CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sertéte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 118 del 20 ottobre 2021, dep. 2022, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16 gennaio 2020, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo le pene accessorie e mantenendo ferma la condanna del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice, limitatamente al reato di bancarotta semplice, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello, rigettando il ricorso nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, formulando un unico motivo con cui lamenta il vizio di inesatta percezione delle risultanze processuali in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale da parte della Corte di cassazione. Si duole la difesa che la Corte abbia trascurato il vasto carteggio a sostegno dell'immediata indicazione da parte del ricorrente circa il luogo di ricovero della contabilità, ove effettivamente fu rinvenuta come da attestazione dell'IVG, custode dell'immobile ove si trovava; e che abbia trascurato che al più quella di Moschillo era stata una scarsa collaborazione per essersi lo stesso limitato ad indicare dove si trovassero i libri, mettendoli a disposizione ma senza versarli in cancelleria. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa ha prodotto memoria, con la quale riprende le deduzioni di cui al ricorso e insiste sul suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è regolare sotto il profilo formale, ai sensi dell'art. 625-bis comma 2, cod. proc. pen. Invero, risulta proposto nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato. Inoltre, la statuizione di annullamento contenuta nella sentenza avverso la quale risulta esperito, concernendo la sola bancarotta semplice, non era ostativa alla proposizione immediata del rimedio (al riguardo si veda Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935, secondo cui la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio: nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante). Ciò nondimeno è affetto da palese infondatezza e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, corni tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 - dep. 17/10/2011, Corsini, Rv. 250527). Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007 - dep. 14/06/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273193). 3. Tanto detto in generale, passando all'esame del ricorso straordinario di cui ci si occupa, va osservato che con lo stesso sono ripercorsi gli stessi argomenti segnalati in occasione del ricorso precedente e che si affermano essere stati trascurati da questa Corte, censurando le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata. Invero, detta sentenza, alle p. 2 e 3, ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito relativamente al mancato deposito delle scritture contabili da parte di Moschillo, avendo gli stessi posto in luce che l'imputato aveva ricevuto una pluralità di solleciti volti al deposito delle scritture contabili e non vi aveva dato risposta, mentendo sulla circostanza di avere già comunicato che le scritture fossero depositate nei locali di via Mastrogiorgio in Forlì, e non consentendo, quindi, agli organi fallimentari di reperire la necessaria documentazione nelle diverse sedi della società e quindi di rinvenire né beni né crediti societari, mentre sia gli uni che gli altri avrebbero dovuto essere presenti nel patrimonio della fallita. Ha, pertanto, evidenziato, a fronte del rilievo difensivo secondo cui, al più, si sarebbe trattata di una semplice mancanza di collaborazione con gli organi fallimentari, che la condotta ascritta all'imputato e giudicata provata nella fase di merito è stata esattamente ricondotta al più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture e non quello ex art. 220 L.F. in relazione all'art. 16 stessa legge, in virtù dell'elemento psicologico che costituisce l'elemento specializzante della fattispecie più grave, considerato che lo stesso ricorrente non contesta, anzi sembra farne centrale assunto difensivo, che le scritture contabili cui è riferita la sentenza fossero le medesime di quelle in tesi difensiva presenti in via Mastrogiorgio. Tale sentenza, quindi, si pronuncialutazioni di diritto sulla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta. e.,01 Il ricorso, di contro, sotto lo schermo di pretesi errori di "percezione", censura un'errata valutazione di elementi sicuramente e dettagliatamente considerati - come emerge dalla lettura del provvedimento oggetto di ricorso - anche se in modo non conforme alle aspettative del ricorrente, e, deducendo che si sia verificato errore sui temi affrontati dalla Corte di cassazione, finisce per addurre un errore di diritto e non di fatto. 4. A tale stregua, è chiaro che non si versa in un caso definibile con il mezzo impiegato, vale a dire, il ricorso straordinario. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre un ulteriore grado di giudizio in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. 5. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in