CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 30352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, A. P. Viola, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli (art. 5,comma 8-bis, d. lgs. n. 286 del 1998) perché il fatto non sussiste. La sentenza impugnata evidenzia cheil falso documentale era grossolano in quanto “immediatamente percepibile” e che, “a prescindere dalla falsità materiale dell’istanza di nulla osta” era risultato che la domanda era “irricevibile”, per la mancanza di altra necessaria documentazione. Si rimarcava, in via principale, che l’istanza era visibilmente difforme rispetto a una domanda regolare, trattandosi di modello compilato a mano e non stampato dallo [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione dopo l’ingresso del lavoratore in Italia,oltre ad essere priva di un elemento imprescindibile rappresentato dal visto di ingresso; con la riscontrata, conseguente “assoluta inidoneità dell’azione di conseguire l’evento dannoso” e, dunque, concreta inoffensività della condotta. 2. Avverso la sentenza descritta ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino denunciando erronea applicazione di legge penale. Si sostiene che il falso grossolano dà luogo a un reato impossibile solo quando detto falso è riconoscibile ictu oculi, cioè attuato in modo tale da non poter ingannare nessuno. Nel caso in esame,il ricorrente evidenzia che l’imputato ha presentato un documento falso,di per sé non riconoscibile ictu oculi come tale , ma solo in virtù del fatto che non erastato possibile procedere nell’iter da seguire per ottenere il permesso di soggiorno, vista l‘assenza di altra documentazione necessaria ad integrazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, A. P. Viola, ha concluso con requisitoria scritta, in assenza di richiesta di trattazione orale in pubblica udienza partecipata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si tratta dell ’ i mputazione di contraffazione di documenti ovvero dell’utilizzazione di documenti alterati al fine del rilascio del permesso di soggiorno ( art. 5, comma 8 - bis d. lgs. 286 del 1998 ) , condotta ascr itta all’imputato per essere stata presentata istanza di nulla osta apparentemente riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dimostrato, invece, secondo la sentenz a impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai presentato l’istanza di nulla osta all’assunzione dell’imputato. Va precisato che l’art. 5, comma 8 bis d. lgs. 286 del 1998 disegna un reato di condotta (utilizzazione di documenti contraffatti o alterati) e richiede dal punto di vista soggettivo il dolo specifico , cioè il fine di determinare il rilascio del permesso di soggiornomentre la punibilità non è condizionata all’accoglimento della domanda e nemmeno alla sua accoglibilitàin astratto. Tanto premesso, si rileva ch e la sentenza impu gnata seg nala , puntualmente, che i l modulo presentato era stato compilato a mano e non attraverso lo stampato predisposto all’uopo. Si tratta dimodalità di compilazione idonea ad incidere significativamente sulla rilevabilità ictu oculi del falso e , quindi, sulla grossolanità dello stesso, come rilevato con ragionamento ineccepibile dal giudice di merito. Si osserva, poi, che a tale ratio deciden di , la motivazione ha aggiunto l’ulteriore dato della mancata allegazione del visto di ingresso e , quindi, della incompletezza delladocumentazione prodotta. La motivazione, dunque, diversamente da quanto dedotto, è composita e conclude, con ragionamento immune da vizi logici e ineccepibile, per l’evidenza, ictu oculi, della grossolanità del falso, punto della sentenza di assoluzione che non risultaattinto da specifica critica da parte del ricorrente. 1.2. Va quindi richiamato l ’ indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972) 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza condanna al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]