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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 10749/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30085/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giulia66; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza n. 1096/2022 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 24/05/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] d’Atri; rilevato che l’intimata non si risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il 20/04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30085/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giulia66; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza n. 1096/2022 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 24/05/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] d’Atri; rilevato che l’intimata non si risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 20/04
Decreto Cassazione n. 10749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris