CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 06330/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 14 ottobre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 22 ottobre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui eccepisce la prescrizione atteso che il tempus commisi declicti coincide con la dichiarazione di fallimento (intervenuta il 28 novembre 2017) e il termine di prescrizione (tenuto conto pure dell'interruzione) è pari a dodici anni e sei mesi; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso