Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 23214/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16732/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] S.r . l . , in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa del 14 marzo 2022; –controricorrente – Oggetto: impugnazione lodo arbitrale AC –05/07/2022 r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , Prima s ezione civile, n. 5630/2018,del 6 dicembre 201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 luglio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto l’impugnativa presentata avverso il lodo arbitrale, reso in Avellino il 14 luglio 2014, in virtù di clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto in data 29 marzo 2010 con la [OSCURATO:SOCIETA]..

Con l’impugnato lodo, l’odierna ricorrente era stata conda nnata a pagare all’odierna controricorrente la somma di euro 850.000,00, a titolo di indennizzo liquidato in via equitativa , in conseguenza dell’ avvenuta declaratoria di risoluzione del contrattodi appalto stipulato tra le parti per inadempimento della ri corrente , id e nti f ic a to nel rifiuto d i quest’ultima all’autorizzazioneall’inizio dei lavori pattuiti.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso .

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a) ha ritenuto regolarmente costituito il collegio arbitrale, siccome la causa di astensioneastrattamente identificabile (l’arbitro era coniuge del difensore della parte attrice) era p reclusa dalla mancata ricusazione a opera dell’odierna ricorrente nel corso delprocedimento arbitrale, con conseguente accettazione della costituzione del collegio; b) ha ritenuto che il contratto di appalto azionato non fosse nullo, perché la prima causa di nullità dedotta dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] (assenza di assenso urbanistico - edilizio alla costruzione) era r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] smentita documentalmente, rinvenendosi in atti copia del permesso a costruire rilasciato il 3 dicembre 2007 e perché la seconda causa di nullità dedotta (indeterminatezza dell’oggetto dell ’ appalto ) era infondata, essendo chiaramente evincibile che oggetto dell’opera erano le 36 villette menzionate nel titolo edilizio; sia perché, quand’anche il giudice possa rilevare causedi nullità diverse da quelle dedotte dalle parti, nessun’altra ragione di nullità era stata dedotta o emergeva ictu oculi dagli atti ; c ) ha ritenuto infondata la censu ra che lamentava che la ragione dell’inadempimentorilevato dagli arbitri per fondare la risoluzione contrattuale (mancato versamento di acconto) era diversa da quella dedotta nell’atto introduttivo (mancata autorizzazione all’inizio dei lavori), giacché e ntrambe le allegazioni erano state in realtà dedotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in apertura del procedimento arbitrale; d ) ha dichiarato inammissibili , in quanto deducenti un error in iudicando, le censure inerenti alla mancata esposizione dei motivi della ritenuta sussistenza di inadempimento connesso all’erogazione di un mutuo per il pagamento del prezzo e all’erronea quantificazione del danno risarcibile.

4. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., nelle more del giudizio dichiarato, e lacontroricorrente hanno depositato m emoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ.

5. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui chiedeil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: A)Primo motivo: «O messa pronuncia sul primo motivo di appello a seguito della sostituzione della causa petendi:r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.

Mancanza del minimo motivazionale costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.): violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n.4 c.p.c. », deducendola nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice territori ale correttamente individuato la ragione della deduzione che non si riferiva al rapporto di coniugio dell’arbitro, bensì a un suo diretto interesse personaleall’esito della causa.

B)Secondo motivo: «a) violazione dell’art. 112 c.p.c. che si espone in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. per omesso esame dell’impugnazione esposta sub IV; b) violazione dell’art. 1421 c.c., che si deduce in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. e violazione dello stesso art. 112 c.p.c. (che si denuncia in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per la mancata applicazione delle regole giurisprudenziali oramai consolidate in termini di rilevabilità ufficiosa delle nullità negoziali; c) violazione degli art. 1362 e ss. c.c. nella interpretazione del contratto del 20.3.2010 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3c.p.c. d) violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. che si deduce in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalla parte e quelle che emergono dagli atti; e) violazione delle norme sull’appalto(artt. 1655, 1659 e 1660) e della norma del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (artt. 1, 10 r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 32) che si denuncia per il tramite dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; f) mancanza del minimo motivazionale costituzionalmente garantito che si denuncia come violazionedell’art. 132 c.2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta validità del con tr a t to di appalto, sia sotto il profilo dell’errata ricostruzione giuridica dei poteri di rilievo officioso del giudice in materia , che in relazione al travisamento dei fatti e delle prove asseritamentecommesso dal giudicante; C)Terzo motivo: «a) violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.); b) violazione dell’art. 1218 c.c., che si denuncia in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.; c) violazione dell’art. 132 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l’illegittimitàdella sentenza impugnata per avere accertato un f atto di inadempimento diverso d a quello originariamente denunciato dalla [OSCURATO:SOCIETA], sostituendosi alla parte nell’ identificazione della domanda e peraltro individuando circostanze che nessun riscontro trovano nelle pattuizioni contenute nel contrattodi appalto, senza peraltro motivare al di sopra del minimo costituzionale; D) Quarto motivo: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. e Violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c.», deducendo r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’illegittimità della sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibili le censure inerenti alla mancata esposizione dei motivi della ritenuta sussistenzadi inadempimento connesso all’ erogazione di un mutuo per il pagamento del prezzo e all’erronea quantificazione del danno risarcibile, siccome qualificati comededucenti errores in iudicando e non in effetti errores in procedendo e qualificanti comunque questioni attinenti all’ordinepubblico, in ogni caso impugnabili .

2. La controricorrente ha argomentato l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui ha, in ogni caso , chiesto il rigetto.

3. Preliminarmente deve essere dichiarata l’ inammissibilità dell’intervento in questa fase di legittimità del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., dovendo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non è ammissibile intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa riguardante la disciplina di questa fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, dovendo ritenersi che il processo di legittimità prosegua tra le parti originarie che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015,5759/2016, 5987/2021), fermo restando che lasentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore.(Cass. 6610/1988).

4. Il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Il primo motivo è infondato.

In disparte la corretta identificazione della causa di incapacità dell’arbitro dedotta a fondamento della doglianza, va rilevato che, come questa Corte ha r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condivisibilmente affermato (Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015) e che va qui espressamente ribadito, nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c.

Nella specie, non risultando propostaalcuna istanza di ricusazione prima della pronuncia del lodo, si è verificata la decadenza a solle vare l’impugnazione sotto ogni profilo, con conseguente infondatezza del motivo di censura in questa sede proposto.

So t to diverso aspetto, inerente all’allegazione di aver sollevato il più generale tema dell’interesse diretto dell’arbitro in causa, la Corte d’appello ha ampiamente trattato la questione, anche con riferimento al contesto normativo e giurisprudenziale europeo e convenzionale, applicando correttamente i principi indicati.

6. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Infondata è la doglianza (II sub a) di nullità della sentenzaper omesso esame di un motivo di impugnazione , atteso che, come si evince dalla piana lettura della sentenza impugnata , r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha risposto alle eccezioni di nullità del contratto dedotto in lite, ritenendole infondate: la prima causa di nullità dedotta dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] (assenza di assenso urbanistico-edilizio alla costruzione), perché smentita documentalmente, rinvenendosi in atti copia del permesso a costruire rilasciato il 3 dicembre 2007; la seconda causa di nullità dedotta (indeterminatezza dell’oggetto dell’ appalto ) perché infondata, essendo chiaramente evincibile che oggetto dell’opera erano le 36 villette menzionate nel titolo edilizio.

Inammissibil e è invece la doglianza (II sub b) di nullità e infondatezza della sentenzaper omesso rilievo officioso delle cause di nullità, giacché la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha correttamente ed espressamente osserv ato che, quand’anche il giudice possa rilevare cause di nullità diverse da quelle dedotte dalle parti, nel caso di specie nessun’altra ragione di nullità – rispetto a quelle confutate in sentenza - era stata dedottao emergeva ictu ocul i dagli atti .

Affermazione che, in fatto, non trova confutazione nella censura in esame e che, in diritto, è conforme e alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez.

L, Sentenza n. 36353 del 23/11/2021), che insegna come il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.

Le doglianze(II sub c, d ed e) sono inammissibili per due concorrenti r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordini di ragioni: da un canto, esse non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come sopra riassunt o , ha esaminato le prove in atti e ha concluso per la piena validità del contratto azionato in lite; dall’altro, ove lamentano un’ erronea applicazione dei canoni di valutazione probatoria in tema di appalto, tendono in effetti a ottenere da questa Corte di legittimità un non ammissibileriesame della risultanze in fatto del giudizio.

L a doglianza(II sub f) è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass.

S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id.

Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id.

Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id.

Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021).La piana lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale cons ente, come sopra r i ass u nto , di individuare con immediatezza le rationes decidendi , dovendo quindi escludersisotto ogni profilo la sussistenza del vizio dedotto.

7. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Infondata è la doglianza ( I II sub a) di nullità della sentenza per omesso esame della insussistenza dei presuppost i perl’accoglimento della domanda di risoluzione , in quanto fondata su un inadempimento asseritamente diverso da quello ex a d verso denunciato.

Invero, la Corte di appello– nell ’ese rc izio del potere di r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento spettante al giudice del merito – ha ritenuto infondata la censura, giacché ha accertato che entrambe le allegazioni di inadempimento erano state in realtà dedotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in apertura del procedimento arbitrale.

Dunque, sul punto, la sentenza impugnata ha pronunciato , escludendosi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

In ammissibile è la doglianza III sub b poiché, astrattamente lament ando un’ erronea applicazione dei canoni di valutazione della nullità contrattuale generale, tende in effetti a ottenere da questa Corte di legittimità un non ammissibileriesame dell e risultanze in fatto del giudizio.

L a doglianzaIII sub c è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass.

S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id.

Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id.

Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id.

Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021).La piana lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale cons ente, c ome sopra r i ass u nto , di individuare con immediatezza le rationes decidendi , dovendo , quindi, escludersi sotto ogni profilo la sussistenza del vizio dedotto.

8. Il quarto motivo è inammissibile , poiché deduce l’erronea qualificazione, da parte della Corte di appello , come errores in r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] iudicando, delle questioni inerenti alla domanda risarcitoria e alle modalitàdi liquidazione del danno, che sarebbero , invece, errores in procedendo.

Sennonché, la censura non spiega , né documenta , come, dove e quando avrebbe dedotto e provato che si trattava di pronunce extra compromesso e contrarieall’ordine pubblico, posto che la sentenza impugnata non dà alcun conto di siffatte deduzioni, sicché, in ossequio ai criteridi completezza dei motivi di ricorso per cassazione, l’impugnante avrebbe dovuto , p r ima di lamentarsi dell’errore procedurale dedotto , mettere questa Corte in grado di controllare i fatti processualmente rilevanti , trascrivendone il contenuto o , almeno , ind ividuando la loro collocazione negli atti del giudizio.

In mancanza di ché , non è raggiunta la soglia dell’autosufficienzadel motivo.

9. La soccombenza regola le spese.

10. A i sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Soc. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussist enza de i presupposti processuali per il r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento, da parte dellaricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16732/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] S.r . l . , in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa del 14 marzo 2022; –controricorrente – Oggetto: impugnazione lodo arbitrale AC –05/07/2022 r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , Prima s ezione civile, n. 5630/2018,del 6 dicembre 201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 luglio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto l’impugnativa presentata avverso il lodo arbitrale, reso in Avellino il 14 luglio 2014, in virtù di clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto in data 29 marzo 2010 con la [OSCURATO:SOCIETA].. Con l’impugnato lodo, l’odierna ricorrente era stata conda nnata a pagare all’odierna controricorrente la somma di euro 850.000,00, a titolo di indennizzo liquidato in via equitativa , in conseguenza dell’ avvenuta declaratoria di risoluzione del contrattodi appalto stipulato tra le parti per inadempimento della ri corrente , id e nti f ic a to nel rifiuto d i quest’ultima all’autorizzazioneall’inizio dei lavori pattuiti. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso . 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a) ha ritenuto regolarmente costituito il collegio arbitrale, siccome la causa di astensioneastrattamente identificabile (l’arbitro era coniuge del difensore della parte attrice) era p reclusa dalla mancata ricusazione a opera dell’odierna ricorrente nel corso delprocedimento arbitrale, con conseguente accettazione della costituzione del collegio; b) ha ritenuto che il contratto di appalto azionato non fosse nullo, perché la prima causa di nullità dedotta dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] (assenza di assenso urbanistico - edilizio alla costruzione) era r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] smentita documentalmente, rinvenendosi in atti copia del permesso a costruire rilasciato il 3 dicembre 2007 e perché la seconda causa di nullità dedotta (indeterminatezza dell’oggetto dell ’ appalto ) era infondata, essendo chiaramente evincibile che oggetto dell’opera erano le 36 villette menzionate nel titolo edilizio; sia perché, quand’anche il giudice possa rilevare causedi nullità diverse da quelle dedotte dalle parti, nessun’altra ragione di nullità era stata dedotta o emergeva ictu oculi dagli atti ; c ) ha ritenuto infondata la censu ra che lamentava che la ragione dell’inadempimentorilevato dagli arbitri per fondare la risoluzione contrattuale (mancato versamento di acconto) era diversa da quella dedotta nell’atto introduttivo (mancata autorizzazione all’inizio dei lavori), giacché e ntrambe le allegazioni erano state in realtà dedotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in apertura del procedimento arbitrale; d ) ha dichiarato inammissibili , in quanto deducenti un error in iudicando, le censure inerenti alla mancata esposizione dei motivi della ritenuta sussistenza di inadempimento connesso all’erogazione di un mutuo per il pagamento del prezzo e all’erronea quantificazione del danno risarcibile. 4. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., nelle more del giudizio dichiarato, e lacontroricorrente hanno depositato m emoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. 5. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui chiedeil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: A)Primo motivo: «O messa pronuncia sul primo motivo di appello a seguito della sostituzione della causa petendi:r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. Mancanza del minimo motivazionale costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.): violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n.4 c.p.c. », deducendola nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice territori ale correttamente individuato la ragione della deduzione che non si riferiva al rapporto di coniugio dell’arbitro, bensì a un suo diretto interesse personaleall’esito della causa. B)Secondo motivo: «a) violazione dell’art. 112 c.p.c. che si espone in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. per omesso esame dell’impugnazione esposta sub IV; b) violazione dell’art. 1421 c.c., che si deduce in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. e violazione dello stesso art. 112 c.p.c. (che si denuncia in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per la mancata applicazione delle regole giurisprudenziali oramai consolidate in termini di rilevabilità ufficiosa delle nullità negoziali; c) violazione degli art. 1362 e ss. c.c. nella interpretazione del contratto del 20.3.2010 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3c.p.c. d) violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. che si deduce in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalla parte e quelle che emergono dagli atti; e) violazione delle norme sull’appalto(artt. 1655, 1659 e 1660) e della norma del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (artt. 1, 10 r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 32) che si denuncia per il tramite dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; f) mancanza del minimo motivazionale costituzionalmente garantito che si denuncia come violazionedell’art. 132 c.2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta validità del con tr a t to di appalto, sia sotto il profilo dell’errata ricostruzione giuridica dei poteri di rilievo officioso del giudice in materia , che in relazione al travisamento dei fatti e delle prove asseritamentecommesso dal giudicante; C)Terzo motivo: «a) violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.); b) violazione dell’art. 1218 c.c., che si denuncia in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.; c) violazione dell’art. 132 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l’illegittimitàdella sentenza impugnata per avere accertato un f atto di inadempimento diverso d a quello originariamente denunciato dalla [OSCURATO:SOCIETA], sostituendosi alla parte nell’ identificazione della domanda e peraltro individuando circostanze che nessun riscontro trovano nelle pattuizioni contenute nel contrattodi appalto, senza peraltro motivare al di sopra del minimo costituzionale; D) Quarto motivo: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. e Violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c.», deducendo r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’illegittimità della sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibili le censure inerenti alla mancata esposizione dei motivi della ritenuta sussistenzadi inadempimento connesso all’ erogazione di un mutuo per il pagamento del prezzo e all’erronea quantificazione del danno risarcibile, siccome qualificati comededucenti errores in iudicando e non in effetti errores in procedendo e qualificanti comunque questioni attinenti all’ordinepubblico, in ogni caso impugnabili . 2. La controricorrente ha argomentato l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui ha, in ogni caso , chiesto il rigetto. 3. Preliminarmente deve essere dichiarata l’ inammissibilità dell’intervento in questa fase di legittimità del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., dovendo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non è ammissibile intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa riguardante la disciplina di questa fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, dovendo ritenersi che il processo di legittimità prosegua tra le parti originarie che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015,5759/2016, 5987/2021), fermo restando che lasentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore.(Cass. 6610/1988). 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. 5. Il primo motivo è infondato. In disparte la corretta identificazione della causa di incapacità dell’arbitro dedotta a fondamento della doglianza, va rilevato che, come questa Corte ha r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condivisibilmente affermato (Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015) e che va qui espressamente ribadito, nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c. Nella specie, non risultando propostaalcuna istanza di ricusazione prima della pronuncia del lodo, si è verificata la decadenza a solle vare l’impugnazione sotto ogni profilo, con conseguente infondatezza del motivo di censura in questa sede proposto. So t to diverso aspetto, inerente all’allegazione di aver sollevato il più generale tema dell’interesse diretto dell’arbitro in causa, la Corte d’appello ha ampiamente trattato la questione, anche con riferimento al contesto normativo e giurisprudenziale europeo e convenzionale, applicando correttamente i principi indicati. 6. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Infondata è la doglianza (II sub a) di nullità della sentenzaper omesso esame di un motivo di impugnazione , atteso che, come si evince dalla piana lettura della sentenza impugnata , r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha risposto alle eccezioni di nullità del contratto dedotto in lite, ritenendole infondate: la prima causa di nullità dedotta dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] (assenza di assenso urbanistico-edilizio alla costruzione), perché smentita documentalmente, rinvenendosi in atti copia del permesso a costruire rilasciato il 3 dicembre 2007; la seconda causa di nullità dedotta (indeterminatezza dell’oggetto dell’ appalto ) perché infondata, essendo chiaramente evincibile che oggetto dell’opera erano le 36 villette menzionate nel titolo edilizio. Inammissibil e è invece la doglianza (II sub b) di nullità e infondatezza della sentenzaper omesso rilievo officioso delle cause di nullità, giacché la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha correttamente ed espressamente osserv ato che, quand’anche il giudice possa rilevare cause di nullità diverse da quelle dedotte dalle parti, nel caso di specie nessun’altra ragione di nullità – rispetto a quelle confutate in sentenza - era stata dedottao emergeva ictu ocul i dagli atti . Affermazione che, in fatto, non trova confutazione nella censura in esame e che, in diritto, è conforme e alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 36353 del 23/11/2021), che insegna come il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito. Le doglianze(II sub c, d ed e) sono inammissibili per due concorrenti r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordini di ragioni: da un canto, esse non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come sopra riassunt o , ha esaminato le prove in atti e ha concluso per la piena validità del contratto azionato in lite; dall’altro, ove lamentano un’ erronea applicazione dei canoni di valutazione probatoria in tema di appalto, tendono in effetti a ottenere da questa Corte di legittimità un non ammissibileriesame della risultanze in fatto del giudizio. L a doglianza(II sub f) è infondata. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021).La piana lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale cons ente, come sopra r i ass u nto , di individuare con immediatezza le rationes decidendi , dovendo quindi escludersisotto ogni profilo la sussistenza del vizio dedotto. 7. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Infondata è la doglianza ( I II sub a) di nullità della sentenza per omesso esame della insussistenza dei presuppost i perl’accoglimento della domanda di risoluzione , in quanto fondata su un inadempimento asseritamente diverso da quello ex a d verso denunciato. Invero, la Corte di appello– nell ’ese rc izio del potere di r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento spettante al giudice del merito – ha ritenuto infondata la censura, giacché ha accertato che entrambe le allegazioni di inadempimento erano state in realtà dedotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in apertura del procedimento arbitrale. Dunque, sul punto, la sentenza impugnata ha pronunciato , escludendosi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In ammissibile è la doglianza III sub b poiché, astrattamente lament ando un’ erronea applicazione dei canoni di valutazione della nullità contrattuale generale, tende in effetti a ottenere da questa Corte di legittimità un non ammissibileriesame dell e risultanze in fatto del giudizio. L a doglianzaIII sub c è infondata. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021).La piana lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale cons ente, c ome sopra r i ass u nto , di individuare con immediatezza le rationes decidendi , dovendo , quindi, escludersi sotto ogni profilo la sussistenza del vizio dedotto. 8. Il quarto motivo è inammissibile , poiché deduce l’erronea qualificazione, da parte della Corte di appello , come errores in r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] iudicando, delle questioni inerenti alla domanda risarcitoria e alle modalitàdi liquidazione del danno, che sarebbero , invece, errores in procedendo. Sennonché, la censura non spiega , né documenta , come, dove e quando avrebbe dedotto e provato che si trattava di pronunce extra compromesso e contrarieall’ordine pubblico, posto che la sentenza impugnata non dà alcun conto di siffatte deduzioni, sicché, in ossequio ai criteridi completezza dei motivi di ricorso per cassazione, l’impugnante avrebbe dovuto , p r ima di lamentarsi dell’errore procedurale dedotto , mettere questa Corte in grado di controllare i fatti processualmente rilevanti , trascrivendone il contenuto o , almeno , ind ividuando la loro collocazione negli atti del giudizio. In mancanza di ché , non è raggiunta la soglia dell’autosufficienzadel motivo. 9. La soccombenza regola le spese. 10. A i sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la Soc. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussist enza de i presupposti processuali per il r.g. n. 16732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento, da parte dellaricorrente, di un