CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 2.11.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale aggravati, loro ascritti nei capi A) e B) dell'imputazione, in relazione al fallimento della "Pasticceria e gelateria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." e della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", di cui i predetti imputati erano soci e amministratori". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 546, c.p.p., in quanto la sentenza non indicando l'Autorità che l'ha pronunciata, deve ritersi nulla; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, da parte della corte di appello. 3. Con requisitoria scritta del 18.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati. Con memoria del 7.11.2022, il difensore di fiducia degli imputati, nel ribadire le proprie doglianze, insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 5. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata, in quanto mancante, nella relativa intestazione, l'indicazione dell'autorità giudiziaria da cui promana, vale a dire della corte di appello di Salerno, coll. A. Come affermato, infatti, da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546, comma terzo, c.p.p., non è compresa l'indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell'art. 546, disposizione di cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione. Nella specie la Corte di Cassazione confermava la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comunque priva di fondamento la censura - dedotta con i motivi di appello -, sia perché dal decreto di citazione risultava che il giudice si identificava nel Pretore di S. [OSCURATO:PERSONA], sez. distaccata di Aversa, sia perché, costituendo le sezioni distaccate mere articolazione delle preture circondariali, l'autorità è comunque agevolmente identificabile (cfr. Cass., Sez. 6, n. 6559 del 20/04/1998; Rv. 210916). Orbene nel caso che ci occupa l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza oggetto di ricorso è facilmente identificabile nella corte di appello di Salerno, tenuto conto che dalla motivazione della sentenza in questione si evince con assoluta chiarezza come oggetto dell'impugnazione proposta con la forma dell'appello sia una sentenza del tribunale di Salerno, per l'appunto appellabile solo innanzi alla corte di appello di Salerno. 6. In ordine al secondo motivo di impugnazione, non considerano i ricorrenti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ciò appare del tutto evidente ove si consideri che i ricorrenti contestano le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, in quanto, secondo la prospettiva difensiva, questi ultimi "hanno solo preso in considerazione i freddi dati numerici ed i fatti riferiti dagli ausiliari senza verificare che non si è in presenza di una società autonoma o facente parte di un gruppo collegato, ma di un'azienda familiare articolata in più settori, facente capo alla Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che il fallimento di quest'ultima ha comportato il fallimento contemporaneo delle società strumentali tra cui quelle fittiziamente rappresentate dagli attuali ricorrenti", non tenendo conto di "quanto riferito dal c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] — ausiliario del P.M. - nella relazione depositata il 22.6.2012; di quanto riferito dal curatore fallimentare dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] del fallimento "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA];"; della sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 216, I. fall., nella sua qualità di legale rappresentante della società "Gelati la Torraca", "capofila e gestore reale della società "Pasticceria e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] srI"; "della circostanza che nella sentenza di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che il dissesto sarebbe stato determinato dalle politiche commerciali e dai mancarti pagamenti di [OSCURATO:SOCIETA]"; "della circostanza che sono state cedute le due società prese in considerazione nel presente processo per il prezzo di euro mille cadauna alla società [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e dai soci Lucio, Cosimo, Anna, Carmela e Damiano, cioè le stesse persone titolari del capitale sociale delle società Pasticceria e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA] srl, tutte dichiarate fallite". Con riferimento, poi, alla bancarotta fraudolenta documen .;:ale, i ricorrenti, attraverso la citazione di precedenti della giurisprudenza di legittimità non pertinenti, sembrano contestare la configurabilità delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo che nel caso in esame ricorra, piuttosto, un'ipotesi di bancarotta documentale semplice. Orbene, come si è detto, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che i giudici di primo e di secondo grado (le cui sentenze, essendo fondate sugli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, vanno lette congiuntamente, costituendo una "doppia conforme", vale a dire un unico complessivo corpo decisionale: cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), hanno fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica (cfr., in particolare, per una puntuale disamina delle condotte distrattive e di quelle integranti le contestate fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, pp. 6-10 della sentenza di primo grado). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi e, in modo palese l'ultimo, non si rinvengono nei ricorsi di cui si discute, con i quali, in definitiva, gli imputati si limitano a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente (nemmeno in memoria) l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, non di fondare una versione alternativa dei fatti, ma, come sarebbe stato necessario, di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito (anche perché non si comprende per quale ragione la prospettata appartenenza delle società fallite a un più ampio gruppo societario escluderebbe di per sé la sussistenza dei reati per cui si procede). Quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, dalla sentenza di primo grado si desume che esso è stato ritenuto sussistente nella forma, tra le due previste dall'art. 216, co. 1, n. 2), I. fall. sorretta dal dolo generico, posto che la "parziale, scarna, ed irregolare documentazione contabile prodotta dagli amministratori delle società agi organi fallimentari" non ha consentito la ricostruzione del patrimonio delle società fallite (cfr. p. 9 della sentenza di primo grado). Ciò posto, le motivazioni di entrambi i giudici di merito, deducono, attraverso un percorso logico intrinsecamente coerente, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente, come è noto, dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, c:on la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630), dalla circostanza che l'irregolare tenuta delle scritture contabili era finalizzata a impedire il disvelamento delle condotte distrattive, che hanno determinato la cessione delle aziende e la chiusura delle società fallite, collocandosi, dunque, essa nell'ambito di un disegno complessivo volto allo svuotamento del patrimonio delle fallite, pur in presenza di un giro di affari considerevole, come emerso dai bilanci sintetici, acquisiti in atti (cfr. p. 10 della sentenza di primo grado; p. 3 della sentenza di appello). La censura dei ricorrenti, risulta, pertanto, anche manifestamente infondata, posto che, come affermato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007), come fatto dalla corte territoriale. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi