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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1972

Cassazione n. 22726/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1972 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 9 maggio 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di rapina, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesione personale, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, ripreso nella successiva memoria difensiva, che lamenta un travisamento e un'omessa valutazione della prova della responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della sicura riferibilità della rapina all'imputato sulla base dei lineari racconti della vittima e della teste Fiore nonché dell'attendibile riconoscimento effettuato da quest'ultima, sconfessando altresì le censure della difesa riproposte in questa sede); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1972 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 9 maggio 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di rapina, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesione personale, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, ripreso nella successiva memoria difensiva, che lamenta un travisamento e un'omessa valutazione della prova della responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della sicura riferibilità della rapina all'imputato sulla base dei lineari racconti della vittima e della teste Fiore nonché dell'attendibile riconoscimento effettuato da quest'ultima, sconfessando altresì le censure della difesa riproposte in questa sede); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
Sentenza Cassazione n. 22726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris