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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34193/2026

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MA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6184/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è inammissibile perché deduce - invero in modo generico - l'insussistenza del dolo specifico per assenza di finalizzazione della condotta ad impedire il compimento di un atto di ufficio; il motivo non si confronta con la sentenza di secondo grado (pag. 3) e quella conforme di primo grado (pag. 2-5), che osservano che [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a frapporsi tra gli operanti e l'amico Essalhi, ma ha usato anche violenza (spintoni) verso i pubblici ufficiali, mentre costoro stavano provando a riportare la calma all'interno del Pronto soccorso all'interno del quale il ricorrente e l'amico stavano tenendo comportamenti molesti (essendo tale attività un atto d'ufficio dei pubblici ufficiali, quali operatori di pubblica sicurezza); (ii) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800); nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata ha valutato l'entità del turbamento arrecato all'atto di ufficio e alla sfera di libertà morale dei pubblici ufficiali offre una motivazione adeguata a spiegare le ragioni dell'aumento di pena, contenuto in quindici giorni di reclusione per il reato satellite; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Di P.Q.MDE OSirAT Pik, 1, [OSCURATO:PERSONA]. ;,..

7. :7•':i :'• ì ! .56- ,7i,::• , JE- 'k•'., •23 SET 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6184/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è inammissibile perché deduce - invero in modo generico - l'insussistenza del dolo specifico per assenza di finalizzazione della condotta ad impedire il compimento di un atto di ufficio; il motivo non si confronta con la sentenza di secondo grado (pag. 3) e quella conforme di primo grado (pag. 2-5), che osservano che [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a frapporsi tra gli operanti e l'amico Essalhi, ma ha usato anche violenza (spintoni) verso i pubblici ufficiali, mentre costoro stavano provando a riportare la calma all'interno del Pronto soccorso all'interno del quale il ricorrente e l'amico stavano tenendo comportamenti molesti (essendo tale attività un atto d'ufficio dei pubblici ufficiali, quali operatori di pubblica sicurezza); (ii) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800); nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata ha valutato l'entità del turbamento arrecato all'atto di ufficio e alla sfera di libertà morale dei pubblici ufficiali offre una motivazione adeguata a spiegare le ragioni dell'aumento di pena, contenuto in quindici giorni di reclusione per il reato satellite; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Di P.Q.MDE OSirAT Pik, 1, [OSCURATO:PERSONA]. ;,.. 7. :7•':i :'• ì ! .56- ,7i,::• , JE- 'k•'., •23 SET 2026
Sentenza Cassazione n. 34193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris