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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03297/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a scatto, che egli deteneva il 22 luglio 2017, a bordo del veicolo alla guida del quale egli si trovava nel momento in cui venne sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine; che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., che, nel testo applicabile ratione temporis, sanzionava, appunto, con l'inammissibilità la proposizione di impugnazioni sorrette da motivi privi della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»; che tale valutazione appare, in questa sede incensurabile, avuto riguardo alla palese genericità degli argomenti spesi dall'imputato a sostegno dell'appello — peraltro reiterati, in forza di un approccio parimenti non consentito, con il ricorso per cassazione — ove erano stati introdotti argomenti che non tenevano in considerazione alcuna il tenore degli acquisiti atti istruttori, specie laddove trascuravano che, discutendosi di arma bianca propria, l'eventuale giustificazione al porto (comunque, nel caso di specie, non fornita nei modi e nei tempi previsti) non avrebbe avuto la rilevanza che essa assume, invece, nelle ipotesi di porto di arma impropria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a scatto, che egli deteneva il 22 luglio 2017, a bordo del veicolo alla guida del quale egli si trovava nel momento in cui venne sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine; che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., che, nel testo applicabile ratione temporis, sanzionava, appunto, con l'inammissibilità la proposizione di impugnazioni sorrette da motivi privi della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»; che tale valutazione appare, in questa sede incensurabile, avuto riguardo alla palese genericità degli argomenti spesi dall'imputato a sostegno dell'appello — peraltro reiterati, in forza di un approccio parimenti non consentito, con il ricorso per cassazione — ove erano stati introdotti argomenti che non tenevano in considerazione alcuna il tenore degli acquisiti atti istruttori, specie laddove trascuravano che, discutendosi di arma bianca propria, l'eventuale giustificazione al porto (comunque, nel caso di specie, non fornita nei modi e nei tempi previsti) non avrebbe avuto la rilevanza che essa assume, invece, nelle ipotesi di porto di arma impropria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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