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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:T:2007:275
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (causa T‑184/06) «Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (progetto Crossmarc) – Mancata esecuzione del contratto – Rimborso dell’anticipo versato dalla Comunità – Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali – Procedimento in contumacia» Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (v. punti 25‑29, 31‑36) Oggetto Ricorso fondato su una clausola compromissoria e diretto ad ottenere la condanna delle convenute a rimborsare l’importo dell’anticipo versato dalla Comunità, nonché gli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 2000-25366, concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (TSI) (1998-2002) e concernente il progetto Crossmarc ([OSCURATO:PERSONA]) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 55 878 a titolo principale, maggiorata degli interessi: – al tasso del 4,75% annuo a partire dal 16 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005; – al tasso del 5% annuo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2006; – al tasso del 5,25% annuo a partire dal 1° gennaio 2007 fino a completo pagamento del debito. 2) Non occorre statuire sulla domanda proposta contro la [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (causa T‑184/06) «Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (progetto Crossmarc) – Mancata esecuzione del contratto – Rimborso dell’anticipo versato dalla Comunità – Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali – Procedimento in contumacia» Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (v. punti 25‑29, 31‑36) Oggetto Ricorso fondato su una clausola compromissoria e diretto ad ottenere la condanna delle convenute a rimborsare l’importo dell’anticipo versato dalla Comunità, nonché gli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 2000-25366, concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (TSI) (1998-2002) e concernente il progetto Crossmarc ([OSCURATO:PERSONA]) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 55 878 a titolo principale, maggiorata degli interessi: – al tasso del 4,75% annuo a partire dal 16 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005; – al tasso del 5% annuo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2006; – al tasso del 5,25% annuo a partire dal 1° gennaio 2007 fino a completo pagamento del debito. 2) Non occorre statuire sulla domanda proposta contro la [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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