CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Vanorio, che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell’esecuzione, ha revocato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VincenzoD’Aguanno con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 settembre2021, divenuta definitiva il 30 settembre 2021, per essere intervenuta nelquinquennio, il 10 dicembre 2024, sentenza di applicazione di pena concordataper fatti commessi nel settembre 2023, pronuncia divenuta definitiva il 6 maggio2025 e relativa alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 dimulta.2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA]Aguanno, denunciandoviolazione di legge in relazione all’art. 168 n. 1 cod. pen.Si deduce che, nel quinquennio dalla concessione del beneficio, è statairrogata una pena detentiva per delitto con sentenza di applicazione di pena laquale, alla luce della riforma introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022, non puòessere equiparata ad una sentenza di condanna posto che non implica alcunaccertamento del reato.Dunque, a parere del ricorrente, non potrebbe considerarsi integrata lacondizione per revocare la sospensione condizionale cioè l’intervenutoaccertamento giudiziale della commissione, nel quinquennio, di un delitto per ilquale si è irrogata pena detentiva, ex art. 168 n. 1 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Vanorio, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Va anzitutto rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza dilegittimità espressasi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022,anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 233518 – 01) la sentenza di applicazione di pena concordata, inragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanzadi un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, anorma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensionecondizionale della pena precedentemente concessa (nello stesso senso, Sez. U,29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata).1.2. Tale indirizzo interpretativo resta attuale anche alla luce della riformaintrodotta dal d. lgs. n. 150 del 2022.Va, infatti, precisato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, lasentenza di applicazione di pena concordata tra le parti, agli effetti penali, èequiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis, ultimo periodocod. proc. pen.), dal momento che il legislatore delegato con la cd. RiformaCartabia ha inteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di cui all’art. 444 cod.proc. pen. nei giudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensidell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini diprova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso ilgiudizio per l’accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cuinon siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggidiverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444,comma 2, alla sentenza di condanna.Non a caso, le Sezioni Unite nella pronuncia richiamata (Sez. U, n. 17781del 29/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.) hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento(sia allargato che ordinario), proprio in ragione dell'equiparazione legislativa aduna sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga,costituisca titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 n. 1, cod. pen., dellasospensione condizionale della pena precedentemente concessa (in tal senso,Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332; Sez. 6, n. 26627 del17/04/2024, Bianchi; Rv. 286842). Tanto, evidentemente, anche in assenza diun accertamento sulla responsabilità e alla luce, comunque, dell’acclaratamancanza di elementi per procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Non ignora il Collegio l’indirizzo espresso, prima della riforma dell’art. 629cod. proc. pen., in tema di ammissibilità del giudizio di revisione per contrastotra giudicati, secondo il quale l’istituto non è riferibile alla sentenza diapplicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (così,Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872; Sez. 1, n. 4417 del17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293). Nello stesso senso si è espressaSez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631, precisando che «èinammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di unasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciataall'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto edell'accertamento della responsabilità penale dell'autore».Tuttavia, proprio la pronuncia delle Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è espressa,nella motivazione, argomenti dai quali trova conferma la conclusione secondo cuianche nel patteggiamento è presente un "accertamento dei fatti", quali: ladeclaratoria di falsità dei documenti ex art. 537 cod. proc. pen. (da disporreanche nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 5322 del21/12/2016, dep. 2017, Caruso, Rv. 26902101); l'applicazione di sanzioniamministrative probatoriamente connesse con il reato, secondo la regolagenerale di cui all'art. 24 legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 8488 del27/05/1998, Bosio, Rv. 210981 - 01; principio, questo, più di recenteconfermato in quanto «nel patteggiamento, anche se non si fa luogoall'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunqueall'accertamento del reato, sia pure "sui generis", fondato sulla descrizione delfatto reato, nei suoi elementi, soggettivo e oggettivo, contenuta nel capod'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta»: così, Sez.4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326 - 01).Sicché, nella presente sede, può ribadirsi il seguente principio di diritto:anche a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 e alla streguadell’attuale formulazione dell’art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen. la sentenzadi applicazione di pena concordata, in ragione dell'equiparazione legislativa aduna sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga,costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 n. 1 cod. pen., dellasospensione condizionale della pena precedentemente concessa.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]