CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2024
Cassazione n. 16138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2024 della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, Sezione per le misure di prevenzione, con decreto in data 6 novembre 2024, depositato 1'11 novembre 2024, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, il 29 aprile 2024 ha rivalutato e ritenuto attuale la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, ha disposto l'esecuzione della misura di prevenzione già disposta dal medesimo Tribunale con decreto del 2 luglio 2015, confermato dalla Corte di appello e divenuto irrevocabile il 6 aprile 2017. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2 ter, d.lgs. 159 del 2011 in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di considerare i rilievi sollevati dalla difesa e, soprattutto, il fatto che il ricorrente è stato ininterrottamente detenuto dall'anno 2012, per lo più in regime di 41-bis ord. pen., senza che siano mai stati sollevati rilievi e, anzi, usufruendo della liberazione anticipata. 3. In data 14 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2 ter, d.lgs. 159 del 2011 evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli specifici rilievi sollevati dalla difesa. Le doglianze, articolate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite e risultano manifestamente infondate. 2.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004). 2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e coerente e, quindi, tutt'altro che apparente o, ancora, inesistente. La Corte territoriale, infatti, pure richiamando il contenuto del provvedimento di primo grado, nel quale si fa riferimento a una istruttoria completa e articolata e si è tenuto conto delle relazioni della polizia e di tutti gli elementi emersi in ordine all'attualità della pericolosità, ha fornito una specifica risposte ai rilievi sollevati dalla difesa, ora reiterati nel ricorso. Sotto tale profilo, d'altro canto, come evidenziato dal Procuratore generale, la motivazione in ordine alla presunzione circa la perdurante pericolosità del ricorrente è esaustiva laddove, prese le mosse dalla condanna del proposto per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso e al ruolo apicale da questo assunto nella famiglia palermitana di Cruillas, rende conto dell'attualità della stessa in considerazione della mancanza in atti di effettivi e concreti elementi dai quali poter desumere un'evoluzione della personalità del ricorrente. Ciò in quanto, diversamente da quanto evidenziato dalla difesa, è corretta la conclusione per cui avere tenuto un comportamento regolare in carcere non è da solo sintomatico della sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 35279 del 25/6/2021, Bernardi, n.m,; Sez. 6, n. 45734 del 20/10/2015, Ponari, Rv. 265336 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell