CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 10554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026VINCENZO STUMPO;1023- controricorrente -avverso la sentenza n. 172/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 520/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3387/2025Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 10554/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con sentenza n. 172/2025, La Corte di Appello di Napoli,considerato che l’INPS aveva dedotto e documentato di averpagato in corso di causa al richiedente [OSCURATO:PERSONA] la Naspi,“dopo lo sblocco del sistema che non consentiva di verificare lerichieste”, dichiarava la cessazione della materia del contendere.In base al principio di soccombenza virtuale, condannava l’INPS alpagamento delle spese liquidate in euro 1800,00 per il primo gradoed euro 2000,00 per il grado di appello.2. Avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha propostoricorso per cassazione per un motivo.3. L’INPS ha depositato controricorso.3 All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la parte deduce la violazioneed errata applicazione del D.M. 147/2022. Lamenta che la Cortedi Appello avrebbe dovuto applicare, sia per il primo che per ilsecondo grado di giudizio, lo scaglione di valore da euro 5201,00a 26.000,00, relativo alle cause di Previdenza, considerandol’importo riconosciuto a titolo di Naspi, pari ad euro 8521,62 lordie ad euro 6526,79 netti, come documentato in atti.La Corte d’Appello, quindi, attenendosi ai minimi tariffari econsiderando quattro fasi, avrebbe dovuto liquidare quantomenoeuro 2697,00, per il primo grado ed euro 2906,00 per il giudizio diappello.2.Nel controricorso, l’INPS chiede il rigetto del ricorso perinsussistenza della violazione di legge prospettata.3. Il motivo di ricorso è fondatoNumero registro generale 3387/2025In ordine alla determinazione degli scaglioni applicaNbumileir,o sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 10554/2026occorre tener conto anzitutto della pronuncia miliare delle SezioniData pubblicazione 21/04/2026Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che - risolvendo ilcontrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare ilvalore della causa ai sensi del primo o del secondo commadell'art.13 cod. proc. civ. - ha affermato il seguente principio didiritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per laliquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative aprestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13,comma primo, cod. proc. civ., per cui, se il titolo è controverso, ilvalore si determina in base all'ammontare delle somme dovute perdue anni.Lo scaglione di riferimento è stato individuato, dunque, per lecontroversie assistenziali, ai sensi dell’art 13, co. 1 c.p.c., in quellocompreso fra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (cfr. fra le tanteCass. n. 10791/2020) e per le controversie previdenziali, purtenuto conto dell’ammontare variabile della prestazione incontestazione, applicando l’art 13, co. 2 c.p.c., solitamente inquello compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (cfr. Cass.28090/2021).Nel caso in esame, l’indennità Naspi è stata liquidata perl’importo lordo 8521,62 e netto 6526,79 e, pertanto, lo scaglionedi riferimento è quello compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00,tenuto conto del decisum e dell’importo concretamente attribuito(cfr. in argomento Cass. n. 30999/2023).4.Tanto premesso, va ritenuto applicabile il decreto n.55/2014così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, trattandosidi prestazioni professionali esaurite successivamente all’entrata invigore del decreto (23.10.2022), come nella specie.Applicando gli importi minimi relativi alle cause di previdenza(questi ultimi corrispondenti alla metà dei medi) di cui alla tabellaNumero registro generale 3387/2025Numero sezionale 1023/20264 DM 147/2022 (Cass. 25992/2016), essi andavano dNeutmeerromdiirnacactolit:a generale 10554/2026Data pubblicazione 21/04/2026per il primo grado, nel complessivo importo di 2697,00 (per la fasedi studio della controversia in € 496,00; per la fase introduttivadel giudizio in € 389,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione in€ 832,00; per la fase di decisione in € 1.011,00), oltre al rimborsodelle spese generali di cui all’art. 2, c.2, del DM n. 55/2014; per ilsecondo grado, nel complessivo importo di 2906,00 (per la fase distudio della controversia in € 567,00; per la fase introduttiva delgiudizio in € 461,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione in €922,00, per la fase di decisione un totale di € 956,00), oltre alrimborso delle spese generali di cui all’art. 2, c.2, del DM n.55/2014.4.1. A fronte del riconoscimento della soccombenza virtualedell’Inps, nel liquidare il compenso delle spese processuali, laCorte territoriale ne ha quindi determinata un’illegittima riduzionerispetto all’importo minimo inderogabile indicato dalle normecitate, agendo così in violazione delle norme indicate.La liquidazione svolta per complessivi euro 1.800,00 per ilprimo grado ed euro 2000,00, si dimostra al di sotto dei minimilegali, senza adozione di alcuna motivazione che giustifichi lariduzione dei compensi al di sotto dei minimi.4.2. Come chiarito più recentemente da questa Corte (cfr. Cass.17613/2024; 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nellaliquidazione del compenso, il giudice è chiamato dall’art. 4 co. 1d.m. n.55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalletabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggettiad aggiornamento biennale ex art. 13 l. n.247/2012.Il d.m. 37/2018, applicabile ratione temporis al caso in esame, haprevisto i parametri medi non possono essere diminuiti oltre ilNumero registro generale 3387/2025Numero sezionale 1023/202650%, senza eccezione («in ogni caso»), sancendo l’indNeumroergo dai braiclciotltàa generale 10554/2026Data pubblicazione 21/04/2026dei parametri minimi.Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potessescendere “di regola” al di sotto del 50% nella diminuzione rispettoai parametri medi. Se contenuta entro i valori tabellari minimi emassimi, la liquidazione non richiedeva un’apposita motivazione enon era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice aldi fuori di tali limiti era tenuto a motivare la decisione di aumentareo diminuire gli importi da riconoscere, esercitando un poterediscrezionale, con l’unico limite rigido, ma a sua volta determinatodall’obbligo di non ledere il decoro professionale con l’attribuireuna somma scarsissima (meramente simbolica). Così, tra le altre,Cass. n.28325/2022.Tale orientamento, per le liquidazioni sottoposte al regime del d.m.n.55/2014, così come modificato dal d.m. n.37/2018, non può piùessere seguito. In forza della ricordata modifica, non è piùconsentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzionesuperiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso dicircoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o lespese processuali e di garantire così (cioè, attraverso unalimitazione della flessibilità dei parametri) l’uniformità e laprevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professionee del livello della prestazione professionale.4.3. Il capo della pronuncia impugnato che ha liquidato gliimporti sopra indicati è, pertanto, affetto dal denunciato vizio diviolazione di legge perché li ha determinati in misura inferiore aiminimi come sopra individuati ed analiticamente richiesti.5. Il ricorso, quindi, va cassato in parte qua, con rinvio allaCorte di Appello di Napoli, in diversa composizione, al quale sidemanda di attenersi ai suddetti principi per la rideterminazioneNumero registro generale 3387/2025Numero sezionale 1023/2026del compenso liquidabile al difensore e che liquiderà ancNhueme lreo dsi rpacecosltea generale 10554/2026Data pubblicazione 21/04/2026del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata pronuncia inrelazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, indiversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 3387/2025Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 10554/2026Data pubblicazione 21/04/2026