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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 luglio 1992

Cassazione n. 16309/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: il Procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per il rigetto del ricorso.

E presente l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Como in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7/10/2025, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Como con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, è stato condannato alla pena di euro 5.700,00 di ammenda, così convertita l'originaria pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.

Dopo ampia premessa, riguardante i fatti di causa e la vicenda processuale che occupa, ha articolato i seguenti motivi di doglianza.

I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 568, comma 5 ( e 593, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.; nullità della sentenza impugnata per difetto di competenza funzionale della Corte d'appello.

La difesa si duole della decisione della Corte d'appello, che, pur resasi conto dell'inappellabilità della sentenza, ha affrontato nel merito le questioni proposte con l'impugnazione, confermando la pronuncia di condanna emessa dal primo giudice, senza dichiararsi incompetente a decidere.

L'inosservanza delle norme sulla competenza funzionale determina una nullità d'ordine generale assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

In ogni caso, osserva, i motivi di appello proposti contemplavano argomentazioni integranti anche motivi di legittimità, avendo l'imputato censurato il metodo di apprezzamento della prova e !a tenuta del ragionamento probatorio adottato dal Tribunale di Como, oltre che la stessa tenuta logica della decisione e la compatibilità della relativa motivazione con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

II) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 2700 cod. civ.; vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento del concetto di fede privilegiata applicato ad un giudizio percettivo di identificazione.

La sentenza di appello deve essere censurata per l'errata interpretazione del concetto di fede privilegiata attribuito al riconoscimento dell'imputato contenuto nell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] a firma del [OSCURATO:PERSONA].

Polito.

La tesi 2giuridica sostenuta dalla Corte Territoriale - peraltro già adombrata dal primo giudice - che ha ritenuto sindacabile soltanto con la "querela di falso" l'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], distorce radicalmente la portata applicativa dell'art. 2700 del codice civile, svuotando di significato il principio del libero convincimento del giudice.

Detta annotazione conteneva l'identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo "FIAT 600" al momento del sinistro, operata dal [OSCURATO:PERSONA].

Polito dopo la visione di immagini tratte da una videoripresa.

La Corte di appello afferma erroneamente che il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria - anche nella parte in cui è riportato il riconoscimento - faccia fede fino a querela di falso, trattandosi di atto pubblico formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Partendo da tale erroneo presupposto, attribuiscono pieno valore probatorio all'annotazione in parola, anche nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA].

Polito afferma di avere riconosciuto con certezza l'imputato quale conducente della "FIAT 600" ripreso dalla telecamera.

La iorte di merito ha aggiunto che,se l'imputato e il suo difensore avessero voluto mettere in dubbio l'individuazione effettuata dall'operante, non avrebbero dovuto optare per il giudizio abbreviato, così attribuendo valore di prova piena all'annotazione di [OSCURATO:PERSONA].

Recependo in modo acritico riconoscimento dell'imputato trasfuso nell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], è stato conferito valore di prova legale ad un'identificazione fisionomica che non poggia su alcun dato morfologico certo dell'imputato (ad es. altezza, capelli, tatuaggi, segni particolari etc.).

L'individuazione, infatti, è fondata su una generica corrispondenza dell'abbigliamento, sicchè è facile ritenere che possa essere stata frutto di una suggestione.

L'identificazione di una persona attraverso la visione differita di riprese video effettuate da terzi costituisce un'operazione intellettuale di comparazione e interpretazione. [OSCURATO:PERSONA].

Polito non ha assistito al sinistro delle ore 20:56, essendo giunto sul posto soltanto alle ore 22:30, quando ha visto per la prima volta l'imputato, per poi recarsi a guardare un video registrato un'ora e mezza prima.

Il riconoscimento effettuato non ha ad oggetto un "fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale", ma un'opinione investigativa, esposta ad errore umano, condizionata dalla quaiità delle immagini e dalla soggettività dell'osservatore.

