CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 19753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16443/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. , FINMEK Man u facturing S.P.A., tutte in amministrazione straordinaria, in persona del rispettivo comm.str., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] , come da procura in calce all’atto -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente R.G.N. Ud. 10.7.2023 Pagina2di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 933/2018 depositata il 19/04/2018; vista la ordinanza interlocutoria n. 6880/2023 con cui questa Corte aveva rilevato l’omessa comunicazione dell’avviso di cancelleria dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai ricorrenti; vista lememorie delle parti; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7 /2023 dal presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. Le tre società del gruppo Fintek e di cui in epi grafe impugna no , con il rispettivo commissario straordinario, la sentenza di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 933/2018 depositata il 19/04/2018 che ne ha respinto l’appello incidentale avverso la sentenza Trib. Padova n. 2104/13 del 9.9.2013 così rigettando le domande di revocatoria formulate ex art.67 co.2 l.f. dalle procedureed invece accolto il quarto motivo dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , parzialmente riformando la pronuncia del primo giudice; contro la stessa decisione, Erifin, costituendosi, ha proposto o ra ricorsoincidentale; 2. la corte ha premesso che : a) le do mande delle tre procedure erano aggregabili,per l’oggetto, quali dirette ad infirmare i) cessioni di credito per circa 106 mln euro e di cui all’accordo sulle condizioni generali delle future operazioni di factoring del 30.5.2002, ii) rimborsi dei finanzi amenti (30.8.2001, 30.5.2002 e 14.3.2003) concessi da Erifin a Finmek per circa 13,860 mln euro , iii) altri analoghi rimborsi per finanziamenti concessi da [OSCURATO:PERSONA] per 1 mln e poi 405 mila euro il 12.3.2004 ; b) Pagina3di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro quanto alle cessioni dei crediti, le A.S avevano chiesto l’inopponibilità dell’accordodi factoring e delle singole cessioni , con restituzione delle somme ediritto di perseguir l e dai debitori ceduti , in subordine la revoca ex art.67 co.1 n.2l.f. per ano malia del mezzo solutorio (l’accordo quadro e le cessioni), in via gradata ancora la revoca ex art.67 co.2 l.f. dei pagamenti eseguiti dai debitoriceduti ad Erifi n , in subordine ancora la restituzione delle somme avute daErifin dopo l’apertura della proc edura (per 463 mila euro circa) ovvero il pagamento dei crediti Finmek verso Erifin per 440 mila euro; c) quanto ai finanziamenti a Finmek le richieste, in via progressiva, erano la revoca ex art.67co.1 n.2 l.f. , l’inefficacia ex art.67 co.2 l.f. dei pagamenti; d ) circa i finanziamentia [OSCURATO:PERSONA] le procedure chiedevano in sequenza l’inefficaciaex art.67 co.1 n.2 l.f. dell’atto e comunque del pagamento ovvero lainefficacia ex art.67 co.2 l.f.; 3. per quanto riportato da lla corte, il tribunale , respinte prime eccezioni suprescrizione, omessa autorizzazione a stare in giudizio e difetto di eventus damni, statuiva: a) per le cessioni di cr e dito l’efficacia verso le procedure , poichéle cessioni in massa di crediti anche fu turi (CIM) del 30.5.20 0 2 erano con oggetto determinato e di data certa , escludendo la revoca per esclusa anomalia ed altresì la stessa come pagamenti, in quanto l’atto revocando erano le due CIM, fuori dal periodo sospetto, diversamente dagli atti di cessionesuccessivi che però erano meramente attuativi delle prime; b) circa ifinanziamenti a Finmek, accolta la revoca ex art.67 co.2 l.f., sussistendo la scientiadecoctionis a far data da ottobre 2003 e così condannando Erifi n a restituirele som me incassate da quell’epoca (circa 4,2 13 mln euro) ; c) per i finanziamenti a [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del la revoca ex art.67 co.1 n.2l.f., mancando la prova di delegazione di pagamento e dei presupposti di pagamentodel terzo ed invece fondata la revoca ancora ai sensi dell’art.67 co.2 l.f. ; d) la fondatezza del la domanda di restituzione dei pagamenti incassati da Erifin dopo l’apertura della procedura , respingendo - per ‘inconsistenza’ – l’eccepita compensazione per canoni locativi verso le procedure,così condannando Erifin a pagare circa 463 mila euro; Pagina4di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro 4. con appello principale Erifin contestava la mancanza di danno negli atti, l’ultrapetizione sulle somme percepite dopo la procedura e l’e rroneità della quantificazione di condanna, l’irrevocabilità dei rimborsi dei finanziamenti e così il difetto dell’azione revocatoria , l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione così accertato , infine la condanna alle spese; l’appello incidentale delle procedure era volto a contestare i presupposti di opponibilità stabiliti per le CIM e la data certa, l’esclusa anomalia nei finanziamenti e accordi quadro del 30.5.2002 e cessioni conseguenti, così come di quelle del secondo semestre 2003 , il rigetto della revocatoria dei pagamenti Finmek ma per anomali a solutoria , così come la revocatoriaex art.67 co.2 l.f. sulla conoscenza dello stato d’insolvenza, infine l’esclusionedei pagamenti a [OSCURATO:PERSONA] ; 5. decidendo gli appelli, la corte ha r itenuto: a) infondata la prospettazione di un difetto di danno negli atti impugnati ed oggetto delle azioni revocatorie , con richiamo alla giurisprudenza che ne afferma la compresenza in essi (1° motivo app . princ . ) ; b) idonea l’apposizione del timbro post ale anche sul retro di un documento a corpo unico al fine di conferirgli data certa e dunque efficacia verso l’organo concorsuale , con estensionedell’opponibilità altresì - nel caso – a tutte le cessioni conseguenti alledue CIM (2° motivo app . inc . ) poiché per esse risultava certa la data del pagamento del debitore ceduto (così equipollente all’accettazione della cessione stessa) ovvero del corrispettivo della cessione regolato dal cessionarioin factor a favore del cedente seco ndo l’art.5 legge 52 del 1991 , tenuto conto della contabilità Finmek prodotta dal commissario (1° motivo app. inc.) ; c) infondato il 3° motivo app. inc. in punto di dedotta anomalia dell’operazione di accordo quadro 30.2.2002 e successive cessioni per 106 mlneuro, non sussistendo prova di una funzionalizzazione di tale complessivo finanziamento,in realtà nuovo e maggiore (‘di di e c i volte’ pag.18 ) , da Erifin allesocietà Finmek solo per estingue re (minori) debiti pregressi delle seconde (in realtà propri del medesimo rapporto di factoring , risalente al 2000) né provatala anomalia delle percentuali di trattenute sugli anticipi, in assoluto o rispettoai pregressi rapporti fra le parti senza che le nuove regole abbiano Pagina5di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro introdotto uno ‘sco po ulteriore’ rispetto alla causa dei singoli negozi; d) infondata la revoca ai sensi dell’art.67 co.2 l.f. e 7 co. 1 l. factoring delle cessionidi credito del secondo semestre 2003 quali atti esecutivi delle CIM del 30.5.2002(4° motivo app. inc.) , in qu anto non emersa la scientia decoctionis del factor sulla base dei bilanci Finmek del 2002 , peraltro ambigui nelle risultanze (6° motivo app. inc.) e provatamente conosciuti solo da ottobre 2003,circostanza in sé non attinta da gravame e dunque con accertamento passatoin giudicato (pag.20); e) infondata la revoca dei pagamenti di Finmek atitolo di rimborso dei finanziamenti ai sensi dell’art.67 co.1 n.2 l. f . (5° motivo app. inc.) una volta esclusa l’anomalia delle cessioni; f) in acc oglimento del 4° motivo app. princ. (e assorbimento del 5° motivo app. princ. e definitivamente6° motivo app. inc.) , infondata la revocatoria ex art.67 co.2 l.f.del rimborso dei finanziamenti concessi alle tre società Finmek e ricevuti dal20 al 30 genn aio 2004 e il 12.3.2004 , trattandosi non di pagamenti veri e propridi debiti liquidi ed esigibili, bensì di un naturale ‘ effetto compensativo ’ improprioe parziale, in favore di Erifin e contabilizzato sul conto anticipi delle società, fra quanto dovuto per competenze e commissioni dall’operazione di sovvenzionee quanto nel frattempo incassato dai debitori ceduti ; g) infondato il7° motivo app. inc. , circa la revoca di due pagamenti per 1.405.000 euro a FinmekManufacturing ex art.67 co.1 n.2 l.f. di data 12.3.2004 (già colpiti da revocatoriaaccolta ma ex art.67 co.2 l.f.) , trattandosi di atto privo di anomalia e senza prova – come per quanto osservato sub f) ed oltre che di una delegazionedi pagament o – di una deviazione del congegno autosatisfattivo perErifin fuori dai canoni di un ordinario contratto di finanziamento con singoli regolazionisuccessive degli esiti dei crediti ceduti; h) infondati i motivi 2° e 3°app. princ. in punto di condanna all a restituzione delle somme incassate da Erifin dopo il decreto di apertura della A.S. , essendo corretto il rilievo del tribunaledi tardività dell’eccezione (in senso proprio) di compensazione quale sollevatada Erifin solo in sede di comparsa di risposta depositata all’udienza diprima comparizione , mentre la contestazione sul quantum in 463. 023,19 euro delle somme percepite dai debitori ceduti confligge con quanto l’appellantestessa aveva ammesso, ciò ai fini dell’inefficacia ex art.44 l.f.; Pagina6di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro 6. le procedure avversano la sentenza sulla base di tre motivi cui si opponeErifin con controricorso e rico rso incidentale su tre motivi, difese tutte illustratealtresì da memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art.67co.2 l.f. ove la sentenza, accogliendo il 4° motivo app. princ., ha escluso la revocatoria fallimentare del rimborso dei finanziamenti dalle tre societàFinmek ad Erifin 20 - 30 gennaio 2004 e 12.3. 2004 , non trattandosi di attisolutori autonomi bensì parte del medesimo rapporto contrattuale che le ricorrentiinvece contestano , ricordandone anche la funzione adempitiva di debiti per rapport i distinti e benché collegati , per i quali le clausole di pagamentoda Finmek realizzavano, sotto forma di trattenute, dei rimborsi aifinanziamenti ricevuti ; 2. il secondo motivo solleva il vizio di cui all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. , dolendosiil ricorrente dell’omesso esame del finanzia mento concesso il 30.8. 2011,estraneo al successivo contratto di factoring tra Finmek e Erifin; 3. il terzo motivo censura la sentenza ove ha trascurato che i finanziamenti a favore di PBA (del 1999) non menzionano un contratto di factoring,né si collegano alle parti dei successivi patti del 2002; 4. con il ricorso incidentale , Erifin contesta : a) l’affermazione di tardività dell’eccezione di compensazione quale sarebbe stata sollevata in primogrado, quanto alle somme che aveva diritto di contrapporre per canoni locativipost procedura (primo motivo) ; b) la non correttezza dell a debenza di463.023,19 euro, anziché 440.140 euro, per incassi inefficaci, da ridurre inrelazione al saldo contabile del rapporto e non valutando solo la percezione deicrediti dai debitori ceduti (secondo motivo); c) la erroneità della subita condannaalle spese nei gradi , tenuto conto della complessa difesa tecnica approntata,dell’esito vittorioso solo parziale delle iniziative delle A.S. e della ulteriorerestrizione di accoglimento nel giudizio d’appello (terzo motivo); 5. i motiv i del ricorso principale vanno trattati u nitariamente, perché connessi e sono inammissibili; alla luce dell’apprezzamento di fatto, Pagina7di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro insindacabile in questa sede, quale effettuato dal giudice di merito , il complesso rapporto fra le società Fin mek e Erifin ha posto in evidenza le sommespettanti ad Erifin rispetto ad un perdurante sostanziale rapporto di factoring(dunque pregresso anche rispetto all’accordo quadro del 2002) alla streguadi trattenute , vale a dire la misura - corrispettivo riconosciuta al factor dalcedente sull’a ttività di finanziamento così erogato mediante la cessione di crediti commerciali; la corte veneziana, superando le denominazioni utilizzatedalle parti , non ha infatti mancato di dar conto di una continuità delleoperazioni di cessione dei crediti in mass a che le Fintek (e per esse, si osserva,prima le stesse società cui poi sono succedute le attuali ricorrenti) realizzavano con Erifin, contabilizzando subito come anticipi il valore dei crediticeduti e in un secondo tempo, con regolazione definitoria dell’esito di ciclo della singola cessione, i corrispettivi dovuti al cessionario , ciò escludendo– motivatamente – potersi parlare di pagamenti ; in questo senso, la solo progressiva den ominazione contrattuale siccome factoring non introducealcuna cesura temporale nei contratti, che il giudice di merito ha accertatosecondo una significativa continuità regolatoria di identici rapporti; le censure sono dunque inammissibili ove , sotto l'apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio mira no , in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. s.u. 34476 del 2019 , Cass.5987/2021); 6. la collocazione temporale di tali ‘pagamenti’, solo impropriamente solutoridi debiti anteriori , è stata infatti ricostruita dalla corte come mera variazionequantitativa delle contrapposte ragioni di dare e avere dipendenti dalmedesimo e prot ratto rapporto contrattuale; per tale considerazione , le somme appuntate con l’azione di cui all’art.67 co.2 l.f. , rientrando in un congegno di effetto compensativo improprio, esulano in realtà da una nozione di pagamento in sen s o s tretto ; esse si limitan o così a segnare contabilmente,alle date in cui le operazioni erano ultimate nel proprio ciclo pressoil debitore ceduto, la definizione finale del corrispettivo a favore del factor,per previsione contrattuale generale, a valere su somme e dunque a Pagina8di 9 - RGN 164 43 /20 1 9 estensore cons. m.ferro decurtazioneparziale dalle stesse siccome già anticipate per importi aventi causa in competenze e commissioni, qualificazione del fatto peraltro non adeguatamentecensurata in ricorso ; 7. la descritta ricostruzione ha permesso di conciliare le vicende estintive delle obbligazioni ( dovute a seguito del le anticipazioni finanziarie assicuratedal factor con le cessioni dei crediti) con la corretta utilizzazione dellafigura, per esse, di una compensazione non propria , co erentemente con i principi in tema avanzati da questa Corte per cui « si è in presenza di compensazionecd. impropria se la reciproca relazione di debito - credito nasce daun unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrappostepartite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente daquanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postulal'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte » ( Cass. 28568/2021 , 7474/2017), con rilievo d’ufficio anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo(Cass. 33872/2022); 8. il ricorso incidentale diviene conseguentemente inefficace, secondo la previsionedell’art. 334 c.p.c.; s’imponepertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale , con condanna alle spese secondo i criteri di soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo , la declaratoria d’inefficacia del ricorso incidentale del controricorrente; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppiodel contri buto unificato a carico del ricorrente principale (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ; condanna il ricorrenteprincipale al pagamento delle spese del procedimento di legittimità , liquidatein euro 8.000 per compensi, nonché euro 200 a rimborso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge ; dichiara inefficaceil ricorso incidentale proposto dal controricorrente; ai sensi