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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07603/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 29027-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2397/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 1762/2019;Numero registro generale 29027/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/202628/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 30/03/20261.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2397/2022,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, haaccertato il demansionamento patito da [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e inservizio, da ultimo, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di RomaNomentano, dal maggio del 2005 all’aprile del 2012,condannando la datrice di lavoro, limitatamente a taleperiodo, al risarcimento del danno alla professionalitàquantificato nella misura del 50% della retribuzione mensilepercepita quale Quadro A2, oltre accessori, e ha rigettato siala richiesta di risarcimento per danni morali sia la domandadi danno pensionistico, derivante dalla differenza tral’importo della pensione percetto tramite l’opzione donna equello della pensione ordinaria maturabile all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],determinato in euro 243.000 o in quella diversa somma digiustizia.2.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha presentato ricorsoincidentale sulla base di un solo motivo cui ha resistito, a suavolta, con controricorso la lavoratrice.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.Numero registro generale 29027/2022civ., in relazione alla prova del danno morale, ex art. 360 co.N umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/20261 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale ritenuto provatDoat a pubblicazione 30/03/2026tale danno, in relazione al demansionamento patito,abbassando il parametro del risarcimento dal 90% al 50%della retribuzione.

Si deduce che i giudici di seconde cureavrebbero dovuto applicare lo stesso criterio della provapresuntiva anche in relazione al danno morale che si fondavasugli stessi elementi che avevano condotto al riconoscimentodel danno alla professionalità.Il motivo non è fondato.La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di cuiall’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ha riconosciuto il danno nonpatrimoniale per demansionamento, attribuendo precipuorilievo alla prova per presunzioni (allontanamento delladipendente dalla propria collocazione professionale cheaveva pregiudicato il suo prestigio e, quindi, la sua personanei rapporti con i colleghi, con chiara lesione della personalitàall’interno della collettività aziendale), tuttavia, quanto allelamentate conseguenze dannose sulla situazione personale,che avrebbero dato luogo al risarcimento del danno nella suacomponente morale, ha rilevato che esse erano rimaste, allostato, delle pure asserzioni non dimostrate;conseguentemente ha ridotto la percentuale del parametrorisarcitorio adottato dal primo giudice (retribuzione mensilepercepita) dal 90% al 50%.Si verte, quindi, in una chiara ipotesi di accertamento difatto, corretto in punto di diritto e, pertanto, non sindacabilein questa sede.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. in connessione con gliartt. 62 e 191 e ss. cpc, in tema di possibili funzioni dellaNumero registro generale 29027/2022consulenza tecnica di ufficio con riguardo alla doglianza diN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026danno pensionistico, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

SDait a pubblicazione 30/03/2026sostiene che i giudici di seconde cure ben avrebbero potuto,sulla base degli atti allegati, espletare una consulenza tecnicapercipiente onde accertare se erano stati versati da [OSCURATO:SOCIETA]. i contributi per i tre anni e sette mesi e quindiper verificare quale sarebbe stata la contribuzione volontarianecessaria per trasformare la pensione “opzione donna” inuna pensione di vecchiaia anticipata.Anche tale motivo non è fondato.In relazione all’asserito danno pensionistico la Corteterritoriale ha rilevato un difetto di allegazione e di provasulla sua sussistenza in relazione al quale non era possibilealcuna valutazione né sull’an né sul quantum.Il suddetto difetto non consentiva di svolgere alcunaconsulenza contabile.I giudici di seconde cure hanno, quindi, specificamentemotivato le ragioni per cui non hanno ritenuto di espletareuna consulenza tecnica di ufficio mancando l’allegazione didati decisivi per il suo espletamento.Va richiamato il principio (Cass. n. 88/2004) secondo cui, intema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio -che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte cheopera come strumento di accertamento di situazioni di fattorilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinatecognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale delgiudice, il cui esercizio incontra il duplice limite, del divieto diservirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio edell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta.

Neconsegue che il giudice che non dispongaNumero registro generale 29027/2022la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornireN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede Ddait a pubblicazione 30/03/2026legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri,tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione deglielementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, perconverso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provatii fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato.

A taliprincipi si è attenuta la Corte d’appello che ha ritenuto lamancanza delle necessarie allegazioni fattuali ostativaall’ammissione di una valutazione tecnica tramite c.t.u.4.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società lamentala violazione degli artt. 115 cpc, 2103 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territorialeomesso di valutare l’apparato probatorio nella suacompletezza e per avere desunto la non plausibilità delledichiarazioni di alcuni testimoni escussi in considerazione delmancato esercizio, da parte del datore di lavoro, del poteredisciplinare nei confronti della lavoratrice.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, va ribadito che, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero registro generale 29027/2022Numero di raccolta generale 7603/2026Cass.

Sez.

Un. n. 20867/2020).

Data pubblicazione 30/03/2026Anche in relazione alla censura relativa alla diversaplausibilità di alcune dichiarazioni testimoniali, rispetto allealtre, deve poi sottolinearsi che la valutazione delle risultanzedelle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come lascelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, senza essere tenuto adun’esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).Per il resto va osservato che è un principio ormai consolidatoquello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità, non il potere di riesaminare il meritodella intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, mala sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017;Cass. n. 29404/2017).Le doglianze di cui al motivo, quindi, sono inammissibiliperché tendono, in sostanza, ad ottenere la revisione delNumero registro generale 29027/2022ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sedeN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mDaait a pubblicazione 30/03/2026procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degliCass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in unapprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme daquello preteso dalla parte (Cass. n. 11511/2014; Cass. n.25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009;Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).5.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deveessere rigettato mentre quello incidentale va dichiaratoinammissibile.6.

La soccombenza reciproca induce a compensare tra le partile spese del presente giudizio.7.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso principale e dichiarainammissibile quello incidentale.

Compensa tra le parti le spesedel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delDPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa Carla PonterioNumero registro generale 29027/2022Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E RisarcimentorapportoSEZIONE LAVOROprivatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.29027/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 29027-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2397/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 1762/2019;Numero registro generale 29027/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/202628/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 30/03/20261.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2397/2022,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, haaccertato il demansionamento patito da [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e inservizio, da ultimo, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di RomaNomentano, dal maggio del 2005 all’aprile del 2012,condannando la datrice di lavoro, limitatamente a taleperiodo, al risarcimento del danno alla professionalitàquantificato nella misura del 50% della retribuzione mensilepercepita quale Quadro A2, oltre accessori, e ha rigettato siala richiesta di risarcimento per danni morali sia la domandadi danno pensionistico, derivante dalla differenza tral’importo della pensione percetto tramite l’opzione donna equello della pensione ordinaria maturabile all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],determinato in euro 243.000 o in quella diversa somma digiustizia.2.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha presentato ricorsoincidentale sulla base di un solo motivo cui ha resistito, a suavolta, con controricorso la lavoratrice.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.Numero registro generale 29027/2022civ., in relazione alla prova del danno morale, ex art. 360 co.N umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/20261 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale ritenuto provatDoat a pubblicazione 30/03/2026tale danno, in relazione al demansionamento patito,abbassando il parametro del risarcimento dal 90% al 50%della retribuzione.

Si deduce che i giudici di seconde cureavrebbero dovuto applicare lo stesso criterio della provapresuntiva anche in relazione al danno morale che si fondavasugli stessi elementi che avevano condotto al riconoscimentodel danno alla professionalità.Il motivo non è fondato.La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di cuiall’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ha riconosciuto il danno nonpatrimoniale per demansionamento, attribuendo precipuorilievo alla prova per presunzioni (allontanamento delladipendente dalla propria collocazione professionale cheaveva pregiudicato il suo prestigio e, quindi, la sua personanei rapporti con i colleghi, con chiara lesione della personalitàall’interno della collettività aziendale), tuttavia, quanto allelamentate conseguenze dannose sulla situazione personale,che avrebbero dato luogo al risarcimento del danno nella suacomponente morale, ha rilevato che esse erano rimaste, allostato, delle pure asserzioni non dimostrate;conseguentemente ha ridotto la percentuale del parametrorisarcitorio adottato dal primo giudice (retribuzione mensilepercepita) dal 90% al 50%.Si verte, quindi, in una chiara ipotesi di accertamento difatto, corretto in punto di diritto e, pertanto, non sindacabilein questa sede.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. in connessione con gliartt. 62 e 191 e ss. cpc, in tema di possibili funzioni dellaNumero registro generale 29027/2022consulenza tecnica di ufficio con riguardo alla doglianza diN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026danno pensionistico, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

SDait a pubblicazione 30/03/2026sostiene che i giudici di seconde cure ben avrebbero potuto,sulla base degli atti allegati, espletare una consulenza tecnicapercipiente onde accertare se erano stati versati da [OSCURATO:SOCIETA]. i contributi per i tre anni e sette mesi e quindiper verificare quale sarebbe stata la contribuzione volontarianecessaria per trasformare la pensione “opzione donna” inuna pensione di vecchiaia anticipata.Anche tale motivo non è fondato.In relazione all’asserito danno pensionistico la Corteterritoriale ha rilevato un difetto di allegazione e di provasulla sua sussistenza in relazione al quale non era possibilealcuna valutazione né sull’an né sul quantum.Il suddetto difetto non consentiva di svolgere alcunaconsulenza contabile.I giudici di seconde cure hanno, quindi, specificamentemotivato le ragioni per cui non hanno ritenuto di espletareuna consulenza tecnica di ufficio mancando l’allegazione didati decisivi per il suo espletamento.Va richiamato il principio (Cass. n. 88/2004) secondo cui, intema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio -che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte cheopera come strumento di accertamento di situazioni di fattorilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinatecognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale delgiudice, il cui esercizio incontra il duplice limite, del divieto diservirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio edell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta.

Neconsegue che il giudice che non dispongaNumero registro generale 29027/2022la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornireN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede Ddait a pubblicazione 30/03/2026legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri,tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione deglielementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, perconverso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provatii fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato.

A taliprincipi si è attenuta la Corte d’appello che ha ritenuto lamancanza delle necessarie allegazioni fattuali ostativaall’ammissione di una valutazione tecnica tramite c.t.u.4.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società lamentala violazione degli artt. 115 cpc, 2103 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territorialeomesso di valutare l’apparato probatorio nella suacompletezza e per avere desunto la non plausibilità delledichiarazioni di alcuni testimoni escussi in considerazione delmancato esercizio, da parte del datore di lavoro, del poteredisciplinare nei confronti della lavoratrice.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, va ribadito che, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero registro generale 29027/2022Numero di raccolta generale 7603/2026Cass.

Sez.

Un. n. 20867/2020).

Data pubblicazione 30/03/2026Anche in relazione alla censura relativa alla diversaplausibilità di alcune dichiarazioni testimoniali, rispetto allealtre, deve poi sottolinearsi che la valutazione delle risultanzedelle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come lascelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, senza essere tenuto adun’esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).Per il resto va osservato che è un principio ormai consolidatoquello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità, non il potere di riesaminare il meritodella intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, mala sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017;Cass. n. 29404/2017).Le doglianze di cui al motivo, quindi, sono inammissibiliperché tendono, in sostanza, ad ottenere la revisione delNumero registro generale 29027/2022ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sedeN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mDaait a pubblicazione 30/03/2026procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degliCass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in unapprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme daquello preteso dalla parte (Cass. n. 11511/2014; Cass. n.25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009;Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).5.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deveessere rigettato mentre quello incidentale va dichiaratoinammissibile.6.

La soccombenza reciproca induce a compensare tra le partile spese del presente giudizio.7.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso principale e dichiarainammissibile quello incidentale.

Compensa tra le parti le spesedel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delDPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 29027-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2397/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 1762/2019;Numero registro generale 29027/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/202628/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].  Data pubblicazione 30/03/20261. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2397/2022,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, haaccertato il demansionamento patito da [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e inservizio, da ultimo, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di RomaNomentano, dal maggio del 2005 all’aprile del 2012,condannando la datrice di lavoro, limitatamente a taleperiodo, al risarcimento del danno alla professionalitàquantificato nella misura del 50% della retribuzione mensilepercepita quale Quadro A2, oltre accessori, e ha rigettato siala richiesta di risarcimento per danni morali sia la domandadi danno pensionistico, derivante dalla differenza tral’importo della pensione percetto tramite l’opzione donna equello della pensione ordinaria maturabile all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],determinato in euro 243.000 o in quella diversa somma digiustizia.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha presentato ricorsoincidentale sulla base di un solo motivo cui ha resistito, a suavolta, con controricorso la lavoratrice.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.  I motivi possono essere così sintetizzati.2.  Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.Numero registro generale 29027/2022civ., in relazione alla prova del danno morale, ex art. 360 co.N umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/20261 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale ritenuto provatDoat a pubblicazione 30/03/2026tale danno, in relazione al demansionamento patito,abbassando il parametro del risarcimento dal 90% al 50%della retribuzione. Si deduce che i giudici di seconde cureavrebbero dovuto applicare lo stesso criterio della provapresuntiva anche in relazione al danno morale che si fondavasugli stessi elementi che avevano condotto al riconoscimentodel danno alla professionalità.Il motivo non è fondato.La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di cuiall’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ha riconosciuto il danno nonpatrimoniale per demansionamento, attribuendo precipuorilievo alla prova per presunzioni (allontanamento delladipendente dalla propria collocazione professionale cheaveva pregiudicato il suo prestigio e, quindi, la sua personanei rapporti con i colleghi, con chiara lesione della personalitàall’interno della collettività aziendale), tuttavia, quanto allelamentate conseguenze dannose sulla situazione personale,che avrebbero dato luogo al risarcimento del danno nella suacomponente morale, ha rilevato che esse erano rimaste, allostato, delle pure asserzioni non dimostrate;conseguentemente ha ridotto la percentuale del parametrorisarcitorio adottato dal primo giudice (retribuzione mensilepercepita) dal 90% al 50%.Si verte, quindi, in una chiara ipotesi di accertamento difatto, corretto in punto di diritto e, pertanto, non sindacabilein questa sede.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. in connessione con gliartt. 62 e 191 e ss. cpc, in tema di possibili funzioni dellaNumero registro generale 29027/2022consulenza tecnica di ufficio con riguardo alla doglianza diN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026danno pensionistico, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. SDait a pubblicazione 30/03/2026sostiene che i giudici di seconde cure ben avrebbero potuto,sulla base degli atti allegati, espletare una consulenza tecnicapercipiente onde accertare se erano stati versati da [OSCURATO:SOCIETA]. i contributi per i tre anni e sette mesi e quindiper verificare quale sarebbe stata la contribuzione volontarianecessaria per trasformare la pensione “opzione donna” inuna pensione di vecchiaia anticipata.Anche tale motivo non è fondato.In relazione all’asserito danno pensionistico la Corteterritoriale ha rilevato un difetto di allegazione e di provasulla sua sussistenza in relazione al quale non era possibilealcuna valutazione né sull’an né sul quantum.Il suddetto difetto non consentiva di svolgere alcunaconsulenza contabile.I giudici di seconde cure hanno, quindi, specificamentemotivato le ragioni per cui non hanno ritenuto di espletareuna consulenza tecnica di ufficio mancando l’allegazione didati decisivi per il suo espletamento.Va richiamato il principio (Cass. n. 88/2004) secondo cui, intema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio -che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte cheopera come strumento di accertamento di situazioni di fattorilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinatecognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale delgiudice, il cui esercizio incontra il duplice limite, del divieto diservirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio edell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Neconsegue che il giudice che non dispongaNumero registro generale 29027/2022la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornireN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede Ddait a pubblicazione 30/03/2026legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri,tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione deglielementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, perconverso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provatii fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. A taliprincipi si è attenuta la Corte d’appello che ha ritenuto lamancanza delle necessarie allegazioni fattuali ostativaall’ammissione di una valutazione tecnica tramite c.t.u.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società lamentala violazione degli artt. 115 cpc, 2103 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territorialeomesso di valutare l’apparato probatorio nella suacompletezza e per avere desunto la non plausibilità delledichiarazioni di alcuni testimoni escussi in considerazione delmancato esercizio, da parte del datore di lavoro, del poteredisciplinare nei confronti della lavoratrice.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, va ribadito che, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero registro generale 29027/2022Numero di raccolta generale 7603/2026Cass. Sez. Un. n. 20867/2020). Data pubblicazione 30/03/2026Anche in relazione alla censura relativa alla diversaplausibilità di alcune dichiarazioni testimoniali, rispetto allealtre, deve poi sottolinearsi che la valutazione delle risultanzedelle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come lascelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, senza essere tenuto adun’esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).Per il resto va osservato che è un principio ormai consolidatoquello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità, non il potere di riesaminare il meritodella intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, mala sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017;Cass. n. 29404/2017).Le doglianze di cui al motivo, quindi, sono inammissibiliperché tendono, in sostanza, ad ottenere la revisione delNumero registro generale 29027/2022ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sedeN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mDaait a pubblicazione 30/03/2026procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degliCass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in unapprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme daquello preteso dalla parte (Cass. n. 11511/2014; Cass. n.25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009;Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deveessere rigettato mentre quello incidentale va dichiaratoinammissibile.6. La soccombenza reciproca induce a compensare tra le partile spese del presente giudizio.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso principale e dichiarainammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spesedel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delDPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa Carla PonterioNumero registro generale 29027/2022Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'A'OggettoL A  C O R T E  S U P R E MA  D I  C A S S A Z I O N E   RisarcimentorapportoSEZIONE LAVOROprivatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.29027/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 29027-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2397/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 1762/2019;Numero registro generale 29027/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/202628/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].  Data pubblicazione 30/03/20261. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2397/2022,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, haaccertato il demansionamento patito da [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e inservizio, da ultimo, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di RomaNomentano, dal maggio del 2005 all’aprile del 2012,condannando la datrice di lavoro, limitatamente a taleperiodo, al risarcimento del danno alla professionalitàquantificato nella misura del 50% della retribuzione mensilepercepita quale Quadro A2, oltre accessori, e ha rigettato siala richiesta di risarcimento per danni morali sia la domandadi danno pensionistico, derivante dalla differenza tral’importo della pensione percetto tramite l’opzione donna equello della pensione ordinaria maturabile all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],determinato in euro 243.000 o in quella diversa somma digiustizia.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha presentato ricorsoincidentale sulla base di un solo motivo cui ha resistito, a suavolta, con controricorso la lavoratrice.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.  I motivi possono essere così sintetizzati.2.  Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.Numero registro generale 29027/2022civ., in relazione alla prova del danno morale, ex art. 360 co.N umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/20261 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale ritenuto provatDoat a pubblicazione 30/03/2026tale danno, in relazione al demansionamento patito,abbassando il parametro del risarcimento dal 90% al 50%della retribuzione. Si deduce che i giudici di seconde cureavrebbero dovuto applicare lo stesso criterio della provapresuntiva anche in relazione al danno morale che si fondavasugli stessi elementi che avevano condotto al riconoscimentodel danno alla professionalità.Il motivo non è fondato.La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di cuiall’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ha riconosciuto il danno nonpatrimoniale per demansionamento, attribuendo precipuorilievo alla prova per presunzioni (allontanamento delladipendente dalla propria collocazione professionale cheaveva pregiudicato il suo prestigio e, quindi, la sua personanei rapporti con i colleghi, con chiara lesione della personalitàall’interno della collettività aziendale), tuttavia, quanto allelamentate conseguenze dannose sulla situazione personale,che avrebbero dato luogo al risarcimento del danno nella suacomponente morale, ha rilevato che esse erano rimaste, allostato, delle pure asserzioni non dimostrate;conseguentemente ha ridotto la percentuale del parametrorisarcitorio adottato dal primo giudice (retribuzione mensilepercepita) dal 90% al 50%.Si verte, quindi, in una chiara ipotesi di accertamento difatto, corretto in punto di diritto e, pertanto, non sindacabilein questa sede.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. in connessione con gliartt. 62 e 191 e ss. cpc, in tema di possibili funzioni dellaNumero registro generale 29027/2022consulenza tecnica di ufficio con riguardo alla doglianza diN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026danno pensionistico, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. SDait a pubblicazione 30/03/2026sostiene che i giudici di seconde cure ben avrebbero potuto,sulla base degli atti allegati, espletare una consulenza tecnicapercipiente onde accertare se erano stati versati da [OSCURATO:SOCIETA]. i contributi per i tre anni e sette mesi e quindiper verificare quale sarebbe stata la contribuzione volontarianecessaria per trasformare la pensione “opzione donna” inuna pensione di vecchiaia anticipata.Anche tale motivo non è fondato.In relazione all’asserito danno pensionistico la Corteterritoriale ha rilevato un difetto di allegazione e di provasulla sua sussistenza in relazione al quale non era possibilealcuna valutazione né sull’an né sul quantum.Il suddetto difetto non consentiva di svolgere alcunaconsulenza contabile.I giudici di seconde cure hanno, quindi, specificamentemotivato le ragioni per cui non hanno ritenuto di espletareuna consulenza tecnica di ufficio mancando l’allegazione didati decisivi per il suo espletamento.Va richiamato il principio (Cass. n. 88/2004) secondo cui, intema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio -che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte cheopera come strumento di accertamento di situazioni di fattorilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinatecognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale delgiudice, il cui esercizio incontra il duplice limite, del divieto diservirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio edell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Neconsegue che il giudice che non dispongaNumero registro generale 29027/2022la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornireN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede Ddait a pubblicazione 30/03/2026legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri,tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione deglielementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, perconverso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provatii fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. A taliprincipi si è attenuta la Corte d’appello che ha ritenuto lamancanza delle necessarie allegazioni fattuali ostativaall’ammissione di una valutazione tecnica tramite c.t.u.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società lamentala violazione degli artt. 115 cpc, 2103 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territorialeomesso di valutare l’apparato probatorio nella suacompletezza e per avere desunto la non plausibilità delledichiarazioni di alcuni testimoni escussi in considerazione delmancato esercizio, da parte del datore di lavoro, del poteredisciplinare nei confronti della lavoratrice.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, va ribadito che, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero registro generale 29027/2022Numero di raccolta generale 7603/2026Cass. Sez. Un. n. 20867/2020). Data pubblicazione 30/03/2026Anche in relazione alla censura relativa alla diversaplausibilità di alcune dichiarazioni testimoniali, rispetto allealtre, deve poi sottolinearsi che la valutazione delle risultanzedelle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come lascelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, senza essere tenuto adun’esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).Per il resto va osservato che è un principio ormai consolidatoquello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità, non il potere di riesaminare il meritodella intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, mala sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017;Cass. n. 29404/2017).Le doglianze di cui al motivo, quindi, sono inammissibiliperché tendono, in sostanza, ad ottenere la revisione delNumero registro generale 29027/2022ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sedeN umero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 7603/2026di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mDaait a pubblicazione 30/03/2026procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degliCass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in unapprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme daquello preteso dalla parte (Cass. n. 11511/2014; Cass. n.25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009;Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deveessere rigettato mentre quello incidentale va dichiaratoinammissibile.6. La soccombenza reciproca induce a compensare tra le partile spese del presente giudizio.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso principale e dichiarainammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spesedel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delDPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07603/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris