CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 12188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 11136/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., FABRI- [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.81/4/12, depositata il 13 novembre 2012; udita la relazione della causa svolta in data 23/3/2022 dal Consiglie- re [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Rilevato che: 1. Con sentenza n. 81/4/12, depositata il 13 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello dell'A- genzia delle Entrate e dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA] & Abbi- gliamento S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] socio e liquidatore, proposti av- verso la sentenza n. 82/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dai contribuenti avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta IVA 2002. 2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - e dunque anche per l'anno di imposta oggetto dell'ac- certamento alla base del presente processo - cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti. Il giudice di prime cure per il 2002 dichiarava nullo l'accertamento re- lativamente al reddito di impresa imputabile al socio e legittima la ri- presa IVA. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo da un lato infondato l'appello dell'Agenzia per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ai fini dei redditi di impresa per inoperati- vità del principio del raddoppio dei termini di cui agli artt. 37 del d.lgs. n.223 del 2006 e 43 comma 3 del d.P.R. n.600 del 1973. Dal- l'altro, con riferimento all'IVA, non trovava accoglimento l'appello dei contribuenti, con il quale veniva invocata l'intervenuta prescrizione dei termini di accertamento anche ai fini dell'imposta armonizzata. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. I contribuenti non hanno svolto difese. Considerato che: 4. la causa dev'essere rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fa- scicolo di merito, al fine di verificare la sussistenza o meno di error in procedendo, P.Q.M. La Corte rinvia la controversia a nuovo ruolo per l'acquisizione del fa- scicolo di merito. Roma, Così deciso in data 23 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mi, I k AP