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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 01187/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sulla pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale così definito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sulla pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale così definito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris