CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 28191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, escluso la recidiva contestata e rideterminato la pena inflitta nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, per essere stati i medesimi dichiarati responsabili dei reati loro ascritti di cui agli artt. 110 e 81, cpv., cod. pen. e di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Considerato che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di difensore, lamentando, con motivo unico, la erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la iliogicità della motivazione sul medesimo punto, avendo la Corte d'appello escluso la configurabilità nel caso di specie della ipotesi del fatto di lieve entità nonostante, quanto al dato ponderale, dallo stupefacente sequestrato potessero ricavarsi poche decine di dosi e nonostante, quanto all'aspetto qualitativo, il fatto che l'attività di cessione abbia avuto ad oggetto sostanze di diversa tipologia non possa considerarsi elemento ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; quanto, poi, alla presenza di strumentazione atta al confezionamento e alla sussistenza di una organizzazione finalizzata allo spaccio, i medesimi elementi non sarebbero incompatibili con il riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha motivato circa il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità alla luce della sussistenza nel caso di specie di diversi elementi (attinenti alla quantità e qualità dello stupefacente, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione) che, se singolarmente esaminati, possono ritenersi non determinanti nel senso di escludere l'ipotesi di lieve entità, ma che, se considerati complessivamente, possono indurre il giudice di merito a ritenere non applicabile nel caso specifico la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; in particolare, la Corte d'appello ha sottolineato l'accento sia la rilevanza del dato ponderale, sia la sua idoneità ad assicurare una diffusa vendita illecita di stupefacenti, sia l'aspetto organizzato dell'attività di spaccio, essendo i due imputati inseriti in un circuito criminale tale che l'attività di spaccio dai medesimi condotta non poteva in alcun modo definirsi di lieve offensività; si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nonché Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), non censurabile sul piano delle valutazioni di merito da parte della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere