CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso riguardano un punto (la recidiva) non attinto dai motivi dell'appello (limitato al punto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza) e pertanto / sono da ritenersi preclusi in questa sede; rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/ /2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]$"' ente Ersilia ese Anna iscuolo [OSCURATO:PERSONA] 'ILLERIA oggi, 28 ZUL P