittimità. 4. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Moccia, stante la assoluta genericità della doglianza sollevata, che si articola in affermazioni del tutto sganciate dall'apparato motivazionale della pronuncia della Corte di appello, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. / Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 sigl
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