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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10439/2026

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ta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 8663/14/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 19.12.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/20261.

Con avviso di accertamento n.

TK501R405138/2014, l’Agenzia delleEntrate rettificava il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2009, a fronte dell’omessa dichiarazione della plusvalenza realizzatamediante la cessione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio taxi,qualificabile quale cessione di azienda, ai sensi dell’art. 86 del d.p.r.917/86, per un valore presuntivo di euro 133.653,00.2.

Il contribuente proponeva ricorso, deducendo: carenza di motivazione emancata indicazione degli elementi essenziali dell’atto impositivo;violazione dell’art. 38, comma 7, del d.p.r. 600/73 e dell’obbligo delcontraddittorio endoprocedimentale; mancanza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza alla base della presunzione; assenza di atto dicessione di azienda, non assimilabile alla cessione della licenza taxi.3. [OSCURATO:PERSONA] di Lazio accoglieva il ricorso peromessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendotrattarsi di accertamento con metodo sintetico.

Inoltre, lo scaglione direddito era errato, in quanto trattavasi di redditi soggetti a tassazioneseparata.4.

La C.T.R. del Lazio accoglieva invece l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, ritenendo che la plusvalenza non dichiarata a seguito dellacessione della licenza riguardava redditi di impresa e si fondava sugliarticoli 86 e 58 TUIR, non vertendosi pertanto in tema di accertamentosintetico.

Non era dunque obbligatoria l’attivazione del contraddittorioendoprocedimentale.

Nel merito, riteneva fondato l’accertamento, basatosu studi e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente erain grado di conoscere, escludendo il lamentato difetto di motivazionedell’atto impositivo.5.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Numero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/20267.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente da depositato tempestivamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.7 dello Statuto del contribuente; dell’art. 42, comma 2, del d.p.r. 600/73– violazione di norme di diritto circa l’obbligo di motivazione dell’attoaccertativo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..» il ricorrenteassume che il collegio di secondo grado ha errato a ritenere noninvalidante il difetto di allegazione e specifica riproduzione del contenutodocumenti richiamati nell’avviso di accertamento e per non aver ritenutoche la mancata allegazione o riproduzione del contenuto essenziale deglielementi di valutazione rendessero l’atto annullabile per difetto dimotivazione.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

La parte ricorrente riporta il seguente stralcio dell’avviso diaccertamento a pagina 11 dell’odierno ricorso: “L'ufficio analisi e ricercadella direzione regionale del Lazio nell'ambito della propria attivitàinvestigativa ha riscontrato da informazioni assunte presso il Comune diRoma che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito al signor ParmigianiAlessandro nell'anno 2009 la licenza per l'esercizio del servizio di taxi,autorizzazione comunale numero 5217 del 1 agosto 2009.

Il corrispettivoconseguito a fronte di tale cessione è stato stimato in euro 133.653,00euro.

Per la quantificazione dello stesso si è assunto come base il valore diuna licenza al ribasso nel 2007, pari a 133.653,00 euro.

Tale valore èstato determinato dagli esiti di un'indagine condotta in manieraindipendente da docenti dell'Università della Tuscia mediante consegna diun questionario ad un campione di operatori ed a notizie di variaprovenienza (Tribunale di Milano, ufficio del giudice tutelare, procedimentonumero 61664/2001 del 5/11/2001; Agenzia per il controllo e la qualitàNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026dei servizi pubblici locali del Comune di Roma; Annunci di cessioni e diacquisizioni di licenze pubblicate su Internet).

L'indagine ha determinatol'andamento del valore delle licenze tenendo conto dell'effetto prodotto sulmercato dall'assegnazione di nuove licenze da parte del Comune di Romanel corso degli anni.

Per le annualità diverse dal 2002 il corrispettivo èstato determinato sulla base dell'indice deflatore del PIL del Lazio.

Diseguito si rappresenta la tabella con i valori calcolati in base alla sopramenzionata procedura…”.1.3.

Ciò posto, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionalesotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine allamotivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena diinammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirnela verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predettoavviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità ènecessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto edalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento» (Cass. 19/04/2013, n.9536; conforme Cass. 28/06/2017, n. 16147, tra le più recenti, Cass. n.37973/2021, Cass. n. e n. 6872/2023, Cass. n. 32130/2024, rese infattispecie analoghe).1.4.

In assenza di trascrizione integrale dell’avviso di accertamento, al finedi consentirne la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte, ilcollegio non viene poste nelle condizioni di valutare la congruità delladecisione della C.T.R., che ha escluso il lamentato difetto di motivazione.2.Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per mancanzaassoluta di motivazione o per motivazione apparente, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c », denuncia motivazione meramente apparente,deducendo che nelle controdeduzioni depositate in appello in dataNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/202611.4.2016, aveva riproposto tutti i motivi di impugnazione esposti inprimo grado che trascrive a pagina 24 del ricorso, attinenti al lamentatodifetto di motivazione dell’atto impositivo, all’illegittimità del recupero diuna plusvalenza ove non vi sia prova del pagamento del prezzo, allamancanza di motivazioni ed insussistenza dei presupposti della cessione diazienda, alla non assimilabilità dell’attività di tassista a quella diun’azienda, al mancato accertamento e valutazione dell’attività svolta dalcontribuente, se autonoma o subordinata.2.1 Il motivo è infondato.2.2.Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hannoletto la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola"anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di 'sufficienza' della motivazione".

Come più recentemente ribaditodalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture".2.3.Nel caso in esame, a parere del collegio, la motivazione, pur sintetica,soddisfa il parametro del ”minimo costituzionale” con riferimento allaquestione del difetto di motivazione dell’atto impugnato riproposta dallaparte appellata.2.4.

Quanto alle altre doglianze, la parte ha erroneamente invocato il viziodi difetto di motivazione anziché quello di omessa pronuncia, trattandosi dimotivi di ricorso assorbiti in primo grado e riproposti in sede di gravame.2.5.

In aderenza ai principi già affermati da questa Corte, secondo cui, incaso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economiaprocessuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando lapretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovutoessere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessitàdi ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. 8.10.2014 n. 21257, Cass.28.10.2015 n. 21968, Cass. 12.5.2017 n. 11838), il collegio ritiene ledoglianze infondate in diritto, dovendosi pertanto integrare la motivazionedella sentenza impugnata, non essendo necessari accertamenti in fatto.2.6.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, sulla premessache l’attività di tassista è attività di impresa ex art. 2195, n. 3, cod. civ.(che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto) e dunqueautonoma, si è affermato che in un contesto notoriamente caratterizzatodal numero limitato delle licenze di taxi rilasciate dai Comuni (e lalimitazione può, di certo, determinare l’aumento del valore di quelle giàesistenti, favorendone la commercializzazione), è evidente (salvo la provacontraria da parte del contribuente) che la ‘cessione della licenza’ vengaeffettuata a titolo oneroso, avendo tale bene un valore commerciale dimercato, in quanto bene essenziale e primario nell’ambito del complessodei beni (licenza ed autoveicolo avente i requisiti di legge), organizzati perl’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone.

ConclusioniNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026avvalorate dal fatto notorio dell’esistenza di un vero e proprio mercato di‘rivendita’ delle licenze di taxi (Cass. 12/12/2024, n. 32130; Cass.02/02/2018, n. 4945; Cass. 14/07/2017, n. 17476 e Cass. 04/10/2017, n.23143, Cass. n. 6975/2025).

Sempre questa Corte ha più volte ritenutoche il trasferimento della licenza taxi (fatto pacifico in causa) èequiparabile ad una cessione di azienda (Cass. 20770/2021).

Inparticolare, secondo Cass. n. 23143 del 2017, in tema di avviso diliquidazione per la mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione dilicenza taxi, il tassista va qualificato piccolo imprenditore che svolge«un’attività di trasporto per terra, per acqua e per aria», ai sensi dell’art.2195, primo comma, n. 3, c.c. e la licenza taxi è un bene strumentale dinatura immateriale che finisce col cartolarizzare l’azienda, diventandopresupposto strutturale ed elemento qualificante dell’esercizio dell’attività.3.Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c» lamenta che i giudici di appello non abbianoesaminato il fatto principale e decisivo costituito dalla natura deltrasferimento della licenza n. 5217/2009, che è stato configurato qualecessione di azienda a titolo oneroso in relazione all’attività imprenditorialesvolta dal contribuente (tassista), qualificazione che era stata invececontestata dal contribuente, stante il carattere personale della licenza, lanatura discrezionale del provvedimento di autorizzazione ad esercitarel’attività di tassista, la non configurabilità della licenza quale beneaziendale, la mancanza di allegazione o riproduzione dei criteri diquantificazione.3.1.Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar insede di legittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in sensostorico e normativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specificacircostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenicoNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026rilevante.

Non costituiscono, invece, ”fatti“ le questioni giuridiche, leargomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n.25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n.17536/2020, Cass. 22397/2019).3.2.Nel caso di specie le censure sollevate esorbitano dal perimetroapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., non sostanziandosi nelladenuncia della mancata disamina di un fatto storico, principale osecondario, ma di una questione giuridica (la natura dell’atto ditrasferimento della licenza).4.

Il ricorso va conclusivamente rigettato.5.

Spese secondo soccombenza.6.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida ineuro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026Il PresidenteNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 8663/14/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 19.12.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con avviso di accertamento n. TK501R405138/2014, l’Agenzia delleEntrate rettificava il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2009, a fronte dell’omessa dichiarazione della plusvalenza realizzatamediante la cessione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio taxi,qualificabile quale cessione di azienda, ai sensi dell’art. 86 del d.p.r.917/86, per un valore presuntivo di euro 133.653,00.2. Il contribuente proponeva ricorso, deducendo: carenza di motivazione emancata indicazione degli elementi essenziali dell’atto impositivo;violazione dell’art. 38, comma 7, del d.p.r. 600/73 e dell’obbligo delcontraddittorio endoprocedimentale; mancanza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza alla base della presunzione; assenza di atto dicessione di azienda, non assimilabile alla cessione della licenza taxi.3. [OSCURATO:PERSONA] di Lazio accoglieva il ricorso peromessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendotrattarsi di accertamento con metodo sintetico. Inoltre, lo scaglione direddito era errato, in quanto trattavasi di redditi soggetti a tassazioneseparata.4. La C.T.R. del Lazio accoglieva invece l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, ritenendo che la plusvalenza non dichiarata a seguito dellacessione della licenza riguardava redditi di impresa e si fondava sugliarticoli 86 e 58 TUIR, non vertendosi pertanto in tema di accertamentosintetico. Non era dunque obbligatoria l’attivazione del contraddittorioendoprocedimentale. Nel merito, riteneva fondato l’accertamento, basatosu studi e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente erain grado di conoscere, escludendo il lamentato difetto di motivazionedell’atto impositivo.5. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Numero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/20267. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente da depositato tempestivamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.7 dello Statuto del contribuente; dell’art. 42, comma 2, del d.p.r. 600/73– violazione di norme di diritto circa l’obbligo di motivazione dell’attoaccertativo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..» il ricorrenteassume che il collegio di secondo grado ha errato a ritenere noninvalidante il difetto di allegazione e specifica riproduzione del contenutodocumenti richiamati nell’avviso di accertamento e per non aver ritenutoche la mancata allegazione o riproduzione del contenuto essenziale deglielementi di valutazione rendessero l’atto annullabile per difetto dimotivazione.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La parte ricorrente riporta il seguente stralcio dell’avviso diaccertamento a pagina 11 dell’odierno ricorso: “L'ufficio analisi e ricercadella direzione regionale del Lazio nell'ambito della propria attivitàinvestigativa ha riscontrato da informazioni assunte presso il Comune diRoma che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito al signor ParmigianiAlessandro nell'anno 2009 la licenza per l'esercizio del servizio di taxi,autorizzazione comunale numero 5217 del 1 agosto 2009. Il corrispettivoconseguito a fronte di tale cessione è stato stimato in euro 133.653,00euro. Per la quantificazione dello stesso si è assunto come base il valore diuna licenza al ribasso nel 2007, pari a 133.653,00 euro. Tale valore èstato determinato dagli esiti di un'indagine condotta in manieraindipendente da docenti dell'Università della Tuscia mediante consegna diun questionario ad un campione di operatori ed a notizie di variaprovenienza (Tribunale di Milano, ufficio del giudice tutelare, procedimentonumero 61664/2001 del 5/11/2001; Agenzia per il controllo e la qualitàNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026dei servizi pubblici locali del Comune di Roma; Annunci di cessioni e diacquisizioni di licenze pubblicate su Internet). L'indagine ha determinatol'andamento del valore delle licenze tenendo conto dell'effetto prodotto sulmercato dall'assegnazione di nuove licenze da parte del Comune di Romanel corso degli anni. Per le annualità diverse dal 2002 il corrispettivo èstato determinato sulla base dell'indice deflatore del PIL del Lazio. Diseguito si rappresenta la tabella con i valori calcolati in base alla sopramenzionata procedura…”.1.3. Ciò posto, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionalesotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine allamotivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena diinammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirnela verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predettoavviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità ènecessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto edalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento» (Cass. 19/04/2013, n.9536; conforme Cass. 28/06/2017, n. 16147, tra le più recenti, Cass. n.37973/2021, Cass. n. e n. 6872/2023, Cass. n. 32130/2024, rese infattispecie analoghe).1.4. In assenza di trascrizione integrale dell’avviso di accertamento, al finedi consentirne la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte, ilcollegio non viene poste nelle condizioni di valutare la congruità delladecisione della C.T.R., che ha escluso il lamentato difetto di motivazione.2.Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per mancanzaassoluta di motivazione o per motivazione apparente, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c », denuncia motivazione meramente apparente,deducendo che nelle controdeduzioni depositate in appello in dataNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/202611.4.2016, aveva riproposto tutti i motivi di impugnazione esposti inprimo grado che trascrive a pagina 24 del ricorso, attinenti al lamentatodifetto di motivazione dell’atto impositivo, all’illegittimità del recupero diuna plusvalenza ove non vi sia prova del pagamento del prezzo, allamancanza di motivazioni ed insussistenza dei presupposti della cessione diazienda, alla non assimilabilità dell’attività di tassista a quella diun’azienda, al mancato accertamento e valutazione dell’attività svolta dalcontribuente, se autonoma o subordinata.2.1 Il motivo è infondato.2.2.Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hannoletto la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola"anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di 'sufficienza' della motivazione". Come più recentemente ribaditodalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture".2.3.Nel caso in esame, a parere del collegio, la motivazione, pur sintetica,soddisfa il parametro del ”minimo costituzionale” con riferimento allaquestione del difetto di motivazione dell’atto impugnato riproposta dallaparte appellata.2.4. Quanto alle altre doglianze, la parte ha erroneamente invocato il viziodi difetto di motivazione anziché quello di omessa pronuncia, trattandosi dimotivi di ricorso assorbiti in primo grado e riproposti in sede di gravame.2.5. In aderenza ai principi già affermati da questa Corte, secondo cui, incaso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economiaprocessuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando lapretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovutoessere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessitàdi ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. 8.10.2014 n. 21257, Cass.28.10.2015 n. 21968, Cass. 12.5.2017 n. 11838), il collegio ritiene ledoglianze infondate in diritto, dovendosi pertanto integrare la motivazionedella sentenza impugnata, non essendo necessari accertamenti in fatto.2.6. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, sulla premessache l’attività di tassista è attività di impresa ex art. 2195, n. 3, cod. civ.(che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto) e dunqueautonoma, si è affermato che in un contesto notoriamente caratterizzatodal numero limitato delle licenze di taxi rilasciate dai Comuni (e lalimitazione può, di certo, determinare l’aumento del valore di quelle giàesistenti, favorendone la commercializzazione), è evidente (salvo la provacontraria da parte del contribuente) che la ‘cessione della licenza’ vengaeffettuata a titolo oneroso, avendo tale bene un valore commerciale dimercato, in quanto bene essenziale e primario nell’ambito del complessodei beni (licenza ed autoveicolo avente i requisiti di legge), organizzati perl’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone. ConclusioniNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026avvalorate dal fatto notorio dell’esistenza di un vero e proprio mercato di‘rivendita’ delle licenze di taxi (Cass. 12/12/2024, n. 32130; Cass.02/02/2018, n. 4945; Cass. 14/07/2017, n. 17476 e Cass. 04/10/2017, n.23143, Cass. n. 6975/2025). Sempre questa Corte ha più volte ritenutoche il trasferimento della licenza taxi (fatto pacifico in causa) èequiparabile ad una cessione di azienda (Cass. 20770/2021). Inparticolare, secondo Cass. n. 23143 del 2017, in tema di avviso diliquidazione per la mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione dilicenza taxi, il tassista va qualificato piccolo imprenditore che svolge«un’attività di trasporto per terra, per acqua e per aria», ai sensi dell’art.2195, primo comma, n. 3, c.c. e la licenza taxi è un bene strumentale dinatura immateriale che finisce col cartolarizzare l’azienda, diventandopresupposto strutturale ed elemento qualificante dell’esercizio dell’attività.3.Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c» lamenta che i giudici di appello non abbianoesaminato il fatto principale e decisivo costituito dalla natura deltrasferimento della licenza n. 5217/2009, che è stato configurato qualecessione di azienda a titolo oneroso in relazione all’attività imprenditorialesvolta dal contribuente (tassista), qualificazione che era stata invececontestata dal contribuente, stante il carattere personale della licenza, lanatura discrezionale del provvedimento di autorizzazione ad esercitarel’attività di tassista, la non configurabilità della licenza quale beneaziendale, la mancanza di allegazione o riproduzione dei criteri diquantificazione.3.1.Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar insede di legittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in sensostorico e normativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specificacircostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenicoNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026rilevante. Non costituiscono, invece, ”fatti“ le questioni giuridiche, leargomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n.25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n.17536/2020, Cass. 22397/2019).3.2.Nel caso di specie le censure sollevate esorbitano dal perimetroapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., non sostanziandosi nelladenuncia della mancata disamina di un fatto storico, principale osecondario, ma di una questione giuridica (la natura dell’atto ditrasferimento della licenza).4. Il ricorso va conclusivamente rigettato.5. Spese secondo soccombenza.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida ineuro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026Il PresidenteNumero registro generale 9120/2017Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 10439/2026Data pubblicazione 21/04/2026([OSCURATO:PERSONA])