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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20819/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 74 (capo n. 1) e 73 (capi nn. 2 e 3) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere partecipato ad un'associazione finalizzata alla coltivazione, produzione e cessione di marijuana, con il ruolo di "giardiniere", dall'estate 2014 al 10 settembre 2015 (capo n. 1), e per avere coltivato, in concorso con altri, numerose piante di cannabis sia in un terreno (da data anteriore al 18 marzo 2015 e sino al 5 maggio 2016: capo n. 2) sia in un terrazzo (dal 10 luglio 2014 al 29 aprile 2015: capo n. 3) e, -riconOsciuti tutti í fatti in continuazione tra loro, operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. La Corte di appello, adita - anChe - dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], il 7 giugno 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma, ha riqualificato il reato associativo di cui al capo n. 1) in quello di cui al comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato, riducendola, là pena.

3. Su ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione (Sez. 7, ord. n. 15083 del 17/03/2023, n.m.) ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, così, testualmente ed integralmente, motivando: «1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrató dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello.

Richiede alla Corte di Cassazione, inoltre/ una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando, - con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalle intercettazioni emerge il ruolo di associato del ricorrente con la mansione di addetto alla coltivazione sia nel terreno e sia nell'immobile dove erano coltivate le piante di cannabis; inoltre alla perquisizione nel terreno dove era la piantagione del 5 maggio 2015 il ricorrente si trovava sul posto.

La sentenza analizza anche la posizione di lavoro regolare del ricorrente come non idonea a ritenere incompatibile l'attività di cui alle imputazioni nei - suoi confronti.

Il ricorso sul punto risulta - generico, e reiterativo dei motivi dell'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi prop9sti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3.

1. Per il denunciato travisamento non risultano allegate le intercettazioni telefoniche ritenute travisate (Sez.

F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 .del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012; S., Rv. 25234901); inoltre il travisamento sarebbe stato commesso in primo grado, senza relativo motivo di appello. 'Del resto, "In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801)».

4. Ciò premesso, propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia violazione di legge, sotto plurimi profili di segnalati errori che stima essere di fatto.

In primo luogo, la Corte di legittimità avrebbe errato nel ritenere l'imputato presente il 5 maggio 2015 presso il terreno ove era stata tramite perquisizione rinvenuta la piantagione di cannabis, in quanto agli atti non vi è nessun verbale di perquisizione che dia atto della presenza dell'imputato.

Inoltre, le censure svolte nell'appello non sarebbero generiche, diversamente da quanto ritenuto dalla Sez. 7 della S.C., poiché l'imputato aveva documentato che nel periodo in cui veniva contestata la condotta costituente reato lo stesso lavorava fuori dalla città di [OSCURATO:PERSONA], ove sono collocati i fatti contestati, nel comune di Briatico, per quaranta ore settimanali, e che gli era oggettivamente impossibile coltivare e curare le piante'dì cannabis nel solo mese in cui è stato interessato dalle indagini, in ragione delle quattro fasi che - assume il ricorrente - sono «notoriamente necessarie alla produzione ed alla crescita della cannabis: fase di germinazione 2-10 giorni, fase della piantina 1-3 settimane, fase vegetativa 1-5 settimane, fase di fioritura 7-14 settimane, per come puntualmente eccepito nell'atto di appello» (così alle pp. 1-2 del ricorso).

Si tratterebbe di temi sui quali .la Corte di appello non si è in alcun modo espressa, omettendo di pronunciarsi anche sulla richiesta di perizia sulla lunghezza dei tempi per la coltivazione e la produzione della cannabis, perizia domandata in primo grado e respinta - si stima, immotivatamente - dal Tribunale.

Ancora: la sentenza di appello sarebbe affetta dal vizio di omissione di pronunzia quanto alle eccezioni che erano state sollevata dalla Difesa dell'imputato sulla interpretazione del contenuto di due intercettazioni telefóniche entrambe del 10 aprile 2015, una delle ore 09.06, l'altra delle 08.19 (che erano state puntualmente indicate alle pp. 4-5 dei motivi di appello).

Si afferma, quindi, che sia nell'originario ricorso di legittimità sia nella memoria successivamente depositata si erano denunziate più violazioni di legge (artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), mancata assunzione di prova decisiva, mancanza assoluta ovvero manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazioné .e travisamento delle risultanze processuali, ma che la Settima Sezione della Corte di cassazione - si ritiene, erroneamente ed illegittimamente - ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché valutato reiterativo, così trascurando le plurime denunzie di omissione di pronunzia da parte della Corte di appello rispetto ai motivi ritualmente proposti con l'impugnazione di merito.

5. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2024 ha chiesto' dichiararsi inammissibile il ricorso. 6.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

6.1. In primo luogo, l'impugnazione reitera, in termini pressoché sovrapponibili, le questioni già poste nell'atto di appello e nel primo ricorso di legittimità, peraltro quasi esclusivamente costruite in fatto.

Ed infatti: il verbale di perquisizione non attesterebbe - si dice nel ricorso straordinario - la presenza dell'imputato nel campo ove erano le piante; nel periodo di cui alla contestazione l'imputato avrebbe lavorato in un paese, la cui distanza da [OSCURATO:PERSONA] si ignora; la distanza, appunto sconosciuta, tra il luogo di lavoro e le coltivazioni renderebbe impossibile la coltivazione delle piante; sarebbero "notorie" le fasi della crescita della piantina di cannabis, nondimeno invocandosi nel contempo da parte della Difesa una perizia per fare emergere positivamente tale circostanza seppure "notoria"; due telefonate intercettate e trascritte significherebbero "altro" rispetto a quanto ritenùto dai Giudici di merito.

6.2. Inoltre, come segnalato nella requisitoria del P.G., la Difesa denunzia, in realtà, un errore valutativo e non di fatto che, anche ove mai posto in essere, non sarebbe emendabile (infatti, secondo Sez: U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fattó, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»).

6.3. Difetterebbe, comunque, il requisito della decisività, poiché l'errore prospettato, anche ove in ipotesi sussistente, non è stato nemmeno prospettato nel ricorso in maniera tale da condurre necessariamente, ove emendato, ad una difforme decisione.

Ed è opportuno rammentare che «In tema dì ricorso straordinario per errore di fatto, non . è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "rado decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione» (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553).

7. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in dispositivo.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 74 (capo n. 1) e 73 (capi nn. 2 e 3) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere partecipato ad un'associazione finalizzata alla coltivazione, produzione e cessione di marijuana, con il ruolo di "giardiniere", dall'estate 2014 al 10 settembre 2015 (capo n. 1), e per avere coltivato, in concorso con altri, numerose piante di cannabis sia in un terreno (da data anteriore al 18 marzo 2015 e sino al 5 maggio 2016: capo n. 2) sia in un terrazzo (dal 10 luglio 2014 al 29 aprile 2015: capo n. 3) e, -riconOsciuti tutti í fatti in continuazione tra loro, operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. La Corte di appello, adita - anChe - dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], il 7 giugno 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma, ha riqualificato il reato associativo di cui al capo n. 1) in quello di cui al comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato, riducendola, là pena. 3. Su ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione (Sez. 7, ord. n. 15083 del 17/03/2023, n.m.) ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, così, testualmente ed integralmente, motivando: «1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrató dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello. Richiede alla Corte di Cassazione, inoltre/ una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando, - con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalle intercettazioni emerge il ruolo di associato del ricorrente con la mansione di addetto alla coltivazione sia nel terreno e sia nell'immobile dove erano coltivate le piante di cannabis; inoltre alla perquisizione nel terreno dove era la piantagione del 5 maggio 2015 il ricorrente si trovava sul posto. La sentenza analizza anche la posizione di lavoro regolare del ricorrente come non idonea a ritenere incompatibile l'attività di cui alle imputazioni nei - suoi confronti. Il ricorso sul punto risulta - generico, e reiterativo dei motivi dell'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi prop9sti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. 1. Per il denunciato travisamento non risultano allegate le intercettazioni telefoniche ritenute travisate (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 .del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012; S., Rv. 25234901); inoltre il travisamento sarebbe stato commesso in primo grado, senza relativo motivo di appello. 'Del resto, "In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801)». 4. Ciò premesso, propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia violazione di legge, sotto plurimi profili di segnalati errori che stima essere di fatto. In primo luogo, la Corte di legittimità avrebbe errato nel ritenere l'imputato presente il 5 maggio 2015 presso il terreno ove era stata tramite perquisizione rinvenuta la piantagione di cannabis, in quanto agli atti non vi è nessun verbale di perquisizione che dia atto della presenza dell'imputato. Inoltre, le censure svolte nell'appello non sarebbero generiche, diversamente da quanto ritenuto dalla Sez. 7 della S.C., poiché l'imputato aveva documentato che nel periodo in cui veniva contestata la condotta costituente reato lo stesso lavorava fuori dalla città di [OSCURATO:PERSONA], ove sono collocati i fatti contestati, nel comune di Briatico, per quaranta ore settimanali, e che gli era oggettivamente impossibile coltivare e curare le piante'dì cannabis nel solo mese in cui è stato interessato dalle indagini, in ragione delle quattro fasi che - assume il ricorrente - sono «notoriamente necessarie alla produzione ed alla crescita della cannabis: fase di germinazione 2-10 giorni, fase della piantina 1-3 settimane, fase vegetativa 1-5 settimane, fase di fioritura 7-14 settimane, per come puntualmente eccepito nell'atto di appello» (così alle pp. 1-2 del ricorso). Si tratterebbe di temi sui quali .la Corte di appello non si è in alcun modo espressa, omettendo di pronunciarsi anche sulla richiesta di perizia sulla lunghezza dei tempi per la coltivazione e la produzione della cannabis, perizia domandata in primo grado e respinta - si stima, immotivatamente - dal Tribunale. Ancora: la sentenza di appello sarebbe affetta dal vizio di omissione di pronunzia quanto alle eccezioni che erano state sollevata dalla Difesa dell'imputato sulla interpretazione del contenuto di due intercettazioni telefóniche entrambe del 10 aprile 2015, una delle ore 09.06, l'altra delle 08.19 (che erano state puntualmente indicate alle pp. 4-5 dei motivi di appello). Si afferma, quindi, che sia nell'originario ricorso di legittimità sia nella memoria successivamente depositata si erano denunziate più violazioni di legge (artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), mancata assunzione di prova decisiva, mancanza assoluta ovvero manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazioné .e travisamento delle risultanze processuali, ma che la Settima Sezione della Corte di cassazione - si ritiene, erroneamente ed illegittimamente - ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché valutato reiterativo, così trascurando le plurime denunzie di omissione di pronunzia da parte della Corte di appello rispetto ai motivi ritualmente proposti con l'impugnazione di merito. 5. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2024 ha chiesto' dichiararsi inammissibile il ricorso. 6.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 6.1. In primo luogo, l'impugnazione reitera, in termini pressoché sovrapponibili, le questioni già poste nell'atto di appello e nel primo ricorso di legittimità, peraltro quasi esclusivamente costruite in fatto. Ed infatti: il verbale di perquisizione non attesterebbe - si dice nel ricorso straordinario - la presenza dell'imputato nel campo ove erano le piante; nel periodo di cui alla contestazione l'imputato avrebbe lavorato in un paese, la cui distanza da [OSCURATO:PERSONA] si ignora; la distanza, appunto sconosciuta, tra il luogo di lavoro e le coltivazioni renderebbe impossibile la coltivazione delle piante; sarebbero "notorie" le fasi della crescita della piantina di cannabis, nondimeno invocandosi nel contempo da parte della Difesa una perizia per fare emergere positivamente tale circostanza seppure "notoria"; due telefonate intercettate e trascritte significherebbero "altro" rispetto a quanto ritenùto dai Giudici di merito. 6.2. Inoltre, come segnalato nella requisitoria del P.G., la Difesa denunzia, in realtà, un errore valutativo e non di fatto che, anche ove mai posto in essere, non sarebbe emendabile (infatti, secondo Sez: U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fattó, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»). 6.3. Difetterebbe, comunque, il requisito della decisività, poiché l'errore prospettato, anche ove in ipotesi sussistente, non è stato nemmeno prospettato nel ricorso in maniera tale da condurre necessariamente, ove emendato, ad una difforme decisione. Ed è opportuno rammentare che «In tema dì ricorso straordinario per errore di fatto, non . è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "rado decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione» (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553). 7. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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