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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02130/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 06/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, riqualificato il reato di cui al capo a) dell'imputazione nel reato di tentata (anziché consumata) estorsione, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per tale reato, anche per i reati di lesione personale continuata e aggravata ex artt. 585, 576 e 61, n. 2) cod. pen. (capo b dell'imputazione) e di evasione dagli arresti domiciliari continuata e aggravata ex art. 61, n. 2) cod. pen. (capo c dell'imputazione), rideterminando, conseguentemente, la pena.

I tre reati attribuiti all'imputato erano consistiti: a) quello di tentata estorsione, nel minacciare, anche con una chiave a pappagallo, [OSCURATO:PERSONA] di non restituirle i suoi telefoni cellulari (uno dei quali aveva prelevato dalla borsa della stessa Rocchi) se non gli avesse consegnato la somma di € 200,00; b) quello di lesione personale continuata e aggravata, nell'avere, lanciando un telefono cellulare contro il piede di [OSCURATO:PERSONA] e colpendola con schiaffi e calci, che la attingevano al viso, alla gamba e al gluteo, cagionato alla stessa Rocchi lesioni personali; c) quello di evasione dagli arresti domiciliari, nell'essersi allontanato dalla propria abitazione, nella quale si trovava in stato di custodia cautelare, in due occasioni, una per raggiungere la Rocchi in strada e commettere il reato di cui sub b), l'altra per raggiungere sempre la Rocchi in un bar e insultarla.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 192 dello stesso codice e agli artt. 56 e 629 cod. pen., sotto il profilo della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente rappresenta a tale proposito che: diversamente da quanto reputato dalla Corte d'appello di Roma, tali dichiarazioni non potevano ritenersi riscontrate da quelle rese dalla figlia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal gestore del bar (dove la Rocchi si era rifugiata) D'Ascia, atteso che nessuna di tali due persone informate dei fatti aveva riferito alcunché in ordine all'episodio di tentata estorsione (il D'Ascia, in particolare, «non ha riferito nulla sui segni che avrebbe dovuto avere la Rocchi sul volto che, come si evince dalle immagini scattate dai Carabinieri il 29/01/2019, sembrerebbero anche molto evidenti e impossibili da non vedere»); «[g]ià nella redazione della querela è difficile seguire un filo conduttore in merito ai fatti accaduti nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2019»; «la Rocchi, durante l'escussione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferisce cose differenti contribuendo ancora di più a generare confusione»; «mentre la Corte d'appello ritiene provata la minaccia dell'estorsione per il solo fatto che è stata rinvenuta una chiave a pappagallo nulla viene detto sulle modalità della minaccia stessa» e il fatto che la persona offesa «afferma di aver[e] successivamente dat[o la chiave a pappagallo] all'Abdelsttar al fine di aprire la bombola del gas [...] identifica una tranquillità da parte della Rocchi e conseguentemente una non sussistenza della minaccia»; le dichiarazioni della Rocchi non sarebbero spontanee e autonome atteso che ella «non voleva effettuare alcuna denuncia».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) dell'imputazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe illogicamente chiesto alla difesa di fornire la prova circa una precedente dazione di denaro da parte dell'imputato alla persona offesa - denaro che, con la contestata condotta minacciosa, il primo avrebbe in effetti richiesto in restituzione alla seconda - atteso che tale circostanza era desumibile dalle acquisite dichiarazioni della Rocchi.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto «prima le dichiarazioni della Rocchi [...] idonee, precise e concordanti al fine di sostenere l'accusa per il reato di tentata estorsione, mentre le stesse non possono essere idonee a sostenere la derubricazione nel reato meno grave».

2.3. Con il terzo motivo relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 192 dello stesso codice e all'art.

«383» cod. pen. (del tutto verosimilmente: art. 385 cod. pen.), sotto il profilo della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente rappresenta l'esistenza di contraddizioni tra quanto descritto dalla Rocchi nella sua denuncia e quanto dichiarato dalla stessa persona offesa nel corso del giudizio (in particolare, dell'udienza del 23 febbraio 2021), quando «la Rocchi non afferma che l'Abdelsttar sia uscito dallo stabile», e «la totale confusione espositiva della Rocchi», anche in considerazione del fatto che, mentre nel corso del giudizio essa dichiarò di avere chiamato il suo avvocato mentre si trovava fuori dallo stabile, nella denuncia aveva affermato di averlo chiamato il giorno successivo ai fatti.

2.3. Con il quarto motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., e la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo: al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte d'appello di Roma «non considera[to] minimamente gli elementi concreti evidenziati in sede di appello» e fornito una motivazione meramente anapodittica; al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e alla pena irrogata per il più grave reato di tentata estorsione e per i reati in continuazione con esso, per avere la Corte d'appello di Roma motivato in modo meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi - i quali, essendo tutti incentrati sulla questione dell'attendibilità o no delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e sulla valutazione del valore probatorio di tali dichiarazioni, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

2. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in particolare statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609- 01).

3. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma, in conformità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avendo essa fornito una ricostruzione della vicenda «coerente, logica e costante nel tempo», potendo trovare giustificazione «qualche lacuna» nella forte emotività con la quale la stessa vicenda fu inevitabilmente vissuta dalla Rocchi, le cui dichiarazioni avevano anche trovato un riscontro, quanto alle caratteristiche di violenza del suo rapporto con l'imputato, nelle dichiarazioni della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del gestore del bar D'Ascia e nell'acquisita documentazione fotografica (predisposta dai Carabinieri) raffigurante le lesioni subite dalla Rocchi a opera dell'imputato e, quanto alla minaccia mediante la chiave a pappagallo, nel sequestro di tale arnese a opera della polizia giudiziaria.

Tale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con riguardo sia alle minacce da lei subite a opera dell'imputato per farsi consegnare la somma di C 200,00, sia all'assenza di ragioni di credito dell'imputato nei confronti della Rocchi (atteso che le dichiarazioni di questa facevano riferimento «più ad una intenzione della Rocchi stessa [di farsi consegnare del denaro dall'imputato] che a una reale condotta di consegna»), sia al fatto di essere stata picchiata dall'imputato al di fuori dell'abitazione nella quale l'[OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari (come riferito nella denuncia e come confermato dalla Rocchi in giudizio a seguito della contestazione del contenuto della stessa) appaiono prive di contraddizioni o di illogicità manifeste, sicché, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente risultano sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione dell'attendibilità delle stesse dichiarazioni e della valenza del complessivo quadro probatorio, ciò che, come si è evidenziato al punto 2, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

4.1. Quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità delle condotte poste in essere dall'imputato e dei precedenti penali dello stesso, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, evidenziati nell'atto di appello dell'[OSCURATO:PERSONA].

Alla luce del consolidato principio della giurisprudenza della Corte di cassazione sopra esposto, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

4.2. Quanto alla conferma dell'applicazione della recidiva, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha applicato la recidiva ritenendo che i reati di tentata estorsione, lesione personale ed evasione sub iudice, posti in relazione con il numero e la natura dei precedenti penali dell'[OSCURATO:PERSONA], fossero «sintomo evidente di un aggravamento della pericolosità sociale dell'imputato».

Alla luce del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità sopra esposto, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

4.3. Quanto, infine, alla pena irrogata per il più grave reato di estorsione e per i reati di lesione personale e di evasione posti in continuazione con esso, la giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante: Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Nel caso di specie, la pena irrogata dalla Corte d'appello di Roma per il reato di tentata estorsione di cinque anni di reclusione ed € 4.000,00 di multa, ancorché moderatamente superiore alla media edittale della pena per il delitto di tentata estorsione (che, quanto a quella detentiva, è di quattro anni e due mesi di reclusione) è stata giustificata dalla stessa Corte d'appello in ragione della protrazione della condotta aggressiva posta in essere dall'imputato e delle conseguenze riportate, a causa di essa, dalla persona offesa, con la conseguenza che l'obbligo di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto dal giudice di merito.Alla luce delle pene edittali previste per i reati di lesione personale aggravata ex artt. 585, 576 e 61, n. 2) cod. pen. e di evasione aggravata, sono stati infine adeguatamente ritenuti congrui gli aumenti di pena, rispettivamente, di un anno di reclusione ed C 800,00 di multa, e di tre mesi di reclusione ed C 200,00 di multa.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 06/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, riqualificato il reato di cui al capo a) dell'imputazione nel reato di tentata (anziché consumata) estorsione, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per tale reato, anche per i reati di lesione personale continuata e aggravata ex artt. 585, 576 e 61, n. 2) cod. pen. (capo b dell'imputazione) e di evasione dagli arresti domiciliari continuata e aggravata ex art. 61, n. 2) cod. pen. (capo c dell'imputazione), rideterminando, conseguentemente, la pena. I tre reati attribuiti all'imputato erano consistiti: a) quello di tentata estorsione, nel minacciare, anche con una chiave a pappagallo, [OSCURATO:PERSONA] di non restituirle i suoi telefoni cellulari (uno dei quali aveva prelevato dalla borsa della stessa Rocchi) se non gli avesse consegnato la somma di € 200,00; b) quello di lesione personale continuata e aggravata, nell'avere, lanciando un telefono cellulare contro il piede di [OSCURATO:PERSONA] e colpendola con schiaffi e calci, che la attingevano al viso, alla gamba e al gluteo, cagionato alla stessa Rocchi lesioni personali; c) quello di evasione dagli arresti domiciliari, nell'essersi allontanato dalla propria abitazione, nella quale si trovava in stato di custodia cautelare, in due occasioni, una per raggiungere la Rocchi in strada e commettere il reato di cui sub b), l'altra per raggiungere sempre la Rocchi in un bar e insultarla. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 192 dello stesso codice e agli artt. 56 e 629 cod. pen., sotto il profilo della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rappresenta a tale proposito che: diversamente da quanto reputato dalla Corte d'appello di Roma, tali dichiarazioni non potevano ritenersi riscontrate da quelle rese dalla figlia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal gestore del bar (dove la Rocchi si era rifugiata) D'Ascia, atteso che nessuna di tali due persone informate dei fatti aveva riferito alcunché in ordine all'episodio di tentata estorsione (il D'Ascia, in particolare, «non ha riferito nulla sui segni che avrebbe dovuto avere la Rocchi sul volto che, come si evince dalle immagini scattate dai Carabinieri il 29/01/2019, sembrerebbero anche molto evidenti e impossibili da non vedere»); «[g]ià nella redazione della querela è difficile seguire un filo conduttore in merito ai fatti accaduti nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2019»; «la Rocchi, durante l'escussione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferisce cose differenti contribuendo ancora di più a generare confusione»; «mentre la Corte d'appello ritiene provata la minaccia dell'estorsione per il solo fatto che è stata rinvenuta una chiave a pappagallo nulla viene detto sulle modalità della minaccia stessa» e il fatto che la persona offesa «afferma di aver[e] successivamente dat[o la chiave a pappagallo] all'Abdelsttar al fine di aprire la bombola del gas [...] identifica una tranquillità da parte della Rocchi e conseguentemente una non sussistenza della minaccia»; le dichiarazioni della Rocchi non sarebbero spontanee e autonome atteso che ella «non voleva effettuare alcuna denuncia». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) dell'imputazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe illogicamente chiesto alla difesa di fornire la prova circa una precedente dazione di denaro da parte dell'imputato alla persona offesa - denaro che, con la contestata condotta minacciosa, il primo avrebbe in effetti richiesto in restituzione alla seconda - atteso che tale circostanza era desumibile dalle acquisite dichiarazioni della Rocchi. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto «prima le dichiarazioni della Rocchi [...] idonee, precise e concordanti al fine di sostenere l'accusa per il reato di tentata estorsione, mentre le stesse non possono essere idonee a sostenere la derubricazione nel reato meno grave». 2.3. Con il terzo motivo relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 192 dello stesso codice e all'art. «383» cod. pen. (del tutto verosimilmente: art. 385 cod. pen.), sotto il profilo della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rappresenta l'esistenza di contraddizioni tra quanto descritto dalla Rocchi nella sua denuncia e quanto dichiarato dalla stessa persona offesa nel corso del giudizio (in particolare, dell'udienza del 23 febbraio 2021), quando «la Rocchi non afferma che l'Abdelsttar sia uscito dallo stabile», e «la totale confusione espositiva della Rocchi», anche in considerazione del fatto che, mentre nel corso del giudizio essa dichiarò di avere chiamato il suo avvocato mentre si trovava fuori dallo stabile, nella denuncia aveva affermato di averlo chiamato il giorno successivo ai fatti. 2.3. Con il quarto motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., e la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo: al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte d'appello di Roma «non considera[to] minimamente gli elementi concreti evidenziati in sede di appello» e fornito una motivazione meramente anapodittica; al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e alla pena irrogata per il più grave reato di tentata estorsione e per i reati in continuazione con esso, per avere la Corte d'appello di Roma motivato in modo meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi - i quali, essendo tutti incentrati sulla questione dell'attendibilità o no delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e sulla valutazione del valore probatorio di tali dichiarazioni, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in particolare statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609- 01). 3. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma, in conformità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avendo essa fornito una ricostruzione della vicenda «coerente, logica e costante nel tempo», potendo trovare giustificazione «qualche lacuna» nella forte emotività con la quale la stessa vicenda fu inevitabilmente vissuta dalla Rocchi, le cui dichiarazioni avevano anche trovato un riscontro, quanto alle caratteristiche di violenza del suo rapporto con l'imputato, nelle dichiarazioni della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del gestore del bar D'Ascia e nell'acquisita documentazione fotografica (predisposta dai Carabinieri) raffigurante le lesioni subite dalla Rocchi a opera dell'imputato e, quanto alla minaccia mediante la chiave a pappagallo, nel sequestro di tale arnese a opera della polizia giudiziaria. Tale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con riguardo sia alle minacce da lei subite a opera dell'imputato per farsi consegnare la somma di C 200,00, sia all'assenza di ragioni di credito dell'imputato nei confronti della Rocchi (atteso che le dichiarazioni di questa facevano riferimento «più ad una intenzione della Rocchi stessa [di farsi consegnare del denaro dall'imputato] che a una reale condotta di consegna»), sia al fatto di essere stata picchiata dall'imputato al di fuori dell'abitazione nella quale l'[OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari (come riferito nella denuncia e come confermato dalla Rocchi in giudizio a seguito della contestazione del contenuto della stessa) appaiono prive di contraddizioni o di illogicità manifeste, sicché, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente risultano sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione dell'attendibilità delle stesse dichiarazioni e della valenza del complessivo quadro probatorio, ciò che, come si è evidenziato al punto 2, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. Quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità delle condotte poste in essere dall'imputato e dei precedenti penali dello stesso, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, evidenziati nell'atto di appello dell'[OSCURATO:PERSONA]. Alla luce del consolidato principio della giurisprudenza della Corte di cassazione sopra esposto, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4.2. Quanto alla conferma dell'applicazione della recidiva, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha applicato la recidiva ritenendo che i reati di tentata estorsione, lesione personale ed evasione sub iudice, posti in relazione con il numero e la natura dei precedenti penali dell'[OSCURATO:PERSONA], fossero «sintomo evidente di un aggravamento della pericolosità sociale dell'imputato». Alla luce del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità sopra esposto, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4.3. Quanto, infine, alla pena irrogata per il più grave reato di estorsione e per i reati di lesione personale e di evasione posti in continuazione con esso, la giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante: Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, la pena irrogata dalla Corte d'appello di Roma per il reato di tentata estorsione di cinque anni di reclusione ed € 4.000,00 di multa, ancorché moderatamente superiore alla media edittale della pena per il delitto di tentata estorsione (che, quanto a quella detentiva, è di quattro anni e due mesi di reclusione) è stata giustificata dalla stessa Corte d'appello in ragione della protrazione della condotta aggressiva posta in essere dall'imputato e delle conseguenze riportate, a causa di essa, dalla persona offesa, con la conseguenza che l'obbligo di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto dal giudice di merito.Alla luce delle pene edittali previste per i reati di lesione personale aggravata ex artt. 585, 576 e 61, n. 2) cod. pen. e di evasione aggravata, sono stati infine adeguatamente ritenuti congrui gli aumenti di pena, rispettivamente, di un anno di reclusione ed C 800,00 di multa, e di tre mesi di reclusione ed C 200,00 di multa. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P
Sentenza Cassazione n. 02130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris