Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 22366/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27258-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 2913/2015; [OSCURATO:PERSONA] da perdita di chance R.G.N.27258/2019 Cron.

Rep.

Ud.02/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 22.1.2015, che, in parziale accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chancesubito per effetto della mancata partecipazione al corso di formazione per controllori del traffico aereo, organizzato dalla suddetta società e finalizzatoal reclutamento di personale con tale qualifica.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla procedura selettiva, indetta da Enav ad ottobre 2009, per l’accesso ad un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale con qualifica di controllore del traffico aereo; che, superate entrambe le fasi della selezione prevista per l’accesso al corso di formazione, in data 14.5.2013 il ricorrente era stato sottoposto a visita di idoneità presso il Poliambulatorio del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] ai Naviganti ed era stato giudicato inidoneo a svolgere mansioni di controllore del traffico aereo; che, preso atto del giudizio di inidoneità, in data 17.5.2013 Enav aveva comunicato al ricorrente la mancata ammissione al corso di formazione; che, in data 10.6.2013, però, il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] d’Appello istituita ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 566/1988, la quale, sottopostolo a visita in data 4.11.2013, lo aveva giudicato “idoneo al conseguimento della licenza per lo svolgimento delle mansioni” di controllore del traffico aereo; che in data 24.1.2014 il ricorrente aveva comunicato ad Enav l’accoglimento del suo ricorso ed aveva chiesto alla società “informazioni inerenti ai tempi e alle modalità per partecipare al corso previsto per CTA”, ma con nota del 12.2.2014 Enav aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che non vi era “allo stato alcuna possibilità di inserirlo nel corso per Controllori del [OSCURATO:PERSONA] (CTA) avviato in data 20 maggio 2013, in quanto lo stesso (era) in una fase di avanzamento didattico tale da non consentire ingressi”, aggiungendo che “al momento non (erano) previsti ulteriori corsi di formazione per studenti CTA nella programmazione didattica”; che il ricorrente aveva, quindi, agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 27.5.2014, sostenendo che, essendo il ricorrente risultato idoneo alle mansioni di controllore del traffico aereo, Enav era “vincolata a garantire al ricorrente il corso di formazione di cui alla superata selezione”; che aveva chiesto, perciò, al Tribunale, in via principale, di “condannare l’Enav a garantire al [OSCURATO:PERSONA] la formazione per Controllore del [OSCURATO:PERSONA] 2010” e di ordinare alla società “di porre in essere ogni atto necessario al conseguimento delle finalità illustrate nella pubblica selezione”; e, in subordine, di accertare il suo diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, da quantificare in separato giudizio, avendo il ricorrente perso, a causa dell’illegittima condotta della controparte, la possibilità di essere assunto come controllore del traffico aereo.

3. La stessa Corte, riferito ancora quanto eccepito e sostenuto da Enav in prime cure e ciò che aveva ritenuto il Tribunale,e giudicata infondata la prima censura dell’appellante Enav (con la quale si tornava a contestare la giurisdizione del G.O.), reputava infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale Enav censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto di competenza del giudice del lavoro la domanda di risarcimento dei danni, benché tra le parti non fosse stato instaurato alcun rapporto di lavoro.

4. Andando sul punto specifico in contrario avviso rispetto al primo giudice, la Corte d’appello osservava che era vero che il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] ai Naviganti, struttura del Ministero della Salute, non poteva essere considerato un ausiliario di Enav, non essendo soggetto al potere di direzione e controllo della società, ma era anche vero che Enav doveva comunque rispondere dell’operato della Commissione, perché Enav non era affatto estranea al procedimento di valutazione dell’idoneità dei candidati, in quanto era il soggetto giuridico che aveva attivato la procedura di reclutamento del personale e nel cui interesse la procedura veniva svolta, pertanto, qualunque atto della procedura, quand’anche posto in essere da terzi, era imputabile ad Enav.

5. Inoltre, per la Corte l’erroneità del giudizio di inidoneità viziava il provvedimento di mancata ammissione al corso di formazione ed Enav era chiamata a rispondere dei danni arrecati al ricorrente a causa della mancata ammissione, a prescindere dalla ravvisabilità di qualunque profilo di dolo o colpa nel suo operato, colpa comunque ravvisabile nell’essersi avvalsa di un giudizio erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa.

6. Infine, secondo la Corte, al fine di escludere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni non poteva eccepirsi l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione (articolato in una serie di moduli, ognuno dei quali prevedeva valutazioni intermedie ed esame finale).

7. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

8. L’intimato ha resistito con controricorso.

9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione degli artt. 409 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.)”.

Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Roma ha erroneamente riconosciuto la sussistenza della competenza per materia del giudice del lavoro, con riferimento alla fattispecie in esame, sulla base di considerazioni in fatto e diritto palesemente contrastanti sia con il tenore letterale dell’art. 409 c.p.c., sia con l’orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia.

2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1218 c.c., degli artt. 113, 414 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.)”.

Per la ricorrente, la sentenza è censurabile anche nella parte in cui riconosce un danno patrimoniale risarcibile e soprattutto che tale danno sia stato cagionato a prescindere dalla ravvisabilità di qualunque profilo di dolo o colpa della società attuale ricorrente.

3. Con un terzo motivo deduce la “Nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.)”.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, lungi dall’offrire argomentazioni specifiche, aveva confermato la responsabilità della società per i danni subiti dall’originario ricorrente, limitandosi ad affermare che anche se il S.A.S.N. non poteva essere considerato quale ausiliario dell’ENAV, la società medesima non era comunque esente da responsabilità, ma senza chiarire la normativa posta alla base di tale responsabilità.

4. Con un quarto motivo deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”.

Il primo fatto decisivo consiste nella circostanza che l’ENAV non aveva avviato una selezione volta al reclutamento del personale, bensì una selezione volta alla formazione di controllori del traffico aereo che solo eventualmente sarebbero stati assunti dalla società.

Il secondo fatto decisivo consiste precipuamente nella circostanza per cui l’ENAV, lungi dall’agire nei confronti dell’originario ricorrente con colpa o malafede, nel momento in cui aveva ricevuto l’istanza in autotutela inviata dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di far presente l’erroneità del giudizio di inidoneità pronunciato dal S.A.S.N., aveva indicato al medesimo la modalità esatta con la quale avrebbe dovuto impugnare il provvedimento.

Il terzo fatto decisivo consiste nell’impossibilità per ENAV di inserire il [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti al corso di formazione, in quanto erano purtroppo già trascorsi otto mesi dall’inizio del corso al momento in cui il medesimo ha comunicato l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione medica d’appello e l’inserimento del medesimo non avrebbe quindi consentito la proficua assimilazione deicontenuti.

5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 c.c., degli artt. 115, 116, 414 e 432 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.)”.

6. Con un sesto motivo deduce la “Nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c e 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.)”.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, lungi dall’offrire argomentazioni specifiche, si era limitata a ribadire il diritto dell’attore al risarcimento del danno, ma senza accertarsi che sia stato effettivamente prodotto un danno nella sfera patrimoniale del medesimo.

L’intero iter motivazionale della sentenza impugnata era del tutto carente, atteso che la condanna di un soggetto al risarcimento di un danno, seppur ancora da quantificare, non esime dall’accertare che un siffatto danno sia stato effettivamente causato.

7. Il primo motivo è inammissibile.

8. La censura, infatti, fa esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 2), c.p.c., ma in realtà non si riferisce alla “violazione delle norme sulla competenza”.

Più nello specifico, come precisa la stessa ricorrente per cassazione, essa, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito in via preliminare “l’incompetenza (intesa nel senso della distribuzione delle cause tra diverse sezioni del Tribunale) del Giudice del Lavoro in relazione alla controversia con riferimento alle domande avanzate dalla parte ricorrente” (così a pag. 4 del ricorso).

In altre parole, la allora convenuta, per tal modo, non aveva eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale di Roma, non indicandosi, difatti, come competente un Tribunale diverso da quest’ultimo, ma aveva posto una questione che atteneva alla distribuzione degli affari tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale.

Ed è rimasto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro e altri giudici del settore civile del medesimo ufficio non è qualificabile come questione di competenza (così, di recente, nella motivazione di Cass., sez. lav., 6.6.2023, n. 15879; ma v., ex plurimis, nello stesso senso Cass., sez. lav., 24.6.2020, n. 12433).

9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

10. Invero, la ricorrente anzitutto non considera correttamente la parte di motivazione che censura dell’impugnata sentenza.

La Corte di merito ha, infatti, ritenuto anche che la “colpa” dell’ENAV era “comunque ravvisabile nell’essersi avvalso di un giudizio erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa”.

Ebbene è estraneo alla motivazione resa sul punto dalla stessa Corte il giudizio che la ricorrente, invece, ad essa attribuisce, e cioè che: “[OSCURATO:PERSONA], dunque, riconosce che l’ENAV non poteva agire che come ha effettivamente agito” (così all’inizio di pag. 18 del ricorso).

All’opposto, come ora evidenziato, la Corte territoriale ha riscontrato un preciso profilo di colpa della società nell’essersi avvalsa di un giudizio di inidoneità fisica “senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa” di tale giudizio, percorsa dall’aspirante lavoratore, così individuando il comportamento alternativo legittimo che l’ENAV avrebbe dovuto tenere nel caso concreto, ossia, attendere l’esito di quella impugnativa.11.

La ricorrente, invero, critica anche detto approdo della Corte distrettuale, ma tale profilo di censura s’incentra su un diverso accertamento fattuale e su conseguenti differenti valutazioni (cfr. pagg. 18-20 del ricorso), che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

12. Il terzo motivo è infondato.

13. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione della Corte d’appello non è affatto lacunosa e incomprensibile.

Come già accennato in narrativa, infatti, nella decisione gravata è stato diffusamente spiegato perché la Corte abbia ritenuto – diversamente dal Tribunale – che il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] ai Naviganti (in sigla: S.A.S.N.) non potesse essere considerato un ausiliario della società, e che nondimeno ENAV avesse “assunto la piena responsabilità dell’operato della Commissione e deve, perciò, risponderne nei confronti del ricorrente” (cfr. in extensopagg. 5-6 della stessa).

13.1. Pertanto, neppure è esatto il rilievo di contraddittorietà da parte della ricorrente, secondo il quale “la Corte d’Appello prima afferma che la Società non ha alcuna responsabilità e poi afferma, in modo del tutto contraddittorio, che la responsabilità dell’ENAV sarebbe individuabile nel non aver atteso i tempi che dell’impugnazione amministrativa del giudizio di inidoneità!”.

13.2. Parimenti, il motivo in esame non individua un’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede di legittimità quando assume che “non si comprende se l’ENAV potrebbe, sulla base della sentenza impugnata, rivalersi effettivamente sul S.A.S.N. oppure no”.

La Corte, invero, in un inciso tra parentesi dopo il passo sopra riferito circa la diretta responsabilità dell’ENAV nei confronti del lavoratore ha scritto: “… (salva la facoltà di rivalersi eventualmente nei confronti della Commissione)”.

E la stessa Corte non era di certo chiamata ad approfondire detto aspetto in causa nella quale alcuna domanda di garanzia (in termini di rivalsa o di regresso) era stata formulata contro detta Commissione (e/o suoi singoli componenti), neppure parte del giudizio (la Corte, peraltro, aveva specificato che il ridetto S.A.S.N. è “struttura del Ministero della Salute”).

14. Il quarto motivo è complessivamente infondato, presentando profili d’inammissibilità.

15. Più nello specifico, il primo fatto decisivo del quale la ricorrente deduce l’omesso esame è stato, invece, senz’altro considerato dalla Corte di merito.

Come già premesso in narrativa, infatti, la stessa, nella propria ricostruzione della fattispecie, ha subito posto in luce che: “[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla procedura selettiva, indetta da Enav ad ottobre 2009, per l’accesso ad un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale con la qualifica di controllore del traffico aereo”.

La Corte, perciò, anche in sede valutativa, ha avuto ben presente che si trattava, non di un comune concorso privato o di procedimento selettivo, di per sé direttamente finalizzato all’assunzione, ma di “complesso procedimento, a formazione progressiva, attivato da Enav per il reclutamento del personale con” la suddetta qualifica.

Veniva in considerazione, cioè, una procedura finalizzata a selezionare anzitutto i partecipanti ad un corso di formazione, analoga ad altre, pur sempre volte a pervenire conclusivamente all’assunzione di lavoratori in determinate qualifiche (cfr. già Cass., sez. lav., 13.4.1999, n. 3660; id., sez. lav., 3.5.1990, n. 3685).

16. Il secondo fatto decisivo che la ricorrente assume pretermesso dalla Corte di merito non è un fatto storico, principale o secondario (nel senso ribadito anzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte in Cass. n. 21972/2021), ma una complessa prospettazione difensiva, secondo la quale “l’ENAV, lungi dall’agire nei confronti dell’originario ricorrente con colpa o malafede, nel momento in cui ha ricevuto l’istanza in autotutela inviata al Sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di far presente l’erroneità del giudizio di inidoneità pronunciato dal S.A.S.N., ha indicato al medesimo la modalità esatta con la quale avrebbe dovuto impugnare il provvedimento”.

17. E lo stesso è a dirsi per la sostenuta “impossibilità per ENAV di inserire il Sig. [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti al corso di formazione, in quanto erano purtroppo già trascorsi otto mesi dall’inizio del corso al momento in cui il medesimo ha comminato l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione medica d’Appello e l’inserimento del medesimo non avrebbe quindi consentito la proficua assimilazione dei contenuti”.

E’ di tutta evidenza, quindi, che trattasi di un’altra deduzione difensiva.

18. E’ inammissibile il quinto motivo.

19. La Corte d’appello ha considerato: “Né ad escludere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni può eccepirsi l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione (articolato in una serie di moduli, ognuno dei quali prevedeva valutazioni intermedie ed esame finale).

In primo luogo, tale questione, sollevata nel giudizio di primo grado, non è stata riproposta in appello.

In secondo luogo, il ricorrente si è riservato di agire in separata sede per la quantificazione del danno ed è quella nella quale dovrà fornire elementi utili per valutare quali fossero le sue chance di completare con successo il corso di formazione ed essere assunto (con contratto a tempo indeterminato) da Enav”.

20. Nota, allora, il Collegio che in tale parte di motivazione sono esposte due diverse rationes decidendi.

La prima di esse s’incentra sul rilievo che la questione di difetto di allegazione, pur “sollevata nel giudizio di primo grado”, non fosse stata riproposta dall’appellante Enav con apposito motivo d’impugnazione, ed è evidentemente autonoma e di per sé sufficiente a sorreggere la pronuncia a riguardo.

Essa, infatti, si basa sull’assunto in sé dirimente che la cennata questione non rientrasse più nell’appellatum e quindi nel devolutumin secondo grado.

La seconda ed ulteriore ratio decidendi, invero, riguarda un aspetto del tutto diverso, vale a dire, la natura di domanda di condanna generica avanzata dal lavoratore circa i danni risentiti.21.

Ebbene, ritiene il Collegio che la censura in esame sia inammissibile per la parte che riguarda la prima ratiodecidendi esposta dalla Corte di merito.

Più nello specifico, la ricorrente per cassazione anzitutto non riferisce se e come il Tribunale avesse affrontato ed eventualmente risolto la questione relativa all’ “assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione”.

Inoltre, e soprattutto, il passo del ricorso in appello della società, riportato alle pagg. 29-30 del ricorso, per sostenere che “la carenza di allegazione che vizia l’originario ricorso, contrariamente a quanto statuito dal Collegio, è stata riproposta inappello”, in realtà non riguarda questo precipuo aspetto, ma profili diversi, tra l’altro, il sostenuto mancato assolvimento dell’ “onere della prova che incombeva” sull’attore, e non anche il difetto di allegazione a livello deduttivo del ricorso di primo grado sul ridetto punto specifico; né la ricorrente, del resto, deduce di aver formulato in proposito un apposito motivo d’appello magari per far valere un’omessa pronuncia o una difettosa motivazione del primo giudice, a fronte, come già evidenziato, del rilievo della Corte di merito che ha dato atto che la questione era stata “sollevata nel giudizio di primo grado”.

22. Pertanto, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente alla prima ratio decidendirende irrilevanti l’esame dei motivi riferiti alla seconda ratio, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr. in termini Cass., sez.

III, 13.6.2018, n. 15399).

23. E’ infine interamente inammissibile il sesto motivo di ricorso.

24. In particolare, in tale censura sono presenti deduzioni identiche o analoghe a quelle svolte nel terzo motivo (che pure denunciava anomalie motivazionali), ma in termini generici ed assertivi, non individuandosi precisamente le parti di motivazione di cui ci si duole (invece enucleate nel terzo motivo).

25. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27258-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 2913/2015; [OSCURATO:PERSONA] da perdita di chance R.G.N.27258/2019 Cron. Rep. Ud.02/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 22.1.2015, che, in parziale accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chancesubito per effetto della mancata partecipazione al corso di formazione per controllori del traffico aereo, organizzato dalla suddetta società e finalizzatoal reclutamento di personale con tale qualifica. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla procedura selettiva, indetta da Enav ad ottobre 2009, per l’accesso ad un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale con qualifica di controllore del traffico aereo; che, superate entrambe le fasi della selezione prevista per l’accesso al corso di formazione, in data 14.5.2013 il ricorrente era stato sottoposto a visita di idoneità presso il Poliambulatorio del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] ai Naviganti ed era stato giudicato inidoneo a svolgere mansioni di controllore del traffico aereo; che, preso atto del giudizio di inidoneità, in data 17.5.2013 Enav aveva comunicato al ricorrente la mancata ammissione al corso di formazione; che, in data 10.6.2013, però, il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] d’Appello istituita ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 566/1988, la quale, sottopostolo a visita in data 4.11.2013, lo aveva giudicato “idoneo al conseguimento della licenza per lo svolgimento delle mansioni” di controllore del traffico aereo; che in data 24.1.2014 il ricorrente aveva comunicato ad Enav l’accoglimento del suo ricorso ed aveva chiesto alla società “informazioni inerenti ai tempi e alle modalità per partecipare al corso previsto per CTA”, ma con nota del 12.2.2014 Enav aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che non vi era “allo stato alcuna possibilità di inserirlo nel corso per Controllori del [OSCURATO:PERSONA] (CTA) avviato in data 20 maggio 2013, in quanto lo stesso (era) in una fase di avanzamento didattico tale da non consentire ingressi”, aggiungendo che “al momento non (erano) previsti ulteriori corsi di formazione per studenti CTA nella programmazione didattica”; che il ricorrente aveva, quindi, agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 27.5.2014, sostenendo che, essendo il ricorrente risultato idoneo alle mansioni di controllore del traffico aereo, Enav era “vincolata a garantire al ricorrente il corso di formazione di cui alla superata selezione”; che aveva chiesto, perciò, al Tribunale, in via principale, di “condannare l’Enav a garantire al [OSCURATO:PERSONA] la formazione per Controllore del [OSCURATO:PERSONA] 2010” e di ordinare alla società “di porre in essere ogni atto necessario al conseguimento delle finalità illustrate nella pubblica selezione”; e, in subordine, di accertare il suo diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, da quantificare in separato giudizio, avendo il ricorrente perso, a causa dell’illegittima condotta della controparte, la possibilità di essere assunto come controllore del traffico aereo. 3. La stessa Corte, riferito ancora quanto eccepito e sostenuto da Enav in prime cure e ciò che aveva ritenuto il Tribunale,e giudicata infondata la prima censura dell’appellante Enav (con la quale si tornava a contestare la giurisdizione del G.O.), reputava infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale Enav censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto di competenza del giudice del lavoro la domanda di risarcimento dei danni, benché tra le parti non fosse stato instaurato alcun rapporto di lavoro. 4. Andando sul punto specifico in contrario avviso rispetto al primo giudice, la Corte d’appello osservava che era vero che il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] ai Naviganti, struttura del Ministero della Salute, non poteva essere considerato un ausiliario di Enav, non essendo soggetto al potere di direzione e controllo della società, ma era anche vero che Enav doveva comunque rispondere dell’operato della Commissione, perché Enav non era affatto estranea al procedimento di valutazione dell’idoneità dei candidati, in quanto era il soggetto giuridico che aveva attivato la procedura di reclutamento del personale e nel cui interesse la procedura veniva svolta, pertanto, qualunque atto della procedura, quand’anche posto in essere da terzi, era imputabile ad Enav. 5. Inoltre, per la Corte l’erroneità del giudizio di inidoneità viziava il provvedimento di mancata ammissione al corso di formazione ed Enav era chiamata a rispondere dei danni arrecati al ricorrente a causa della mancata ammissione, a prescindere dalla ravvisabilità di qualunque profilo di dolo o colpa nel suo operato, colpa comunque ravvisabile nell’essersi avvalsa di un giudizio erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa. 6. Infine, secondo la Corte, al fine di escludere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni non poteva eccepirsi l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione (articolato in una serie di moduli, ognuno dei quali prevedeva valutazioni intermedie ed esame finale). 7. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 8. L’intimato ha resistito con controricorso. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione degli artt. 409 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.)”. Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Roma ha erroneamente riconosciuto la sussistenza della competenza per materia del giudice del lavoro, con riferimento alla fattispecie in esame, sulla base di considerazioni in fatto e diritto palesemente contrastanti sia con il tenore letterale dell’art. 409 c.p.c., sia con l’orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia. 2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1218 c.c., degli artt. 113, 414 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.)”. Per la ricorrente, la sentenza è censurabile anche nella parte in cui riconosce un danno patrimoniale risarcibile e soprattutto che tale danno sia stato cagionato a prescindere dalla ravvisabilità di qualunque profilo di dolo o colpa della società attuale ricorrente. 3. Con un terzo motivo deduce la “Nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.)”. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, lungi dall’offrire argomentazioni specifiche, aveva confermato la responsabilità della società per i danni subiti dall’originario ricorrente, limitandosi ad affermare che anche se il S.A.S.N. non poteva essere considerato quale ausiliario dell’ENAV, la società medesima non era comunque esente da responsabilità, ma senza chiarire la normativa posta alla base di tale responsabilità. 4. Con un quarto motivo deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”. Il primo fatto decisivo consiste nella circostanza che l’ENAV non aveva avviato una selezione volta al reclutamento del personale, bensì una selezione volta alla formazione di controllori del traffico aereo che solo eventualmente sarebbero stati assunti dalla società. Il secondo fatto decisivo consiste precipuamente nella circostanza per cui l’ENAV, lungi dall’agire nei confronti dell’originario ricorrente con colpa o malafede, nel momento in cui aveva ricevuto l’istanza in autotutela inviata dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di far presente l’erroneità del giudizio di inidoneità pronunciato dal S.A.S.N., aveva indicato al medesimo la modalità esatta con la quale avrebbe dovuto impugnare il provvedimento. Il terzo fatto decisivo consiste nell’impossibilità per ENAV di inserire il [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti al corso di formazione, in quanto erano purtroppo già trascorsi otto mesi dall’inizio del corso al momento in cui il medesimo ha comunicato l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione medica d’appello e l’inserimento del medesimo non avrebbe quindi consentito la proficua assimilazione deicontenuti. 5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 c.c., degli artt. 115, 116, 414 e 432 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.)”. 6. Con un sesto motivo deduce la “Nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c e 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.)”. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, lungi dall’offrire argomentazioni specifiche, si era limitata a ribadire il diritto dell’attore al risarcimento del danno, ma senza accertarsi che sia stato effettivamente prodotto un danno nella sfera patrimoniale del medesimo. L’intero iter motivazionale della sentenza impugnata era del tutto carente, atteso che la condanna di un soggetto al risarcimento di un danno, seppur ancora da quantificare, non esime dall’accertare che un siffatto danno sia stato effettivamente causato. 7. Il primo motivo è inammissibile. 8. La censura, infatti, fa esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 2), c.p.c., ma in realtà non si riferisce alla “violazione delle norme sulla competenza”. Più nello specifico, come precisa la stessa ricorrente per cassazione, essa, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito in via preliminare “l’incompetenza (intesa nel senso della distribuzione delle cause tra diverse sezioni del Tribunale) del Giudice del Lavoro in relazione alla controversia con riferimento alle domande avanzate dalla parte ricorrente” (così a pag. 4 del ricorso). In altre parole, la allora convenuta, per tal modo, non aveva eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale di Roma, non indicandosi, difatti, come competente un Tribunale diverso da quest’ultimo, ma aveva posto una questione che atteneva alla distribuzione degli affari tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale. Ed è rimasto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro e altri giudici del settore civile del medesimo ufficio non è qualificabile come questione di competenza (così, di recente, nella motivazione di Cass., sez. lav., 6.6.2023, n. 15879; ma v., ex plurimis, nello stesso senso Cass., sez. lav., 24.6.2020, n. 12433). 9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 10. Invero, la ricorrente anzitutto non considera correttamente la parte di motivazione che censura dell’impugnata sentenza. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto anche che la “colpa” dell’ENAV era “comunque ravvisabile nell’essersi avvalso di un giudizio erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa”. Ebbene è estraneo alla motivazione resa sul punto dalla stessa Corte il giudizio che la ricorrente, invece, ad essa attribuisce, e cioè che: “[OSCURATO:PERSONA], dunque, riconosce che l’ENAV non poteva agire che come ha effettivamente agito” (così all’inizio di pag. 18 del ricorso). All’opposto, come ora evidenziato, la Corte territoriale ha riscontrato un preciso profilo di colpa della società nell’essersi avvalsa di un giudizio di inidoneità fisica “senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa” di tale giudizio, percorsa dall’aspirante lavoratore, così individuando il comportamento alternativo legittimo che l’ENAV avrebbe dovuto tenere nel caso concreto, ossia, attendere l’esito di quella impugnativa.11. La ricorrente, invero, critica anche detto approdo della Corte distrettuale, ma tale profilo di censura s’incentra su un diverso accertamento fattuale e su conseguenti differenti valutazioni (cfr. pagg. 18-20 del ricorso), che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 12. Il terzo motivo è infondato. 13. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione della Corte d’appello non è affatto lacunosa e incomprensibile. Come già accennato in narrativa, infatti, nella decisione gravata è stato diffusamente spiegato perché la Corte abbia ritenuto – diversamente dal Tribunale – che il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] ai Naviganti (in sigla: S.A.S.N.) non potesse essere considerato un ausiliario della società, e che nondimeno ENAV avesse “assunto la piena responsabilità dell’operato della Commissione e deve, perciò, risponderne nei confronti del ricorrente” (cfr. in extensopagg. 5-6 della stessa). 13.1. Pertanto, neppure è esatto il rilievo di contraddittorietà da parte della ricorrente, secondo il quale “la Corte d’Appello prima afferma che la Società non ha alcuna responsabilità e poi afferma, in modo del tutto contraddittorio, che la responsabilità dell’ENAV sarebbe individuabile nel non aver atteso i tempi che dell’impugnazione amministrativa del giudizio di inidoneità!”. 13.2. Parimenti, il motivo in esame non individua un’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede di legittimità quando assume che “non si comprende se l’ENAV potrebbe, sulla base della sentenza impugnata, rivalersi effettivamente sul S.A.S.N. oppure no”. La Corte, invero, in un inciso tra parentesi dopo il passo sopra riferito circa la diretta responsabilità dell’ENAV nei confronti del lavoratore ha scritto: “… (salva la facoltà di rivalersi eventualmente nei confronti della Commissione)”. E la stessa Corte non era di certo chiamata ad approfondire detto aspetto in causa nella quale alcuna domanda di garanzia (in termini di rivalsa o di regresso) era stata formulata contro detta Commissione (e/o suoi singoli componenti), neppure parte del giudizio (la Corte, peraltro, aveva specificato che il ridetto S.A.S.N. è “struttura del Ministero della Salute”). 14. Il quarto motivo è complessivamente infondato, presentando profili d’inammissibilità. 15. Più nello specifico, il primo fatto decisivo del quale la ricorrente deduce l’omesso esame è stato, invece, senz’altro considerato dalla Corte di merito. Come già premesso in narrativa, infatti, la stessa, nella propria ricostruzione della fattispecie, ha subito posto in luce che: “[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla procedura selettiva, indetta da Enav ad ottobre 2009, per l’accesso ad un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale con la qualifica di controllore del traffico aereo”. La Corte, perciò, anche in sede valutativa, ha avuto ben presente che si trattava, non di un comune concorso privato o di procedimento selettivo, di per sé direttamente finalizzato all’assunzione, ma di “complesso procedimento, a formazione progressiva, attivato da Enav per il reclutamento del personale con” la suddetta qualifica. Veniva in considerazione, cioè, una procedura finalizzata a selezionare anzitutto i partecipanti ad un corso di formazione, analoga ad altre, pur sempre volte a pervenire conclusivamente all’assunzione di lavoratori in determinate qualifiche (cfr. già Cass., sez. lav., 13.4.1999, n. 3660; id., sez. lav., 3.5.1990, n. 3685). 16. Il secondo fatto decisivo che la ricorrente assume pretermesso dalla Corte di merito non è un fatto storico, principale o secondario (nel senso ribadito anzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte in Cass. n. 21972/2021), ma una complessa prospettazione difensiva, secondo la quale “l’ENAV, lungi dall’agire nei confronti dell’originario ricorrente con colpa o malafede, nel momento in cui ha ricevuto l’istanza in autotutela inviata al Sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di far presente l’erroneità del giudizio di inidoneità pronunciato dal S.A.S.N., ha indicato al medesimo la modalità esatta con la quale avrebbe dovuto impugnare il provvedimento”. 17. E lo stesso è a dirsi per la sostenuta “impossibilità per ENAV di inserire il Sig. [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti al corso di formazione, in quanto erano purtroppo già trascorsi otto mesi dall’inizio del corso al momento in cui il medesimo ha comminato l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione medica d’Appello e l’inserimento del medesimo non avrebbe quindi consentito la proficua assimilazione dei contenuti”. E’ di tutta evidenza, quindi, che trattasi di un’altra deduzione difensiva. 18. E’ inammissibile il quinto motivo. 19. La Corte d’appello ha considerato: “Né ad escludere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni può eccepirsi l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione (articolato in una serie di moduli, ognuno dei quali prevedeva valutazioni intermedie ed esame finale). In primo luogo, tale questione, sollevata nel giudizio di primo grado, non è stata riproposta in appello. In secondo luogo, il ricorrente si è riservato di agire in separata sede per la quantificazione del danno ed è quella nella quale dovrà fornire elementi utili per valutare quali fossero le sue chance di completare con successo il corso di formazione ed essere assunto (con contratto a tempo indeterminato) da Enav”. 20. Nota, allora, il Collegio che in tale parte di motivazione sono esposte due diverse rationes decidendi. La prima di esse s’incentra sul rilievo che la questione di difetto di allegazione, pur “sollevata nel giudizio di primo grado”, non fosse stata riproposta dall’appellante Enav con apposito motivo d’impugnazione, ed è evidentemente autonoma e di per sé sufficiente a sorreggere la pronuncia a riguardo. Essa, infatti, si basa sull’assunto in sé dirimente che la cennata questione non rientrasse più nell’appellatum e quindi nel devolutumin secondo grado. La seconda ed ulteriore ratio decidendi, invero, riguarda un aspetto del tutto diverso, vale a dire, la natura di domanda di condanna generica avanzata dal lavoratore circa i danni risentiti.21. Ebbene, ritiene il Collegio che la censura in esame sia inammissibile per la parte che riguarda la prima ratiodecidendi esposta dalla Corte di merito. Più nello specifico, la ricorrente per cassazione anzitutto non riferisce se e come il Tribunale avesse affrontato ed eventualmente risolto la questione relativa all’ “assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione”. Inoltre, e soprattutto, il passo del ricorso in appello della società, riportato alle pagg. 29-30 del ricorso, per sostenere che “la carenza di allegazione che vizia l’originario ricorso, contrariamente a quanto statuito dal Collegio, è stata riproposta inappello”, in realtà non riguarda questo precipuo aspetto, ma profili diversi, tra l’altro, il sostenuto mancato assolvimento dell’ “onere della prova che incombeva” sull’attore, e non anche il difetto di allegazione a livello deduttivo del ricorso di primo grado sul ridetto punto specifico; né la ricorrente, del resto, deduce di aver formulato in proposito un apposito motivo d’appello magari per far valere un’omessa pronuncia o una difettosa motivazione del primo giudice, a fronte, come già evidenziato, del rilievo della Corte di merito che ha dato atto che la questione era stata “sollevata nel giudizio di primo grado”. 22. Pertanto, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente alla prima ratio decidendirende irrilevanti l’esame dei motivi riferiti alla seconda ratio, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr. in termini Cass., sez. III, 13.6.2018, n. 15399). 23. E’ infine interamente inammissibile il sesto motivo di ricorso. 24. In particolare, in tale censura sono presenti deduzioni identiche o analoghe a quelle svolte nel terzo motivo (che pure denunciava anomalie motivazionali), ma in termini generici ed assertivi, non individuandosi precisamente le parti di motivazione di cui ci si duole (invece enucleate nel terzo motivo). 25. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura
Sentenza Cassazione n. 22366/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris