CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 1975
Cassazione n. 39139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1975 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo u.oietw [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell'H gennaio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 1.10 cod. pen.; 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri imputati giudicati separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto a fine di spaccio, all'interno di un'autovettura in suo uso, grammi 2,6 di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in 31 confezioni, oltre ad altri imprecisati quantitativi della stessa sostanza ceduti ad ignoti acquirenti per l'equivalente somma di euro 400,00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita violazione degli artt. 125, comma 3, 179, 192, comma 2, 546 cod. proc. pen.; 111, comma 6, Cost.; oltre a vizi di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare compiutamente tutti i motivi dedotti con l'atto di appello, per l'effetto operando un mero richiamo alle soluzioni adottate da parte del primo giudice, senza vagliare adeguatamente le doglianze in concreto eccepite. In tal maniera sarebbe stata erroneamente riscontrata la sussistenza della responsabilità penale del prevenuto, essendo la detenzione dello stupefacente riferibile solo ad altro coimputato, e non sarebbe stata fornita idonea risposta alla richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio inflittogli, da ritenersi eccessivo e sproporzionato rispetto alla concreta offensività del fatto a lui contestato. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; 132, 133, 62-bis cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; 111, comma 6, Cost.; per avere la sentenza impugnata erroneamente omesso di escludere la recidiva, nonché di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi di ricorso dedotti siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne l'orma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha negato la possibile configurazione della propria responsabilità penale in ordine al delitto contestatogli, nella sostanza prospettando - con argomentazioni, invero, parimenti generiche e assertive - una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. Questa Corte non può non osservare, in proposito, c:ome al giudice di legittimità siano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta ha ritenuto di confermare la colpevolezza dell'imputato, facendo, in particolar modo, riferimento al giudizio di responsabilità espresso da parte del primo giudice. Ricorre, infatti, un'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado - per come, del resto, indicato anche dalla Corte territoriale, facendo espresso richiamo per relationem alla decisione del primo giudice - si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui la Corte di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Ciò è, all'evidenza, sussistente nel caso di specie, in particolar modo considerato che la Corte di appello, in termini opposti rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, non ha solo acriticamente recepito quanto riportato nella pronuncia di primo grado, ma ha, invece, operato valutazioni autonome, adeguatamente considerando aspetti quali, ad esempio, il rinvenimento presso l'abitazione del Pillittu di un'agenda contenente appunti (grammi, nominativi e somme di denaro), ovvero le risultanze scaturite dalla perquisizione svolta dagli operanti sulla persona dell'imputato e sulla sua autovettura. 3.1. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla censura afferente all'eccessiva entità della pena inflitta, trattandosi di doglianza del tutto generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. D'altro canto, in tema di determinazione della pena, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il • parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). 4. Manifestamente infondata, poi, è anche la seconda doglianze dedotta dal ricorrente, con cui è stata lamentata l'omessa esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che la Corte di merito abbia fornito adeguata risposta all'invocata esclusione della recidiva qualificata, facendo espresso riferimento alla natura del reato, al tipo di devianza di cui è espressione, alla sua perfetta omogeneità con le precedenti condanne, tali da comprovare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del prevenuto. Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'ari:. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè , Rv. 247838-01). 4.2. Del tutto priva di pregio, infine, è pure la censura relativa al mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., ritenendosi adeguata e logica la motivazione in proposito assunta dalla Corte di appello, che ha fatto espresso riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ed in particolare a quello della personalità del prevenuto, soggetto gravato da precedenti penali, anche specifici, che ne attestano una marcata inclinazione a delinquere ed una espressa dedizione al crimine. Trattasi di motivazione che, benché concisa, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'ad: 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., .sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e