III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione ali'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento dei dati tecnici risultanti dallo 3scontrino dell'etilometro con riferimento alla curva di assorbimento alcolemico (c.d. curva di [OSCURATO:PERSONA]).

La sentenza di appello è viziata nel punto in cui conferma la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ignorando il dato scientifico della fase ascendente dell'alcolemia emergente dalle prove strumentali.

I Giudici di merito hanno totalmente obliterato i postulati della scienza, in particolare della c.d. curva di [OSCURATO:PERSONA], la quale descrive l'andamento del tasso aicolemico nel tempo attraverso tre fasi distinte: assorbimento, picco ed eliminazione. è dato certo che il tasso dell'imputato rilevato alla seconda prova (pari a 1,78 gr/I alle ore 21.56) fosse superiore a quello registrato alla prima prova (pari a 1,68 gril alle ore 22.08).

Poiché nel caso di specie i due test strumentali hanno registrato un valore crescente, è scientificamente certo che in quel momento l'imputato si trovasse ancora nella fase di assorbimento dell'alcool.

Per le leggi della fisiologia umana, al momento della guida (avvenuta circa un'ora prima del test strumentale), la concentrazione di alcd1 nel sangue dell'imputato era necessariamente inferiore rispetto a quella rilevata dagli operanti.

L'incertezza sulla soglia effettiva ai momento del sinistro, in ossequio ai principi di iegalità e colpevolezza, avrebbe imposto, quanto meno, la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, letto b), cod. strada.

IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.; vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett, e)l cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, nonché per omessa valutazione di elementi decisivi relativi allo stato emotivo dell'imputato Si censura la sentenza impugnata laddove ha negato il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., operando una valutazione parziale e decontestuaiizzata della condotta.

3. Il Procuratore Generale presso la torte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa ha depositato una memoria conclusiva ed una memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G., insistendo nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

All'odierna udienza il difensore presente ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di riconoscere la propria incompetenza funzionale a decidere, convertendo l'appello in ricorso per cassazione, è viziato da carenza d'interesse.

Come illustrato nella parte in fatto, la difesa ha proposto appello avverso una sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.).

Secondo orientamento rimasto insuperato in sede di legittimità, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche in sostituzione della pena dell'arresto, come verificatosi nel caso che occupa [da ultimo, Sez. 4, n. 24882 dei 29/04/2025, Gerace, Rv. 288421:"In terna di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, in ragione dei disposto deirart. 593, comma 3, cod. proc. pen., come noveilato dali'art. 34, comma 1, lett. a), digs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. iegge 24 novembre 1981, n. 6891.

La Corte di merito avrebbe dovuto, pertanto, limitarsi a qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, come imposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Pacifico, infatti, è l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravarne diverso da quello legislativamente prescritto, i giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente (da ultimo: Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 - 02).

La prima censura, pur fondata sotto il profilo appena detto, è, tuttavia, egualmente inammissibile per carenza d'interesse, come anticipato nell'incipit.

I! ricorrente, infatti, non ha alcun interesse a fare valere fatto che il giudice di appello si sia pronunciato sul gravarne: avendo la parte ottenuto una pronuncia nel merito della Corte d'appello ed avendo promosso ricorso per cessazione avverso la pronuncia di appello, ha di fatto beneficiato di tre gradi di giudizio, ottenendo il risultato favorevoie di un vaglio di merito e di legittimità su tutte le questioni proposte. 5L'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale che si risolva in un pregiudizio derivante da una decisione giudiziale: attraverso l'esercizio dei diritto di impugnazione la parte deve mirare a conseguire un'utilità.

Al riguardo, si è precisato che: "L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino ai momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione" (così, in motivazione, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj).

Sul tema erano anche intervenute le Sezioni Unite Gioia, che, sia pure in tema di patteggiamento, in un caso di violazione delle regole sulla competenza funzionale da parte del giudice che aveva emesso la sentenza, hanno ritenuto che la parte non avesse alcun interesse ad impugnare (cfr. Sez.

U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982, così massimata:"In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., poichè la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e !a sua conseguente rilevabilità di ufficio").

Il ricorso, peraltro, è del tutto manchevole di una specifica indicazione dell'utilità concreta e attuale perseguita con il primo motivo di doglianza. non è dato individuare, neppure alla stregua della prospettazione difensiva, quale pregiudizio possa essere derivato all'imputato dai fatto che la Corte d'appello abbia esaminato i motivi di gravame, avendo avuto la parte accesso al ricorso per cassazione, con cui ha impugnato detta sentenza.

2. Gli ulteriori motivi di doglianza sono parimenti inammissibili.

Il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pem e della violazione dell'art. 2700 cod. civ., con particolare riferimento all':dentific.azione dell'imputato, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, sollecita una diversa ricostruzione del fatto e valutazione delle prove esaminate nelle sentenze di merito. 6Il fatto che la Corte d'appello, in un passaggio motivazionale, affermi erroneamente che ii riconoscimento effettuato dall'operante di [OSCURATO:PERSONA] faccia fede fino a querela di falso, non vale a disarticolare l'intera motivazione, nella quale è invece sostenuta, con argomentare logico, l'attendibilità dell'individuazione operata dal [OSCURATO:PERSONA].

Polito.

I giudici, infatti, non si sono limitati a recepire in modo automatico ed acritico il riconoscimento trasfuso nell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], ma hanno preso diretta cognizione del filmato, apprezzando la chiarezza delle immagini; hanno confrontato dette immagini con la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA] ed hanno richiamato le stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva ammesso di essersi trovato sul posto e di avere spostato la vettura incidentata [cfr. pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata: "Vieppiù, la Corte ha proceduto direttamente alla visione del filmato acquisito agli atti - così come peraltro aveva già fatto il giudice di primo grado, dandone atto in sentenza -constatando che le immagini delle videoriprese sono chiare e consentono di affermare che il soggetto sceso dalla Fiat 600 subito dopo l'investimento dei veicoli in sosta è lo stesso uomo che è stato raggiunto dalla donna alla guida del secondo veicolo (identificata dall'operante nella madre dell'imputato) e che ha spinto l'autovettura incidentata a bordo strada per toglierla dal centro della carreggiata, condotta che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito a se stesso, in tal modo riscontrando quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA].

Polito e di fatto ammettendo la correttezza della sua identificazionel.

La Corte territoriale, pur attribuendo erroneamente valore probatorio di atto fidefacente all'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto comunque a valutare l'affidabilità del riconoscimento, avvalendosi di ulteriori risultanze probatorie, di cui ha dato conto in sentenza in modo puntuale e iogico.

Con ciò a Corte di merito si è attenuta ai principi di diritto stabiliti in questa sede, in base ai quali "Il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sui luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito" (Sez. 2 n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).

3. li terzo motivo di ricorso, riguardante i dubbi prospettati dalla difesa sull'affidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico, oltre ad essere reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese nei gradi di merito, è palesemente versato in fatto e diretto a sollecitare una non consentita rivisitazione delle emergenze probatorie. 7In base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento (ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659).

La prospettazione difensiva secondo la quale, all'atto della guida, il tasso alcolemico del conducente, in base alla curva di [OSCURATO:PERSONA], fosse da ritenersi di gran lunga inferiore a quello rilevato, contrasta con i principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità.

Questa Corte ha già ribadito, in diverse pronunce, come non possa costituire valida prova dell'inaffidabilità del risultato dell'alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto.

Si è invero affermato come le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscano dati determinabili aprioristicamente e validi per la generalità dei casi, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di previsione (cfr. !e motivazioni delle seguenti decisioni, non massimate: Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, Cavallini; Sez. 4, n. 45211 dei 13/09/2018, Tomadini; Sez. 4, n. 38382 del 21/05/2019; Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019).

4. I profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatto, per modalità di realizzazione della condotta, e la negativa personalità dell'imputato, che annovera diversi precedenti penali, anche di sicuro allarme sociale.

E' d'uopo rilevare come la giustificazione prodotta soddisfi i criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevoie o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue alla deciaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremilalfin favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella L Lt; 8determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: il Procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per il rigetto del ricorso. E presente l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Como in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7/10/2025, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Como con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, è stato condannato alla pena di euro 5.700,00 di ammenda, così convertita l'originaria pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore. Dopo ampia premessa, riguardante i fatti di causa e la vicenda processuale che occupa, ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 568, comma 5 ( e 593, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.; nullità della sentenza impugnata per difetto di competenza funzionale della Corte d'appello. La difesa si duole della decisione della Corte d'appello, che, pur resasi conto dell'inappellabilità della sentenza, ha affrontato nel merito le questioni proposte con l'impugnazione, confermando la pronuncia di condanna emessa dal primo giudice, senza dichiararsi incompetente a decidere. L'inosservanza delle norme sulla competenza funzionale determina una nullità d'ordine generale assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. In ogni caso, osserva, i motivi di appello proposti contemplavano argomentazioni integranti anche motivi di legittimità, avendo l'imputato censurato il metodo di apprezzamento della prova e !a tenuta del ragionamento probatorio adottato dal Tribunale di Como, oltre che la stessa tenuta logica della decisione e la compatibilità della relativa motivazione con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. II) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 2700 cod. civ.; vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento del concetto di fede privilegiata applicato ad un giudizio percettivo di identificazione. La sentenza di appello deve essere censurata per l'errata interpretazione del concetto di fede privilegiata attribuito al riconoscimento dell'imputato contenuto nell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] a firma del [OSCURATO:PERSONA]. Polito. La tesi 2giuridica sostenuta dalla Corte Territoriale - peraltro già adombrata dal primo giudice - che ha ritenuto sindacabile soltanto con la "querela di falso" l'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], distorce radicalmente la portata applicativa dell'art. 2700 del codice civile, svuotando di significato il principio del libero convincimento del giudice. Detta annotazione conteneva l'identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo "FIAT 600" al momento del sinistro, operata dal [OSCURATO:PERSONA]. Polito dopo la visione di immagini tratte da una videoripresa. La Corte di appello afferma erroneamente che il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria - anche nella parte in cui è riportato il riconoscimento - faccia fede fino a querela di falso, trattandosi di atto pubblico formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Partendo da tale erroneo presupposto, attribuiscono pieno valore probatorio all'annotazione in parola, anche nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA]. Polito afferma di avere riconosciuto con certezza l'imputato quale conducente della "FIAT 600" ripreso dalla telecamera. La iorte di merito ha aggiunto che,se l'imputato e il suo difensore avessero voluto mettere in dubbio l'individuazione effettuata dall'operante, non avrebbero dovuto optare per il giudizio abbreviato, così attribuendo valore di prova piena all'annotazione di [OSCURATO:PERSONA]. Recependo in modo acritico riconoscimento dell'imputato trasfuso nell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], è stato conferito valore di prova legale ad un'identificazione fisionomica che non poggia su alcun dato morfologico certo dell'imputato (ad es. altezza, capelli, tatuaggi, segni particolari etc.). L'individuazione, infatti, è fondata su una generica corrispondenza dell'abbigliamento, sicchè è facile ritenere che possa essere stata frutto di una suggestione. L'identificazione di una persona attraverso la visione differita di riprese video effettuate da terzi costituisce un'operazione intellettuale di comparazione e interpretazione. [OSCURATO:PERSONA]. Polito non ha assistito al sinistro delle ore 20:56, essendo giunto sul posto soltanto alle ore 22:30, quando ha visto per la prima volta l'imputato, per poi recarsi a guardare un video registrato un'ora e mezza prima. Il riconoscimento effettuato non ha ad oggetto un "fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale", ma un'opinione investigativa, esposta ad errore umano, condizionata dalla quaiità delle immagini e dalla soggettività dell'osservatore. III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione ali'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento dei dati tecnici risultanti dallo 3scontrino dell'etilometro con riferimento alla curva di assorbimento alcolemico (c.d. curva di [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza di appello è viziata nel punto in cui conferma la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ignorando il dato scientifico della fase ascendente dell'alcolemia emergente dalle prove strumentali. I Giudici di merito hanno totalmente obliterato i postulati della scienza, in particolare della c.d. curva di [OSCURATO:PERSONA], la quale descrive l'andamento del tasso aicolemico nel tempo attraverso tre fasi distinte: assorbimento, picco ed eliminazione. è dato certo che il tasso dell'imputato rilevato alla seconda prova (pari a 1,78 gr/I alle ore 21.56) fosse superiore a quello registrato alla prima prova (pari a 1,68 gril alle ore 22.08). Poiché nel caso di specie i due test strumentali hanno registrato un valore crescente, è scientificamente certo che in quel momento l'imputato si trovasse ancora nella fase di assorbimento dell'alcool. Per le leggi della fisiologia umana, al momento della guida (avvenuta circa un'ora prima del test strumentale), la concentrazione di alcd1 nel sangue dell'imputato era necessariamente inferiore rispetto a quella rilevata dagli operanti. L'incertezza sulla soglia effettiva ai momento del sinistro, in ossequio ai principi di iegalità e colpevolezza, avrebbe imposto, quanto meno, la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, letto b), cod. strada. IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.; vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett, e)l cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, nonché per omessa valutazione di elementi decisivi relativi allo stato emotivo dell'imputato Si censura la sentenza impugnata laddove ha negato il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., operando una valutazione parziale e decontestuaiizzata della condotta. 3. Il Procuratore Generale presso la torte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato una memoria conclusiva ed una memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G., insistendo nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. All'odierna udienza il difensore presente ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di riconoscere la propria incompetenza funzionale a decidere, convertendo l'appello in ricorso per cassazione, è viziato da carenza d'interesse. Come illustrato nella parte in fatto, la difesa ha proposto appello avverso una sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.). Secondo orientamento rimasto insuperato in sede di legittimità, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche in sostituzione della pena dell'arresto, come verificatosi nel caso che occupa [da ultimo, Sez. 4, n. 24882 dei 29/04/2025, Gerace, Rv. 288421:"In terna di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, in ragione dei disposto deirart. 593, comma 3, cod. proc. pen., come noveilato dali'art. 34, comma 1, lett. a), digs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. iegge 24 novembre 1981, n. 6891. La Corte di merito avrebbe dovuto, pertanto, limitarsi a qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, come imposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Pacifico, infatti, è l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravarne diverso da quello legislativamente prescritto, i giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente (da ultimo: Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 - 02). La prima censura, pur fondata sotto il profilo appena detto, è, tuttavia, egualmente inammissibile per carenza d'interesse, come anticipato nell'incipit. I! ricorrente, infatti, non ha alcun interesse a fare valere fatto che il giudice di appello si sia pronunciato sul gravarne: avendo la parte ottenuto una pronuncia nel merito della Corte d'appello ed avendo promosso ricorso per cessazione avverso la pronuncia di appello, ha di fatto beneficiato di tre gradi di giudizio, ottenendo il risultato favorevoie di un vaglio di merito e di legittimità su tutte le questioni proposte. 5L'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale che si risolva in un pregiudizio derivante da una decisione giudiziale: attraverso l'esercizio dei diritto di impugnazione la parte deve mirare a conseguire un'utilità. Al riguardo, si è precisato che: "L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino ai momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione" (così, in motivazione, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj). Sul tema erano anche intervenute le Sezioni Unite Gioia, che, sia pure in tema di patteggiamento, in un caso di violazione delle regole sulla competenza funzionale da parte del giudice che aveva emesso la sentenza, hanno ritenuto che la parte non avesse alcun interesse ad impugnare (cfr. Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982, così massimata:"In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., poichè la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e !a sua conseguente rilevabilità di ufficio"). Il ricorso, peraltro, è del tutto manchevole di una specifica indicazione dell'utilità concreta e attuale perseguita con il primo motivo di doglianza. non è dato individuare, neppure alla stregua della prospettazione difensiva, quale pregiudizio possa essere derivato all'imputato dai fatto che la Corte d'appello abbia esaminato i motivi di gravame, avendo avuto la parte accesso al ricorso per cassazione, con cui ha impugnato detta sentenza. 2. Gli ulteriori motivi di doglianza sono parimenti inammissibili. Il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pem e della violazione dell'art. 2700 cod. civ., con particolare riferimento all':dentific.azione dell'imputato, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, sollecita una diversa ricostruzione del fatto e valutazione delle prove esaminate nelle sentenze di merito. 6Il fatto che la Corte d'appello, in un passaggio motivazionale, affermi erroneamente che ii riconoscimento effettuato dall'operante di [OSCURATO:PERSONA] faccia fede fino a querela di falso, non vale a disarticolare l'intera motivazione, nella quale è invece sostenuta, con argomentare logico, l'attendibilità dell'individuazione operata dal [OSCURATO:PERSONA]. Polito. I giudici, infatti, non si sono limitati a recepire in modo automatico ed acritico il riconoscimento trasfuso nell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], ma hanno preso diretta cognizione del filmato, apprezzando la chiarezza delle immagini; hanno confrontato dette immagini con la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA] ed hanno richiamato le stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva ammesso di essersi trovato sul posto e di avere spostato la vettura incidentata [cfr. pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata: "Vieppiù, la Corte ha proceduto direttamente alla visione del filmato acquisito agli atti - così come peraltro aveva già fatto il giudice di primo grado, dandone atto in sentenza -constatando che le immagini delle videoriprese sono chiare e consentono di affermare che il soggetto sceso dalla Fiat 600 subito dopo l'investimento dei veicoli in sosta è lo stesso uomo che è stato raggiunto dalla donna alla guida del secondo veicolo (identificata dall'operante nella madre dell'imputato) e che ha spinto l'autovettura incidentata a bordo strada per toglierla dal centro della carreggiata, condotta che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito a se stesso, in tal modo riscontrando quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA]. Polito e di fatto ammettendo la correttezza della sua identificazionel. La Corte territoriale, pur attribuendo erroneamente valore probatorio di atto fidefacente all'annotazione di [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto comunque a valutare l'affidabilità del riconoscimento, avvalendosi di ulteriori risultanze probatorie, di cui ha dato conto in sentenza in modo puntuale e iogico. Con ciò a Corte di merito si è attenuta ai principi di diritto stabiliti in questa sede, in base ai quali "Il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sui luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito" (Sez. 2 n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013). 3. li terzo motivo di ricorso, riguardante i dubbi prospettati dalla difesa sull'affidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico, oltre ad essere reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese nei gradi di merito, è palesemente versato in fatto e diretto a sollecitare una non consentita rivisitazione delle emergenze probatorie. 7In base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento (ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659). La prospettazione difensiva secondo la quale, all'atto della guida, il tasso alcolemico del conducente, in base alla curva di [OSCURATO:PERSONA], fosse da ritenersi di gran lunga inferiore a quello rilevato, contrasta con i principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità. Questa Corte ha già ribadito, in diverse pronunce, come non possa costituire valida prova dell'inaffidabilità del risultato dell'alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto. Si è invero affermato come le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscano dati determinabili aprioristicamente e validi per la generalità dei casi, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di previsione (cfr. !e motivazioni delle seguenti decisioni, non massimate: Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, Cavallini; Sez. 4, n. 45211 dei 13/09/2018, Tomadini; Sez. 4, n. 38382 del 21/05/2019; Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019). 4. I profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatto, per modalità di realizzazione della condotta, e la negativa personalità dell'imputato, che annovera diversi precedenti penali, anche di sicuro allarme sociale. E' d'uopo rilevare come la giustificazione prodotta soddisfi i criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevoie o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla deciaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremilalfin favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella L Lt; 8determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris