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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 31913/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28481/2017 R.G. proposto da - I.N.P.S., in persona del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29; - ricorrente - contro avv [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso !dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7; - controricorrente - avverso la sentenza n. 148/2017 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso - Sez.

Lavoro e Previdenza, emessa il 12/05/2017, depositata il 27/05/2017, non notificata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso dell'Inpdap (poi Inps) nei suoi confronti, per l'importo di C. 1.177,64, somma già versata dall'Istituto, a titolo di svalutazione monetaria sull'indennità premio di servizio (I.P.S.), in esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 41/97, poi annullata, e dunque da ripetere, ciò anche in virtù di transazione intervenuta inter partes in data 23.2.2001.

L'opposizione fu respinta dal Tribunale di Campobasso.

Proposta impugnazione da parte del Della Ventura, con sentenza n. 148 del 27 maggio 2017, la Corte d'appello di Campobasso ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo compensando le spese del grado, salvo quelle di CTU che sono state poste a esclusivo carico dell'Inps.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di gravame consentisse di ritenere che l'importo preteso in restituzione a titolo di svalutazione monetaria dall'Inpdap e fatto oggetto di decreto ingiuntivo fosse superiore a quanto dovuto dall'ex-dipendente, donde la necessità di revoca del decreto; ha osservato, inoltre, che l'Istituto null'altro aveva richiesto se non la conferma del decreto e «...non l'accertamento della pretesa debitoria di eventuale diverso importo», solo in appello formulando inammissibilmente domanda di «rideterminazione delle somme, dal che l'accoglimento dell'opposizione tout court».

Avverso questa sentenza propone ricorso l'Inps, affidato a due motivi e illustrato con una memoria. [OSCURATO:PERSONA], depositando memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 653 cod. proc. civ «in relazione alla violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e, in particolare, al comma 7, in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU»; si duole, in particolare, che la Corte d'appello, una volta revocato il decreto ingiuntivo, non abbia condannato controparte per la minor somma riconosciuta come effettivamente dovuta, tenuto conto che, nell'originaria domanda di pagamento dell'intero, era implicitamente contenuta - senza che potesse dunque venire in questione alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - quella per una minor somma;

2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. laddove il giudice d'appello, nel compensare le spese del grado, avrebbe erroneamente posto a carico dell'Inps tutte quelle di CTU, non considerando, tuttavia, che il creditore opposto che vede riconosciuto, ancorché in parte, il proprio credito, non può qualificarsi parte soccombente, di qui l'illegittimità della statuizione che avrebbe posto il carico di tali esborsi solo sull'Inps;

3. il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, restando assorbito il secondo per le ragioni che seguono; la sentenza impugnata, una volta ritenuto il quantum del dictum monitorio superiore al dovuto, ha omesso di pronunciare condanna dell'opponente per la minor somma ritenuta provata.

Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, «nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione» (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660): principio di carattere generale, del pari esteso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che lo schema processuale che si attua in quella sede non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, mantenendo il creditore la veste di attore sostanziale e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass., S.U., 15 giugno 2015, n.12310; Cass. 21 dicembre 1995, n. 13027, sull'insussistente divieto di domande nuove in appello in caso di richiesta di una somma minore di quella ingiunta).

Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (così, di recente, ancora Cass. 28 maggio 2019, n. 14486).

Onde non ricorre il vizio di extrapetizione, e, dunque, la violazione del principio dell'articolo 112 cod. proc. civ., quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revochi il provvedimento monitorio ed emetta una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; nonché Cass. 4 dicembre 2019, n. 31664; Cass. 7 luglio 2017, n. 16859; v. pure Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613);

4. in conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, restando assorbito il secondo sulle spese, la cui regolamentazione è rimessa al giudice del rinvio; va, dunque, cassata la sentenza impugnata per non aver accordato la somma in una misura più contenuta di quella inizialmente richiesta, atteso che così statuendo essa è incorsa nel vizio di omessa pronuncia; la causa è rinviata innanzi alla Corte d'appello di Bari, cui si demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Bari anche per la liquidazione delle spese di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28481/2017 R.G. proposto da - I.N.P.S., in persona del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29; - ricorrente - contro avv [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso !dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7; - controricorrente - avverso la sentenza n. 148/2017 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso - Sez. Lavoro e Previdenza, emessa il 12/05/2017, depositata il 27/05/2017, non notificata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso dell'Inpdap (poi Inps) nei suoi confronti, per l'importo di C. 1.177,64, somma già versata dall'Istituto, a titolo di svalutazione monetaria sull'indennità premio di servizio (I.P.S.), in esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 41/97, poi annullata, e dunque da ripetere, ciò anche in virtù di transazione intervenuta inter partes in data 23.2.2001. L'opposizione fu respinta dal Tribunale di Campobasso. Proposta impugnazione da parte del Della Ventura, con sentenza n. 148 del 27 maggio 2017, la Corte d'appello di Campobasso ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo compensando le spese del grado, salvo quelle di CTU che sono state poste a esclusivo carico dell'Inps. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di gravame consentisse di ritenere che l'importo preteso in restituzione a titolo di svalutazione monetaria dall'Inpdap e fatto oggetto di decreto ingiuntivo fosse superiore a quanto dovuto dall'ex-dipendente, donde la necessità di revoca del decreto; ha osservato, inoltre, che l'Istituto null'altro aveva richiesto se non la conferma del decreto e «...non l'accertamento della pretesa debitoria di eventuale diverso importo», solo in appello formulando inammissibilmente domanda di «rideterminazione delle somme, dal che l'accoglimento dell'opposizione tout court». Avverso questa sentenza propone ricorso l'Inps, affidato a due motivi e illustrato con una memoria. [OSCURATO:PERSONA], depositando memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 653 cod. proc. civ «in relazione alla violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e, in particolare, al comma 7, in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU»; si duole, in particolare, che la Corte d'appello, una volta revocato il decreto ingiuntivo, non abbia condannato controparte per la minor somma riconosciuta come effettivamente dovuta, tenuto conto che, nell'originaria domanda di pagamento dell'intero, era implicitamente contenuta - senza che potesse dunque venire in questione alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - quella per una minor somma; 2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. laddove il giudice d'appello, nel compensare le spese del grado, avrebbe erroneamente posto a carico dell'Inps tutte quelle di CTU, non considerando, tuttavia, che il creditore opposto che vede riconosciuto, ancorché in parte, il proprio credito, non può qualificarsi parte soccombente, di qui l'illegittimità della statuizione che avrebbe posto il carico di tali esborsi solo sull'Inps; 3. il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, restando assorbito il secondo per le ragioni che seguono; la sentenza impugnata, una volta ritenuto il quantum del dictum monitorio superiore al dovuto, ha omesso di pronunciare condanna dell'opponente per la minor somma ritenuta provata. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, «nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione» (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660): principio di carattere generale, del pari esteso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che lo schema processuale che si attua in quella sede non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, mantenendo il creditore la veste di attore sostanziale e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass., S.U., 15 giugno 2015, n.12310; Cass. 21 dicembre 1995, n. 13027, sull'insussistente divieto di domande nuove in appello in caso di richiesta di una somma minore di quella ingiunta). Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (così, di recente, ancora Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Onde non ricorre il vizio di extrapetizione, e, dunque, la violazione del principio dell'articolo 112 cod. proc. civ., quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revochi il provvedimento monitorio ed emetta una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; nonché Cass. 4 dicembre 2019, n. 31664; Cass. 7 luglio 2017, n. 16859; v. pure Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613); 4. in conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, restando assorbito il secondo sulle spese, la cui regolamentazione è rimessa al giudice del rinvio; va, dunque, cassata la sentenza impugnata per non aver accordato la somma in una misura più contenuta di quella inizialmente richiesta, atteso che così statuendo essa è incorsa nel vizio di omessa pronuncia; la causa è rinviata innanzi alla Corte d'appello di Bari, cui si demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Bari anche per la liquidazione delle spese di legittim
Decreto Cassazione n. 31913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris