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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13966/2022

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.N. 2838/2016 ORDINANZA Cron. sul ricorso 2838-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IENNA Rep.

ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 24 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 648 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 483/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. gli odierni ricorrenti, in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, convenivano in giudizio l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] per chiederne la condanna, con decorrenza dalla data di stipula del c.c.n.l. 29.7.2008 (per Grillo e Albano dalla P a g .

RG.

N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 successiva data di rispettiva assunzione), al pagamento della “indennità di confine” Data pubblicazione 03/05/2022 prevista dall’art. 6 della l. 21 dicembre 1978, n. 852; con sentenza n. 256/2015 la Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione del locale Tribunale, rigettava la domanda accolta in primo grado relativamente all’anno 2011 (per gli anni 2008, 2009 e 2010 era stata dichiarata dal Tribunale cessata la materia del contendere);

2. riteneva la Corte di appello che la pretesa azionata dai ricorrenti non potesse trovare fondamento dell’art. 6 della l. n. 852/1978, trattandosi di materia devoluta alla contrattazione collettiva in seguito alla c.d. privatizzazione del rapporto; assumeva che, nella fattispecie, operasse l’art. 16 del c.c.n.i. di secondo livello per gli addetti all’Agenzia delle Entrate il quale prevede che gli uffici beneficiari dell’indennità per cui è causa sono individuati a livello nazionale con possibili deroghe richieste a livello regionale, previa consultazione sindacale; la suddetta normativa aveva determinato la corresponsione agli odierni ricorrenti dell’indennità in questione per gli anni dal 2008 al 2010 mentre per l’anno 2011 nessuna deroga era stata attivata e, peraltro, da tale anno, in virtù di riorganizzazione interna di cui all’atto del direttore regionale n. 27804 del 9 novembre 2010, il laboratorio chimico cui i predetti erano addetti non era stato più inserito strutturalmente e funzionalmente nell’Agenzia delle Dogano, per far parte della direzione interregionale del Veneto e del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente ulteriore motivo di esclusione del diritto all’indennità in questione;

4. ricorrono per la cassazione della sentenza i dipendenti sulla base di due motivi di ricorso;

5. l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;

6. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 16 del c.c.n.i. sottoscritto il 29 luglio 2008, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che dall’applicazione di tale norma non derivi il diritto all’indennità di confine in capo ai ricorrenti; assumono che prova in tal senso si evince dal riconoscimento di tale indennità fino al 2010;

2. con il secondo motivo, formulato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale considerato la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] n.22870 del 2 ottobre 2009, che aveva individuato tra le località disagiate “l’ufficio delle P a g . [OSCURATO:PERSONA] di Venezia”, nonché per aver omesso di esaminare la circostanza che dopo il 1° RG.

N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 gennaio 2011 i ricorrenti avevano comunque continuato a lavorare presso il medesimo Data pubblicazione 03/05/2022 edificio ove lavoravano quando l’indennità è stata riconosciuta;

3. entrambi i motivi non meritano accoglimento;

3.1. vanno innanzitutto dichiarati inammissibili i rilievi che denunciano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. la pretesa violazione del contratto collettivo integrativo;

3.2. la giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020);

3.3. né sussiste la violazione dell’art. 6 della l. n. 852/1978; tale norma prevede, infatti, che: «Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata compete una indennità di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio» e stabilisce che: «Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative»; come già affermato da questa Corte (v.

Cass. n. 24783/2020) la lettera della disposizione attesta in modo inequivocabile che il presupposto per l’erogazione della indennità di confine è costituito non solo dal servizio prestato presso la tipologia degli uffici individuata in modo puntuale («uffici doganali di confine e aeroportuali»), ma anche dal fatto che tali Uffici siano dislocati «in località disagiata» individuata con decreto del Ministero delle Finanze (oggi dal Direttore della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], a P a g .

RG.

N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 seguito della istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] tra cui l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], artt. 10, 57, 61 e 63 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300), in ogni caso sentite le oo.ss.; il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l’art. 85, comma 2, ha, poi, disposto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è destinato a finanziare, tra gli altri, l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza ed ha riservato (art. 4) alla contrattazione collettiva integrativa l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di Agenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 85;

3.4. ciò detto, è corretta la decisione impugnata per aver ravvisato la devoluzione della materia alla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165); si ricorda, infatti, che già la l. 29 marzo 1983, n. 93 aveva demandato alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del pubblico dipendente, affidando le competenze ai diversi livelli contrattuali, ponendo, altresì, il principio della omnicomprensività della retribuzione e introducendo meccanismi di controllo della spesa pubblica; era, dunque, alla contrattazione collettiva che occorreva fare riferimento e così, in particolare, a quella integrativa che, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, in conformità con la delega contenuta nel contratto collettivo nazionale, aveva stabilito quali fossero gli Uffici delle [OSCURATO:PERSONA] che, a livello nazionale, davano titolo alla corresponsione dell’indennità di confine di cui all’art. 6, della citata l. n. 852/1978, in ragione della particolare ubicazione; l’elenco di tali Uffici sarebbe stato emanato ai sensi della normativa vigente, sentite le oo.ss. nazionali firmatarie del c.c.n.l., mentre eventuali modifiche (deroghe) sarebbero spettate alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle oo.ss. regionali;

3.5. l’interpretazione di detta fonte di secondo livello come effettuata dalla Corte territoriale (nel senso che l’attribuzione dell’indennità di cui si discute non deriva automaticamente dalla previsione pattizia e dalla dislocazione dei ricorrenti in una struttura portuale che si assume corrispondente a quella lì contenuta bensì dalla preventiva individuazione di questa, attraverso quella che in sentenza è indicata come “procedura di deroga”, in accordo con i sindacati, tra quelle che presentano imprescindibili condizioni di disagio) non è stata ritualmente censurata dai ricorrenti che, come detto, ne hanno denunciato la violazione come se si trattasse di una fonte normativa di livello primario, mentre avrebbero dovuto indicare i criteri legali di ermeneutica contrattuale eventualmente violati; P a g .

RG.

N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022

3.6. quanto al dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura Data pubblicazione 03/05/2022 è inammissibile perché, in sostanza, si risolve nella richiesta di una difforme valutazione dei fatti di causa; non può, infatti, integrare il vizio di omesso esame la mancata considerazione di un documento (la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 22870/2009) o di una circostanza di fatto (e così, nello specifico, della circostanza che i ricorrenti avessero continuato a svolgere le loro prestazioni lavorative all’interno del medesimo ufficio ove venivano svolte in precedenza); al riguardo il motivo, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nuova formulazione), si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012; peraltro, nello specifico, la Corte territoriale ha, ritenuto evidentemente irrilevanti tanto la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] n. 22870 del 2 ottobre 2009 quanto la sopra riportata circostanza di fatto, in ragione del complessivo percorso argomentativo nel senso che, considerata l’intervenuta modifica strutturale del laboratorio chimico (dal 1° gennaio 2001 non più dipendente del locale Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA]), sarebbe stata necessaria, per tale anno 2011, l’inclusione del laboratorio tra le località disagiate attraverso la sopra indicata “procedura di deroga”, che invece non vi era stata; l’aver attribuito decisiva rilevanza alla mancata attuazione, per l’anno 2011, della “procedura di deroga”, l’unica che avrebbe consentito di includere il laboratorio cui i ricorrenti erano addetti (come diversamente strutturato) tra le località disagiate e di corrispondere l’indennità in oggetto al pari delle dogane di confine, toglie in ogni caso, a monte, per quanto illustrato ai punti che precedono, decisività al suddetto rilievo;

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

5. nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato esercizio di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

P a g .

La Corte rigetta il ricorso.

RG.

N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della Data pubblicazione 03/05/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g .

RG.

N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 2838/2016 ORDINANZA Cron. sul ricorso 2838-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IENNA Rep. ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 24 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 648 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 483/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. gli odierni ricorrenti, in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, convenivano in giudizio l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] per chiederne la condanna, con decorrenza dalla data di stipula del c.c.n.l. 29.7.2008 (per Grillo e Albano dalla P a g . RG. N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 successiva data di rispettiva assunzione), al pagamento della “indennità di confine” Data pubblicazione 03/05/2022 prevista dall’art. 6 della l. 21 dicembre 1978, n. 852; con sentenza n. 256/2015 la Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione del locale Tribunale, rigettava la domanda accolta in primo grado relativamente all’anno 2011 (per gli anni 2008, 2009 e 2010 era stata dichiarata dal Tribunale cessata la materia del contendere); 2. riteneva la Corte di appello che la pretesa azionata dai ricorrenti non potesse trovare fondamento dell’art. 6 della l. n. 852/1978, trattandosi di materia devoluta alla contrattazione collettiva in seguito alla c.d. privatizzazione del rapporto; assumeva che, nella fattispecie, operasse l’art. 16 del c.c.n.i. di secondo livello per gli addetti all’Agenzia delle Entrate il quale prevede che gli uffici beneficiari dell’indennità per cui è causa sono individuati a livello nazionale con possibili deroghe richieste a livello regionale, previa consultazione sindacale; la suddetta normativa aveva determinato la corresponsione agli odierni ricorrenti dell’indennità in questione per gli anni dal 2008 al 2010 mentre per l’anno 2011 nessuna deroga era stata attivata e, peraltro, da tale anno, in virtù di riorganizzazione interna di cui all’atto del direttore regionale n. 27804 del 9 novembre 2010, il laboratorio chimico cui i predetti erano addetti non era stato più inserito strutturalmente e funzionalmente nell’Agenzia delle Dogano, per far parte della direzione interregionale del Veneto e del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente ulteriore motivo di esclusione del diritto all’indennità in questione; 4. ricorrono per la cassazione della sentenza i dipendenti sulla base di due motivi di ricorso; 5. l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 6. i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 16 del c.c.n.i. sottoscritto il 29 luglio 2008, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che dall’applicazione di tale norma non derivi il diritto all’indennità di confine in capo ai ricorrenti; assumono che prova in tal senso si evince dal riconoscimento di tale indennità fino al 2010; 2. con il secondo motivo, formulato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale considerato la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] n.22870 del 2 ottobre 2009, che aveva individuato tra le località disagiate “l’ufficio delle P a g . [OSCURATO:PERSONA] di Venezia”, nonché per aver omesso di esaminare la circostanza che dopo il 1° RG. N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 gennaio 2011 i ricorrenti avevano comunque continuato a lavorare presso il medesimo Data pubblicazione 03/05/2022 edificio ove lavoravano quando l’indennità è stata riconosciuta; 3. entrambi i motivi non meritano accoglimento; 3.1. vanno innanzitutto dichiarati inammissibili i rilievi che denunciano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. la pretesa violazione del contratto collettivo integrativo; 3.2. la giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020); 3.3. né sussiste la violazione dell’art. 6 della l. n. 852/1978; tale norma prevede, infatti, che: «Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata compete una indennità di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio» e stabilisce che: «Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative»; come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 24783/2020) la lettera della disposizione attesta in modo inequivocabile che il presupposto per l’erogazione della indennità di confine è costituito non solo dal servizio prestato presso la tipologia degli uffici individuata in modo puntuale («uffici doganali di confine e aeroportuali»), ma anche dal fatto che tali Uffici siano dislocati «in località disagiata» individuata con decreto del Ministero delle Finanze (oggi dal Direttore della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], a P a g . RG. N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 seguito della istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] tra cui l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], artt. 10, 57, 61 e 63 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300), in ogni caso sentite le oo.ss.; il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l’art. 85, comma 2, ha, poi, disposto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è destinato a finanziare, tra gli altri, l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza ed ha riservato (art. 4) alla contrattazione collettiva integrativa l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di Agenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 85; 3.4. ciò detto, è corretta la decisione impugnata per aver ravvisato la devoluzione della materia alla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165); si ricorda, infatti, che già la l. 29 marzo 1983, n. 93 aveva demandato alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del pubblico dipendente, affidando le competenze ai diversi livelli contrattuali, ponendo, altresì, il principio della omnicomprensività della retribuzione e introducendo meccanismi di controllo della spesa pubblica; era, dunque, alla contrattazione collettiva che occorreva fare riferimento e così, in particolare, a quella integrativa che, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, in conformità con la delega contenuta nel contratto collettivo nazionale, aveva stabilito quali fossero gli Uffici delle [OSCURATO:PERSONA] che, a livello nazionale, davano titolo alla corresponsione dell’indennità di confine di cui all’art. 6, della citata l. n. 852/1978, in ragione della particolare ubicazione; l’elenco di tali Uffici sarebbe stato emanato ai sensi della normativa vigente, sentite le oo.ss. nazionali firmatarie del c.c.n.l., mentre eventuali modifiche (deroghe) sarebbero spettate alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle oo.ss. regionali; 3.5. l’interpretazione di detta fonte di secondo livello come effettuata dalla Corte territoriale (nel senso che l’attribuzione dell’indennità di cui si discute non deriva automaticamente dalla previsione pattizia e dalla dislocazione dei ricorrenti in una struttura portuale che si assume corrispondente a quella lì contenuta bensì dalla preventiva individuazione di questa, attraverso quella che in sentenza è indicata come “procedura di deroga”, in accordo con i sindacati, tra quelle che presentano imprescindibili condizioni di disagio) non è stata ritualmente censurata dai ricorrenti che, come detto, ne hanno denunciato la violazione come se si trattasse di una fonte normativa di livello primario, mentre avrebbero dovuto indicare i criteri legali di ermeneutica contrattuale eventualmente violati; P a g . RG. N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 3.6. quanto al dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura Data pubblicazione 03/05/2022 è inammissibile perché, in sostanza, si risolve nella richiesta di una difforme valutazione dei fatti di causa; non può, infatti, integrare il vizio di omesso esame la mancata considerazione di un documento (la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 22870/2009) o di una circostanza di fatto (e così, nello specifico, della circostanza che i ricorrenti avessero continuato a svolgere le loro prestazioni lavorative all’interno del medesimo ufficio ove venivano svolte in precedenza); al riguardo il motivo, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nuova formulazione), si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012; peraltro, nello specifico, la Corte territoriale ha, ritenuto evidentemente irrilevanti tanto la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] n. 22870 del 2 ottobre 2009 quanto la sopra riportata circostanza di fatto, in ragione del complessivo percorso argomentativo nel senso che, considerata l’intervenuta modifica strutturale del laboratorio chimico (dal 1° gennaio 2001 non più dipendente del locale Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA]), sarebbe stata necessaria, per tale anno 2011, l’inclusione del laboratorio tra le località disagiate attraverso la sopra indicata “procedura di deroga”, che invece non vi era stata; l’aver attribuito decisiva rilevanza alla mancata attuazione, per l’anno 2011, della “procedura di deroga”, l’unica che avrebbe consentito di includere il laboratorio cui i ricorrenti erano addetti (come diversamente strutturato) tra le località disagiate e di corrispondere l’indennità in oggetto al pari delle dogane di confine, toglie in ogni caso, a monte, per quanto illustrato ai punti che precedono, decisività al suddetto rilievo; 4. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato; 5. nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato esercizio di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. P a g . La Corte rigetta il ricorso. RG. N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2838/2016 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 13966/2022 Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della Data pubblicazione 03/05/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RG. N. 2838/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7
Sentenza Cassazione n. 13966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris