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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05667/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26-10-2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Asti del 15 maggio 2018, con la quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Cherasco tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013, epoca di emissione delle fatture riferite a operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale dell'imputato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art.533 comma1 cod. proc. pen. e conseguente della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che i giudici di merito si sono limitati a richiamare acriticamente l'avviso di accertamento ae.ata in orma ic. della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate, fondando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su mere presunzioni tributarie, ovvero sul fatto che questi era un evasore totale, senza alcun ulteriore accertamento e comunque senza considerare che è del tutto normale che un soggetto qualificato come evasore totale sia sconosciuto al Fisco e siaraltresì privo di beni aziendali.

Con il secondo motivo, è stato censurato il diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito fornito alcuna spiegazione al riguardo.

3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale, il giudizio veniva assegnato a questa Sezione per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2017 contestualmente nei confronti delle ditte individuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ditte entrambe operanti nel settore dell'edilizia.

Dagli accertamenti svolti è emerso che la ditta di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso nei confronti dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA], tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013, sette fatture riferite a operazioni risultate inesistenti, essendo l'unica ragione d'essere di tali fatture quella di fornire al soggetto destinatario documentazione fittizia idonea alla deduzione di costi mai sostenuti e alla conseguente detrazione Iva.

L'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture è stata ragionevolmente desunta non solo dalla condizione di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla genericità delle attività indicate nelle fatture e dall'identità dell'aliquota Iva applicata, ossia quella massima, nonostante le imprese interessate operino entrambe nel settore edilizio, che present&numerose aliquote agevolate.

Il dato probatorio più rilevante è stato in ogni caso individuato nel fatto che gli imponibili risultano sempre elevati, a fronte di una ditta di modeste dimensioni, priva di strutture, lavoratori e mezzi idonei a quel tipo di prestazioni, come pure è stata ritenuta significativa, nell'ottica indiziaria, la corresponsione di assegni o bonifici in, periodi ravvicinati rispetto al prelievo di contanti in egual misuraci /A-14kb dke- b t vs,1/41 u A uo ca, th,24<kikk_z_n1ft' _ i Di qui il giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] del reato di emissione itt-Z iti2k.u) per operazioni inesistenti, giudizio scaturito da una valutazione unitaria degli À; elementi indiziari desunti dagli accertamenti svolti, dovendosi in ogni caso considerare che né [OSCURATO:PERSONA] né il destinatario delle fatture, ossia il coimputato [OSCURATO:PERSONA], hanno provato l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate.

In definitiva, il percorso argomentativo delle sentenze di merito, in quanto razionalmente ancorato alle acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che, in termini non specifici, sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.

2. Parimenti immune da censure è il diniego delle attenuanti generiche.

Sul punto la Corte di appello ha legittimamente rimarcato infatti l'assenza di profili meritevoli di positiva considerazione, osservando che la pena in primo grado era stata già fissata in misura corrispondente al minimo edittale; a ciò deve solo aggiungersi che la doglianza difensiva si connota per la sua genericità, non risultando indicati nel ricorso (e lo stesso discorso riguarda l'atto di appello), gli elementi che avrebbero giustificato l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26-10-2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Asti del 15 maggio 2018, con la quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Cherasco tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013, epoca di emissione delle fatture riferite a operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale dell'imputato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art.533 comma1 cod. proc. pen. e conseguente della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che i giudici di merito si sono limitati a richiamare acriticamente l'avviso di accertamento ae.ata in orma ic. della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate, fondando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su mere presunzioni tributarie, ovvero sul fatto che questi era un evasore totale, senza alcun ulteriore accertamento e comunque senza considerare che è del tutto normale che un soggetto qualificato come evasore totale sia sconosciuto al Fisco e siaraltresì privo di beni aziendali. Con il secondo motivo, è stato censurato il diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito fornito alcuna spiegazione al riguardo. 3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale, il giudizio veniva assegnato a questa Sezione per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2017 contestualmente nei confronti delle ditte individuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ditte entrambe operanti nel settore dell'edilizia. Dagli accertamenti svolti è emerso che la ditta di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso nei confronti dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA], tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013, sette fatture riferite a operazioni risultate inesistenti, essendo l'unica ragione d'essere di tali fatture quella di fornire al soggetto destinatario documentazione fittizia idonea alla deduzione di costi mai sostenuti e alla conseguente detrazione Iva. L'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture è stata ragionevolmente desunta non solo dalla condizione di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla genericità delle attività indicate nelle fatture e dall'identità dell'aliquota Iva applicata, ossia quella massima, nonostante le imprese interessate operino entrambe nel settore edilizio, che present&numerose aliquote agevolate. Il dato probatorio più rilevante è stato in ogni caso individuato nel fatto che gli imponibili risultano sempre elevati, a fronte di una ditta di modeste dimensioni, priva di strutture, lavoratori e mezzi idonei a quel tipo di prestazioni, come pure è stata ritenuta significativa, nell'ottica indiziaria, la corresponsione di assegni o bonifici in, periodi ravvicinati rispetto al prelievo di contanti in egual misuraci /A-14kb dke- b t vs,1/41 u A uo ca, th,24<kikk_z_n1ft' _ i Di qui il giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] del reato di emissione itt-Z iti2k.u) per operazioni inesistenti, giudizio scaturito da una valutazione unitaria degli À; elementi indiziari desunti dagli accertamenti svolti, dovendosi in ogni caso considerare che né [OSCURATO:PERSONA] né il destinatario delle fatture, ossia il coimputato [OSCURATO:PERSONA], hanno provato l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate. In definitiva, il percorso argomentativo delle sentenze di merito, in quanto razionalmente ancorato alle acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che, in termini non specifici, sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Parimenti immune da censure è il diniego delle attenuanti generiche. Sul punto la Corte di appello ha legittimamente rimarcato infatti l'assenza di profili meritevoli di positiva considerazione, osservando che la pena in primo grado era stata già fissata in misura corrispondente al minimo edittale; a ciò deve solo aggiungersi che la doglianza difensiva si connota per la sua genericità, non risultando indicati nel ricorso (e lo stesso discorso riguarda l'atto di appello), gli elementi che avrebbero giustificato l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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