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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14222/2026

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rotempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delloStato-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.5127/2018 depositata il 5/3/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per revocazione risulta (siriporta di seguito la descrizione della vicenda contenuta nella sentenza diNumero registro generale 13777/2018Numero sezionale 3979/2026Numero di raccolta generale 14222/2026Data pubblicazione 14/05/2026cassazione impugnata, trascritta altresì nel ricorso per revocazione) che:«Con sentenza in data 22 marzo 2016 la Commissione tributaria regionaledella Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenziadelle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8585/32/15 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA edaltro 2009.

La CTR osservava in particolare che il gravame agenzialedoveva considerarsi tardivo in quanto proposto mediante spedizionepostale oltre il c.d. termine "breve" (la sentenza appellata era statanotificata) di legge».L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a duemotivi.La contribuente non resisteva con controricorso e rimaneva intimata.Con ordinanza n. 5127/2018, questa Corte dichiarava l’inammissibilitàdel ricorso, osservando che lo stesso era stato notificato al difensoredomiciliatario il 10/11/2016 e dunque nel rispetto del termine didecadenza di cui all’art. 327 c.p.c. (la sentenza d’appello, non notificata,era stata depositata il 14/4/2016); la notifica, tuttavia, non era andata abuon fine in quanto il difensore risultava “trasferito/irreperibile”.Successivamente l’Amministrazione aveva provveduto ad una nuovanotifica il 24/2/2017, ma tale attività era ritenuta tardiva alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez.

U. 14594/2016) sullariattivazione del processo notificatorio.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso perrevocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c..La società (nel frattempo dichiarata fallita) non ha resistito concontroricorso ed è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13777/2018Numero sezionale 3979/2026Numero di raccolta generale 14222/2026Data pubblicazione 14/05/2026Con l’unico motivo di ricorso per revocazione l’Amministrazione haevidenziato che questa Corte sarebbe incorsa nell’errore di cui all’art. 395n. 4) c.p.c., non avvedendosi che il ricorso per cassazione era statonotificato anche alla liquidatrice della società, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eritirato da quest’ultima presso l’ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; gli attirelativi a tale notifica erano stati depositati il 9/3/2017.Orbene, va rilevato che la ricorrente ha inteso dimostrare talecircostanza producendo in copia la “nota integrativa di deposito” del9/3/2017 attestante il deposito di tale documento.Tuttavia, la nota prodotta in copia non reca la data, né lasottoscrizione del cancelliere.

Occorre quindi esaminare l’originale chedovrebbe essere contenuta nel fascicolo n. 26707/2016 r.g. di cui ènecessario disporre l’acquisizione dall’archivio.

P.Q.MDispone l’acquisizione dall’archivio del fascicolo relativo al procedimento n.26707/2016 r.g. e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rotempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delloStato-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.5127/2018 depositata il 5/3/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per revocazione risulta (siriporta di seguito la descrizione della vicenda contenuta nella sentenza diNumero registro generale 13777/2018Numero sezionale 3979/2026Numero di raccolta generale 14222/2026Data pubblicazione 14/05/2026cassazione impugnata, trascritta altresì nel ricorso per revocazione) che:«Con sentenza in data 22 marzo 2016 la Commissione tributaria regionaledella Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenziadelle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8585/32/15 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA edaltro 2009. La CTR osservava in particolare che il gravame agenzialedoveva considerarsi tardivo in quanto proposto mediante spedizionepostale oltre il c.d. termine "breve" (la sentenza appellata era statanotificata) di legge».L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a duemotivi.La contribuente non resisteva con controricorso e rimaneva intimata.Con ordinanza n. 5127/2018, questa Corte dichiarava l’inammissibilitàdel ricorso, osservando che lo stesso era stato notificato al difensoredomiciliatario il 10/11/2016 e dunque nel rispetto del termine didecadenza di cui all’art. 327 c.p.c. (la sentenza d’appello, non notificata,era stata depositata il 14/4/2016); la notifica, tuttavia, non era andata abuon fine in quanto il difensore risultava “trasferito/irreperibile”.Successivamente l’Amministrazione aveva provveduto ad una nuovanotifica il 24/2/2017, ma tale attività era ritenuta tardiva alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 14594/2016) sullariattivazione del processo notificatorio.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso perrevocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c..La società (nel frattempo dichiarata fallita) non ha resistito concontroricorso ed è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13777/2018Numero sezionale 3979/2026Numero di raccolta generale 14222/2026Data pubblicazione 14/05/2026Con l’unico motivo di ricorso per revocazione l’Amministrazione haevidenziato che questa Corte sarebbe incorsa nell’errore di cui all’art. 395n. 4) c.p.c., non avvedendosi che il ricorso per cassazione era statonotificato anche alla liquidatrice della società, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eritirato da quest’ultima presso l’ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; gli attirelativi a tale notifica erano stati depositati il 9/3/2017.Orbene, va rilevato che la ricorrente ha inteso dimostrare talecircostanza producendo in copia la “nota integrativa di deposito” del9/3/2017 attestante il deposito di tale documento.Tuttavia, la nota prodotta in copia non reca la data, né lasottoscrizione del cancelliere. Occorre quindi esaminare l’originale chedovrebbe essere contenuta nel fascicolo n. 26707/2016 r.g. di cui ènecessario disporre l’acquisizione dall’archivio. P.Q.MDispone l’acquisizione dall’archivio del fascicolo relativo al procedimento n.26707/2016 r.g. e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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