CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOcta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., deducendo vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena e chiedendo di sollevare questione di illegittimità costituzionale del disposto dell'art. 613, comma 1, c.p.p. nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione deve essere presentato da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 24 dicembre 2020, va dichiarato inammissibile. 2.1 Deve evidenziarsi che questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale, richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. 2. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli . • - [OSCURATO:PERSONA] w /) Oik DEP (;