CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42031/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1969 avverso l'ordinanza resa il 15 febbraio 2021 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame, parzialmente accogliendo l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 13 gennaio 2021 dal GIP del Tribunale di Foggia, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo; ha riqualificato come ricettazione le condotte di riciclaggio contestate ai capi H e J dell'incolpazione provvisoria e ha confermato l'ordinanza coercitiva in relazione ai due delitti suindicati, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione dei reati. Si contesta all'imputato di avere in concorso con altri ricevuto due furgoni [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva, mettendo a disposizione dei correi due box auto nella sua disponibilità, all'interno di due distinti autoparchi, al fine di occultare i veicoli. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 violazione degli artt. 648 e 42 cod.pen. poiché per integrare l'elemento soggettivo del reato di ricettazione è necessaria la consapevolezza ab origine della provenienza delittuosa del bene e il dolo specifico di trarre profitto mediante la sua condotta, mentre dagli atti di indagine risulta che Musicco all'epoca dei fatti era sottoposto a misura cautelare, prima domiciliare e poi custodiale, e tale condizione risulta incompatibile con la sua pretesa consapevolezza della provenienza illecita dei veicoli custoditi nei box nella sua disponibilità, né è emersa la prova dell'esistenza di un preventivo accordo tra l'indagato e i correi in ordine all'utilizzo dei predetti depositi. Ne consegue che la condotta dell'indagato avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento reale, in quanto l'indagato ha operato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato per aiutarlo a conseguire i risultati utili del reato presupposto. Considerato in diritto 1. Il ricorso, avente ad oggetto esclusivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato, è infondato. In punto di diritto va ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Il tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine all'elemento soggettivo della ricettazione, evidenziando come l'avere messo a disposizione di terzi un locale per la custodia di beni di provenienza illecita integra il delitto di ricettazione anche con riferimento ad oggetti la cui specifica identità non sia ab initio nota al concorrente. Inoltre non va trascurato che secondo consolidata giurisprudenza ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 1, Sentenza n. 13599 del 13/03/2012 Ud. (dep. 12/04/2012 ) Rv. 252285 - 01), e nel caso in esame l'indagato non ha reso alcuna ricostrzuione alternativa alla prospettazione accusatoria, che rimane una mera congettura difensiva. Inoltre non va trascurato che ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/05/2017 ) Rv. 270179 - 01) Occorre poi osservare che secondo consolidata giurisprudenza la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez. 2, Sentenza n. 10980 del 22/01/2018 Ud. (dep. 12/03/2018 Rv. 272370 - 01). Nella condotta di colui il quale collabori con l'autore di un reato ricevendo ed occultando la refurtiva è ravvisabile il delitto di ricettazione, anziché quello di favoreggiamento reale, qualora egli abbia agito anche al fine di procacciare a sè un profitto. (Sez. 6, Sentenza n. 396 del 06/06/1990 Ud. (dep. 16/01/1991 ) Rv. 186212 - 01) Nel caso in esame l'indagato non ha fornito in giudizio alcun elemento a sostegno della diversa qualificazione giuridica invocata che rimane, in atto, una mera congettura priva di alcun supporto indiziario, mentre la sua biografia penale e le caratteristiche della condotta valorizzate dal tribunale costituiscono elementi idonei a giustificare, nell'ambito dei criteri di probatio minor tipica della fase cautelare, la conclusione che Musicco abbia agito per perseguire anche un proprio interesse personale, essendo stato sottolineato che il predetto ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio o comunque lucrogenetici, e non sono emersi legami o circostanze tali da lasciare ipotizzare che abbia agito nell'esclusivo interesse dei suoi correi. In conclusione il tribunale ha correttamente qualificato la condotta contestata e adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione essendo emersi indizi plurimi che Musicco abbia fornito la disponibilità dei locali nella piena consapevolezza delle finalità illecite e della provenienza furtiva delle auto. 2.AI rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso il 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] P