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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12917/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen. (fatto commesso in Tollegno il 1 marzo 2013); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dei ricorrenti per il delitto contestato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 7 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base del loro riconoscimento, effettuato senza alcuna incertezza dalla persona offesa e corroborato da altre evidenze istruttorie, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di diniego di sostituzione della pena detentiva, è generico e manifestamente infondato, avendolo la Corte territoriale giustificato sulla base dell'impossibilità delle sanzioni sostitutive eventualmente applicate di assolvere effettivamente alla funzione rieducativa e risocializzante loro propria, in ragione dei precedenti specifici degli imputati che non lasciavano prognosticare il rispetto puntuale e rigoroso delle prescrizioni impartite (vedasi pag. 9 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen. (fatto commesso in Tollegno il 1 marzo 2013); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dei ricorrenti per il delitto contestato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 7 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base del loro riconoscimento, effettuato senza alcuna incertezza dalla persona offesa e corroborato da altre evidenze istruttorie, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di diniego di sostituzione della pena detentiva, è generico e manifestamente infondato, avendolo la Corte territoriale giustificato sulla base dell'impossibilità delle sanzioni sostitutive eventualmente applicate di assolvere effettivamente alla funzione rieducativa e risocializzante loro propria, in ragione dei precedenti specifici degli imputati che non lasciavano prognosticare il rispetto puntuale e rigoroso delle prescrizioni impartite (vedasi pag. 9 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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