Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 16738/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avezzano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti e in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Avezzano, determinava in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata rapina impropria aggravata loro ascritto in rubrica.

2. Ha proposto ricorso il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico atto ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.LoS g Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102; Sez. 1, n. 944 deò 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Nella specie il ricorrente ha riproposto i motivi in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e apparato circostanziale oggetto di rinunzia in sede di concordato e ha sviluppato censure in ordine alla dosimetria della pena giuridicamente incompatibili con il negozio giuridico recepito dalla sentenza impugnata.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 17 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avezzano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti e in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Avezzano, determinava in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata rapina impropria aggravata loro ascritto in rubrica. 2. Ha proposto ricorso il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico atto ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.LoS g Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102; Sez. 1, n. 944 deò 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Nella specie il ricorrente ha riproposto i motivi in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e apparato circostanziale oggetto di rinunzia in sede di concordato e ha sviluppato censure in ordine alla dosimetria della pena giuridicamente incompatibili con il negozio giuridico recepito dalla sentenza impugnata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 17 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 16738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris