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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12241/2026

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esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2774/2021, pubblicata il 16 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2774/2021, pubblicata il 16 luglio 2021, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appelloprincipale della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioNumero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026S.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n.

MI05431711/2017, mentre ha accolto l’appelloincidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso il capo della medesimasentenza relativo alla compensazione delle spese e così condannato lacontribuente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, el’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della decisione dirigettare il ricorso della contribuente per carenza di motivazione, quindi ilvizio di violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ.,dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.2.

Col secondo ed il terzo motivo di ricorso si censura, con riferimentoall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4) c.p.c., dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 36,comma 2, num. 4, d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 7, comma 2, d.lgs.546/1992 e degli artt. 61 ss. cod. proc. civ., per aver la CTRimmotivatamente respinto l’istanza di c.t.u. sin dal primo grado formulatadalla ricorrente al fine di accertare la congruità della stima accertatadall’ufficio.3.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono infondate.3.1.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su unNumero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).3.2.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).3.3.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).3.4.

Nella specie, alla stregua dei su richiamati principi, non puòritenersi che la sentenza impugnata offra una motivazione apparente,contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigettodell’appello del contribuente, che è stato idoneamente giustificato inconsiderazione della ritenuta correttezza dell’accertamento della renditacatastale alla base dell’avviso in rettifica oggetto di impugnazione.Numero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/20263.5.

La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura, mentre la censuradisvela il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sottol'inappropriata doglianza concernente la motivazione del provvedimentoimpugnato, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale.3.6.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).3.7.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).3.8.

Va inoltre escluso che il vizio di motivazione ricorra con specificoriguardo al rigetto dell’istanza di c.t.u., dovendo farsi applicazione delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la consulenzatecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti edaffidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nelsuo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliariogiudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essereNumero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazionisvolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente consideratoeffettuata dal suddetto giudice (Cass. 25783/2024; 9461/2020;326/2020; 15219/2007; 4660/2006).3.9.

Ed è quanto si verifica nel caso di specie, in cui il giudice diappello argomenta in ordine alla “legittimità e correttezza delprocedimento adottato dall’Ufficio, che rende gli identici motivi di appello edi ricorso di primo grado del tutto pretestuosi”, ritenendo che, mentre lecontestazioni della contribuente non godono del minimo sostegnoprobatorio, tendendo unicamente a conseguire un “immotivato vantaggiofiscale” , “i valori medi proposti dall’Ufficio sono […] congrui e bensupportati e ragionati, in quanto fondati su dati reali, frutto del rispetto diprecisi parametri e criteri di valutazione, fra cui quello dei valori mediordinari in funzione della destinazione d’uso e/o di particolari ubicazioni”.4.

Infine, col quarto motivo di ricorso si denuncia la nullità dellasentenza per difetto di motivazione in relazione all’accoglimentodell’appello incidentale dell’Agenzia avverso il capo relativo alle spesegiudiziali, in violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ., nonché degli artt. 1, comma 2, 15 e 36, comma 2, num. 4, d.lgs.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.4.1.

La censura è fondata.4.2.

La CTR, nell’ accogliere l’appello incidentale, relativo alla disciplinadelle spese, omette del tutto di indicare le ragioni a fondamento della suadecisione (esplicitata, per la prima volta, in dispositivo) di riformare il capodelle spese, sostituendo alla compensazione disposta in primo grado lacondanna dell’appellante alle spese del doppio grado.5.

La pronuncia impugnata va, quindi, cassata in relazione al quartomotivo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, affinché, in diversa composizione, proceda alla disciplina dellespese processuali, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, e rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per lespese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2774/2021, pubblicata il 16 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2774/2021, pubblicata il 16 luglio 2021, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appelloprincipale della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioNumero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026S.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n. MI05431711/2017, mentre ha accolto l’appelloincidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso il capo della medesimasentenza relativo alla compensazione delle spese e così condannato lacontribuente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, el’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della decisione dirigettare il ricorso della contribuente per carenza di motivazione, quindi ilvizio di violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ.,dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.2. Col secondo ed il terzo motivo di ricorso si censura, con riferimentoall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4) c.p.c., dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 36,comma 2, num. 4, d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 7, comma 2, d.lgs.546/1992 e degli artt. 61 ss. cod. proc. civ., per aver la CTRimmotivatamente respinto l’istanza di c.t.u. sin dal primo grado formulatadalla ricorrente al fine di accertare la congruità della stima accertatadall’ufficio.3. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono infondate.3.1. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su unNumero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).3.2. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).3.3. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).3.4. Nella specie, alla stregua dei su richiamati principi, non puòritenersi che la sentenza impugnata offra una motivazione apparente,contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigettodell’appello del contribuente, che è stato idoneamente giustificato inconsiderazione della ritenuta correttezza dell’accertamento della renditacatastale alla base dell’avviso in rettifica oggetto di impugnazione.Numero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/20263.5. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura, mentre la censuradisvela il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sottol'inappropriata doglianza concernente la motivazione del provvedimentoimpugnato, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale.3.6. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).3.7. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).3.8. Va inoltre escluso che il vizio di motivazione ricorra con specificoriguardo al rigetto dell’istanza di c.t.u., dovendo farsi applicazione delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la consulenzatecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti edaffidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nelsuo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliariogiudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essereNumero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazionisvolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente consideratoeffettuata dal suddetto giudice (Cass. 25783/2024; 9461/2020;326/2020; 15219/2007; 4660/2006).3.9. Ed è quanto si verifica nel caso di specie, in cui il giudice diappello argomenta in ordine alla “legittimità e correttezza delprocedimento adottato dall’Ufficio, che rende gli identici motivi di appello edi ricorso di primo grado del tutto pretestuosi”, ritenendo che, mentre lecontestazioni della contribuente non godono del minimo sostegnoprobatorio, tendendo unicamente a conseguire un “immotivato vantaggiofiscale” , “i valori medi proposti dall’Ufficio sono […] congrui e bensupportati e ragionati, in quanto fondati su dati reali, frutto del rispetto diprecisi parametri e criteri di valutazione, fra cui quello dei valori mediordinari in funzione della destinazione d’uso e/o di particolari ubicazioni”.4. Infine, col quarto motivo di ricorso si denuncia la nullità dellasentenza per difetto di motivazione in relazione all’accoglimentodell’appello incidentale dell’Agenzia avverso il capo relativo alle spesegiudiziali, in violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ., nonché degli artt. 1, comma 2, 15 e 36, comma 2, num. 4, d.lgs.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.4.1. La censura è fondata.4.2. La CTR, nell’ accogliere l’appello incidentale, relativo alla disciplinadelle spese, omette del tutto di indicare le ragioni a fondamento della suadecisione (esplicitata, per la prima volta, in dispositivo) di riformare il capodelle spese, sostituendo alla compensazione disposta in primo grado lacondanna dell’appellante alle spese del doppio grado.5. La pronuncia impugnata va, quindi, cassata in relazione al quartomotivo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, affinché, in diversa composizione, proceda alla disciplina dellespese processuali, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 5600/2022Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 12241/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, e rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per lespese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO