CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 08103/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Sarnico 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/9/2023, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto contestato, alla valutazione della prova dichiarativa e all'apparato circostanziale. 3. Rileva il Collegio che con atto del 22/1/2025 la p.o. [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, ha rimesso la querela sporta in data 20/6/2018 per il reato in rubrica ascritto nei confronti del ricorrente, il quale ha formalizzato l'accettazione con dichiarazione del 31 gennaio seguente. Attesa la ritualità dell'atto abdicativo, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato con condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod.proc.pen. e revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili, Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]