CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MACERATArda-te-adv-istratte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione di grammi 410 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di una fiala di Nandrolone phenylpropionate da grammi 100, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla statuizione della confisca del danaro, provento dello svolgimento di attività lecita. Al riguardo, si osserva che il giudice ha affermato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile in sede di legittimità, che la considerevole somma di danaro rinvenuta in contanti nella disponibilità del ricorrente, unitamente alla sostanza stupefacente, può essere sottoposto a confisca, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 240 bis cod. pen e 85 bis d.P.R,309/1990, risultando l'imputato privo di occupazione e non avendo dato giustificazione della sua provenienza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15