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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18804/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 novembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", falllita il 23 settembre 2015.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore, avrebbe sottratto, con lo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori, le scritture contabili della società.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.

Il ricorrente rappresenta che: con il gravame la difesa aveva eccepito l'omessa citazione a giudizio dell'imputato; la Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione, sostenendo che le relative notifiche risultavano regolari, essendo state effettuate presso il domicilio eletto, ossia presso lo studio del difensore.

Tanto premesso sostiene che: la Corte di appello sarebbe caduta in errore poiché l'imputato non aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, ma in Messina alla [OSCURATO:PERSONA]; le notifiche, peraltro, andavano eseguite ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., considerato che l'imputato era residente all'estero.

Sotto altro profilo, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata poiché l'imputato avrebbe omesso di presentare le scritture contabili solo perché, non essendogli stato ritualmente notificato l'avviso di convocazione del curatore, egli non sarebbe stato a conoscenza dell'instaurazione del giudizio fallimentare.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo è inammissibile.

La censura relativa alla citazione in giudizio è manifestamente infondata, atteso che dagli atti (che possono essere consultati, essendo stata proposta questione processuale) risulta che l'imputato, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, aveva eletto domicilio presso il difensore e presso tale luogo aveva ricevuto le relative notifiche.

Va, poi, evidenziato che il presunto successivo trasferimento all'estero dell'imputato non avrebbe, comunque, privato di efficacia la precedente elezione di domicilio (Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019, Pedersoli, Rv. 279017; Sez. 3, n. 6418 del 07/11/2007, Ruberti, Rv. 239032).

Quanto all'affermazione che l'imputato non avrebbe consegnato le scritture perché non avrebbe ricevuto regolare notifica dell'avviso di convocazione del curatore, va rilevato che essa si presenta del tutto generica e priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali dovrebbe desumersi tale circostanza e non avendo chiesto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte.

Va, in ogni caso, evidenziato, che non risulta che i documenti contabili della società siano stati consegnati, neppure in ritardo, quando l'imputato aveva ricevuto notizia del fallimento e del procedimento penale a suo carico. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 novembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", falllita il 23 settembre 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore, avrebbe sottratto, con lo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori, le scritture contabili della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente rappresenta che: con il gravame la difesa aveva eccepito l'omessa citazione a giudizio dell'imputato; la Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione, sostenendo che le relative notifiche risultavano regolari, essendo state effettuate presso il domicilio eletto, ossia presso lo studio del difensore. Tanto premesso sostiene che: la Corte di appello sarebbe caduta in errore poiché l'imputato non aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, ma in Messina alla [OSCURATO:PERSONA]; le notifiche, peraltro, andavano eseguite ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., considerato che l'imputato era residente all'estero. Sotto altro profilo, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata poiché l'imputato avrebbe omesso di presentare le scritture contabili solo perché, non essendogli stato ritualmente notificato l'avviso di convocazione del curatore, egli non sarebbe stato a conoscenza dell'instaurazione del giudizio fallimentare. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è inammissibile. La censura relativa alla citazione in giudizio è manifestamente infondata, atteso che dagli atti (che possono essere consultati, essendo stata proposta questione processuale) risulta che l'imputato, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, aveva eletto domicilio presso il difensore e presso tale luogo aveva ricevuto le relative notifiche. Va, poi, evidenziato che il presunto successivo trasferimento all'estero dell'imputato non avrebbe, comunque, privato di efficacia la precedente elezione di domicilio (Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019, Pedersoli, Rv. 279017; Sez. 3, n. 6418 del 07/11/2007, Ruberti, Rv. 239032). Quanto all'affermazione che l'imputato non avrebbe consegnato le scritture perché non avrebbe ricevuto regolare notifica dell'avviso di convocazione del curatore, va rilevato che essa si presenta del tutto generica e priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali dovrebbe desumersi tale circostanza e non avendo chiesto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte. Va, in ogni caso, evidenziato, che non risulta che i documenti contabili della società siano stati consegnati, neppure in ritardo, quando l'imputato aveva ricevuto notizia del fallimento e del procedimento penale a suo carico. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del
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