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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 07531/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di VENEZIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VENEZIA il 23/7/2021 aveva sostituto l'originaria misura dell'obbligo di presentazione alla P.G con la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

2.1. Abnormità della individuazione effettuato dal Corpo della [OSCURATO:PERSONA] del luogo di presentazione presso la polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] e conseguente assenza di violazione della misura.3.

In data 4 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

2. In data 11 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Al fine di chiarire i profili della questione posta a questa Corte appare opportuno ripercorrere la scansione cronologica di quanto accaduto nella fase cautelare.

In data 31 maggio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione - due volte al giorno - alla polizia giudiziaria, misura da eseguirsi nel luogo di residenza anagrafica.

In data 3 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in relazione al diverso procedimento n. 3909/21 r.g.n.r., ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita presso la casa circondariale di Vicenza.

Il 7 giugno 2021 l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari di Venezia il precedente 31 maggio, quella relativa all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oggetto dell'attuale ricorso, è stata notificata al ricorrente in carcere e nel verbale redatto, in assenza di una residenza anagrafica in territorio nazionale, è stato indicato come luogo di esecuzione il comune di Vedelago, provincia di Treviso, luogo di residenza della sorella del ricorrente.

La misura, considerato lo stato di detenzione che ne rendeva impossibile l'esecuzione, è rimasta sospesa.

In data 9 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ritenuto che le originarie esigenze cautelari si erano attenuate, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora in Veneto.

All'atto della notifica del tale provvedimento, e della conseguente scarcerazione, il ricorrente ha eletto domicilio in Bologna, via Roma n. 17, e la polizia penitenziaria lo ha invitato a presentarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] competente, individuato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

In pari data, cioè il 9 luglio 2021, la difesa ha rappresentato al giudice per le indagini preliminari di Venezia l'incompatibilità esistente tra i due provvedimenti per la quale era impossibile un'esecuzione contemporanea degli stessi e ha, pertanto, richiesto la sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione in Vedelago in provincia di Treviso, con altra misura compatibile con il divieto di dimora in Veneto imposto dall'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Padova.

Il 15 luglio 2021 il giudice, preso pure atto del parere favorevole del pubblico ministero, che aveva ritenuto che fosse impossibile per il ricorrente ottemperare all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha rigettato l'istanza evidenziando che la polizia penitenziaria all'atto della scarcerazione aveva ordinato al ricorrente di presentarsi alla Stazione di [OSCURATO:PERSONA], luogo dove allo stato il Lasri non risultava essersi ancora presentato.

In data 23 luglio 2021 lo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ritenuto che il Lasri avesse violato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura con la custodia cautelare in carcere.

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la difesa rilevando l'incompatibilità fra le due misure cautelari non potendo il Lasri presentarsi due volte al giorno alla polizia giudiziaria di Vedelago, in provincia di Treviso, e contemporaneamente dimorare fuori della regione Veneto.

Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza ora impugnata, ritenuto che l'originaria indicazione della stazione Carabinieri di Vedelago era stata correttamente sostituita dalla polizia penitenziaria con quella della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di rendere compatibili le misure, ha respinto l'impugnazione ritenendo che il Lasri avesse violato la misura disposta nei suoi confronti.

2. Nel ricorso la difesa deduce l'abnormità dell'atto che il quale la polizia penitenziaria ha indicato un nuovo e diverso luogo ove adempiere all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la conseguente assenza di violazione della prescrizione così imposta.

Sul punto, in specifico, nell'atto di impugnazione il ricorrente rileva che il giudice per le indagini preliminari aveva indicato per l'esecuzione della misura il comando di polizia competente per il luogo di residenza anagrafica, poi individuato in sede di notifica in Vedelago, dove vive la sorella del ricorrente.

A fronte di tale indicazione la circostanza che all'atto della scarcerazione per altro procedimento e all'applicazione della misura del divieto di dimora in Veneto, sia stato individuato dalla polizia penitenziaria come luogo di presentazione [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'elezione di domicilio effettuata in Bologna, sarebbe abnorme.

Ciò in quanto tale indicazione non sarebbe contenuta nell'ordinanza e non sarebbe stata disposta dal giudice per le indagini preliminari ma consisterebbe in un mero "ordine" impartito illegittimamente dalla Polizia penitenziaria.

Sotto altro profilo, inoltre, il 3 d'" ricorrente evidenzia che non aveva alcuna possibilità di dimorare a Bologna per poi presentarsi due volte al giorno alla polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA].

3. La doglianza è fondata.

All'atto della scarcerazione la contemporanea esecuzione dei due provvedimenti cautelari era - per quanto detto - materialmente impossibile.

Il divieto di dimora in Veneto, infatti, rendeva in concreto ineseguibile l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria originariamente individuato all'atto della notifica nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Vedelago, in provincia di Treviso.

La circostanza che nel caso di specie la polizia penitenziaria aveva indicato un luogo diverso, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi, d'altro canto, è priva di qualsivoglia rilievo.

L'elezione di domicilio effettuata all'atto della scarcerazione ha efficacia esclusivamente per le notifiche relative agli atti del procedimento per il quale è resa e da questa non può trarsi alcuna diversa e ulteriore conseguenza (Sez. 1, n. 10657 del 02/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231128).

Di conseguenza, una volta che sia stato individuato il comando di polizia giudiziaria presso il quale deve essere adempiuto l'obbligo di presentazione (nella specie: [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Vedelago, in provincia di Treviso) ogni successiva variazione può e deve essere disposta esclusivamente dal giudice, unico soggetto competente ad assumere le determinazioni in ordine alle modalità di esecuzione della misura.

Provvedimento che, peraltro, deve essere specifico sul punto ed espressamente motivato anche in riferimento alle esigenze concrete dell'indagato, tanto che è soggetto a impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 13718 del 03/03/2020, Bevilacqua, Rv. 278758).

4. Pertanto, dev'essere ripristinato lo status quo ante in base al quale l'indagato era sottoposto a due misure cautelari: a) il divieto di dimora nel Veneto; b) l'obbligo di presentazione, per due volte al giorno, presso la Stazione dei Carabinieri del Comune di Vedelago, in provincia di Treviso.

Tuttavia, non essendo alcuna delle due misure in concreto eseguibile in quanto l'esecuzione dell'una comporterebbe la violazione dell'altra e viceversa, l'indagato sarà obbligato ad adempiere la misura più grave (divieto di dimora nel Veneto), con la conseguenza che l'altra misura (obbligo di presentazione) deve ritenersi sospesa e non eseguibile fino a che il g.i.p. di Padova, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga di modificare il luogo di presentazione con un altro che sia compatibile con il divieto di dimora nel Veneto.

5. L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella pronunciata il 23 luglio 2021 e impone l'immediata scarcerazione del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di VENEZIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VENEZIA il 23/7/2021 aveva sostituto l'originaria misura dell'obbligo di presentazione alla P.G con la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Abnormità della individuazione effettuato dal Corpo della [OSCURATO:PERSONA] del luogo di presentazione presso la polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] e conseguente assenza di violazione della misura.3. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2. In data 11 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Al fine di chiarire i profili della questione posta a questa Corte appare opportuno ripercorrere la scansione cronologica di quanto accaduto nella fase cautelare. In data 31 maggio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione - due volte al giorno - alla polizia giudiziaria, misura da eseguirsi nel luogo di residenza anagrafica. In data 3 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in relazione al diverso procedimento n. 3909/21 r.g.n.r., ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita presso la casa circondariale di Vicenza. Il 7 giugno 2021 l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari di Venezia il precedente 31 maggio, quella relativa all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oggetto dell'attuale ricorso, è stata notificata al ricorrente in carcere e nel verbale redatto, in assenza di una residenza anagrafica in territorio nazionale, è stato indicato come luogo di esecuzione il comune di Vedelago, provincia di Treviso, luogo di residenza della sorella del ricorrente. La misura, considerato lo stato di detenzione che ne rendeva impossibile l'esecuzione, è rimasta sospesa. In data 9 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ritenuto che le originarie esigenze cautelari si erano attenuate, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora in Veneto. All'atto della notifica del tale provvedimento, e della conseguente scarcerazione, il ricorrente ha eletto domicilio in Bologna, via Roma n. 17, e la polizia penitenziaria lo ha invitato a presentarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] competente, individuato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. In pari data, cioè il 9 luglio 2021, la difesa ha rappresentato al giudice per le indagini preliminari di Venezia l'incompatibilità esistente tra i due provvedimenti per la quale era impossibile un'esecuzione contemporanea degli stessi e ha, pertanto, richiesto la sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione in Vedelago in provincia di Treviso, con altra misura compatibile con il divieto di dimora in Veneto imposto dall'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Padova. Il 15 luglio 2021 il giudice, preso pure atto del parere favorevole del pubblico ministero, che aveva ritenuto che fosse impossibile per il ricorrente ottemperare all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha rigettato l'istanza evidenziando che la polizia penitenziaria all'atto della scarcerazione aveva ordinato al ricorrente di presentarsi alla Stazione di [OSCURATO:PERSONA], luogo dove allo stato il Lasri non risultava essersi ancora presentato. In data 23 luglio 2021 lo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ritenuto che il Lasri avesse violato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura con la custodia cautelare in carcere. Avverso tale provvedimento ha presentato appello la difesa rilevando l'incompatibilità fra le due misure cautelari non potendo il Lasri presentarsi due volte al giorno alla polizia giudiziaria di Vedelago, in provincia di Treviso, e contemporaneamente dimorare fuori della regione Veneto. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza ora impugnata, ritenuto che l'originaria indicazione della stazione Carabinieri di Vedelago era stata correttamente sostituita dalla polizia penitenziaria con quella della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di rendere compatibili le misure, ha respinto l'impugnazione ritenendo che il Lasri avesse violato la misura disposta nei suoi confronti. 2. Nel ricorso la difesa deduce l'abnormità dell'atto che il quale la polizia penitenziaria ha indicato un nuovo e diverso luogo ove adempiere all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la conseguente assenza di violazione della prescrizione così imposta. Sul punto, in specifico, nell'atto di impugnazione il ricorrente rileva che il giudice per le indagini preliminari aveva indicato per l'esecuzione della misura il comando di polizia competente per il luogo di residenza anagrafica, poi individuato in sede di notifica in Vedelago, dove vive la sorella del ricorrente. A fronte di tale indicazione la circostanza che all'atto della scarcerazione per altro procedimento e all'applicazione della misura del divieto di dimora in Veneto, sia stato individuato dalla polizia penitenziaria come luogo di presentazione [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'elezione di domicilio effettuata in Bologna, sarebbe abnorme. Ciò in quanto tale indicazione non sarebbe contenuta nell'ordinanza e non sarebbe stata disposta dal giudice per le indagini preliminari ma consisterebbe in un mero "ordine" impartito illegittimamente dalla Polizia penitenziaria. Sotto altro profilo, inoltre, il 3 d'" ricorrente evidenzia che non aveva alcuna possibilità di dimorare a Bologna per poi presentarsi due volte al giorno alla polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]. 3. La doglianza è fondata. All'atto della scarcerazione la contemporanea esecuzione dei due provvedimenti cautelari era - per quanto detto - materialmente impossibile. Il divieto di dimora in Veneto, infatti, rendeva in concreto ineseguibile l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria originariamente individuato all'atto della notifica nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Vedelago, in provincia di Treviso. La circostanza che nel caso di specie la polizia penitenziaria aveva indicato un luogo diverso, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi, d'altro canto, è priva di qualsivoglia rilievo. L'elezione di domicilio effettuata all'atto della scarcerazione ha efficacia esclusivamente per le notifiche relative agli atti del procedimento per il quale è resa e da questa non può trarsi alcuna diversa e ulteriore conseguenza (Sez. 1, n. 10657 del 02/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231128). Di conseguenza, una volta che sia stato individuato il comando di polizia giudiziaria presso il quale deve essere adempiuto l'obbligo di presentazione (nella specie: [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Vedelago, in provincia di Treviso) ogni successiva variazione può e deve essere disposta esclusivamente dal giudice, unico soggetto competente ad assumere le determinazioni in ordine alle modalità di esecuzione della misura. Provvedimento che, peraltro, deve essere specifico sul punto ed espressamente motivato anche in riferimento alle esigenze concrete dell'indagato, tanto che è soggetto a impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 13718 del 03/03/2020, Bevilacqua, Rv. 278758). 4. Pertanto, dev'essere ripristinato lo status quo ante in base al quale l'indagato era sottoposto a due misure cautelari: a) il divieto di dimora nel Veneto; b) l'obbligo di presentazione, per due volte al giorno, presso la Stazione dei Carabinieri del Comune di Vedelago, in provincia di Treviso. Tuttavia, non essendo alcuna delle due misure in concreto eseguibile in quanto l'esecuzione dell'una comporterebbe la violazione dell'altra e viceversa, l'indagato sarà obbligato ad adempiere la misura più grave (divieto di dimora nel Veneto), con la conseguenza che l'altra misura (obbligo di presentazione) deve ritenersi sospesa e non eseguibile fino a che il g.i.p. di Padova, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga di modificare il luogo di presentazione con un altro che sia compatibile con il divieto di dimora nel Veneto. 5. L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella pronunciata il 23 luglio 2021 e impone l'immediata scarcerazione del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per
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