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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 34730/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 18/02/2026, la Corte di appello di Messina, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzatada [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiedeva il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra le sentenze meglio specificati sub a), b), c) e d) delprovvedimento impugnato.Il giudice dell’esecuzione ha ricordato che con ordinanza in data 12/02/2025la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra ifatti oggetto delle sentenze sub a) e c) e che con altra precedente ordinanza indata 24/08/2020 il Tribunale di Messina aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub b) e d), in ciascuna delle dueordinanze procedendo alla rideterminazione delle pene complessive per irispettivi fatti oggetto dei due ravvisati disegni criminosi.Ha poi affermato che nell’istanza esitata con ordinanza in data 24/08/2020del Tribunale di Messina era stato richiesto il beneficio della continuazione tra seisentenze, tra le quali le quattro riportate sub a), b), c) e d), e che in quelprovvedimento era stata già valutata la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i fatti oggetto delle sentenze sub b) e d) ed era stataespressamente esclusa per gli altri fatti tra i quali quello oggetto delle sentenzesub a) e d).Ha, pertanto, ritenuto che la richiesta costituisse mera riproposizione diistanza già rigettata.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di SalvatoreCavò, che con unico articolato motivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata denunciando i vizi di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc. pen. per erronea applicazione della legge penale processuale, in particolaredell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e per la conseguente contraddittorietàdella motivazione.Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto l’istanza meramente ripropositiva dialtra precedente, senza tenere conto dei gli elementi nuovi non valorizzati osopravvenuti, che erano stati sottoposti dall’odierno ricorrente non solo conl’istanza ma anche con successiva memoria depositata in data 16/02/2026, i cuiargomenti, volti ad escludere la sussistenza dei presupposti per la declaratoria diinammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non erano stati esaminatinella motivazione del provvedimento.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.Con successiva memoria di replica il difensore ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato o in subordine l’accoglimento dellarichiesta del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Ai fini del presente giudizio, nel quale il provvedimento impugnato si èpronunciato su un’istanza di continuazione tra i medesimi fatti reato oggetto diprecedente analoga istanza e di conseguente ordinanza di rigetto del giudicedell’esecuzione, passata in giudicato, soccorre la giurisprudenza di legittimità checon costanza e sin da epoca risalente ha fissato il seguente principio: «quando ilprovvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questionicontingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce sudeterminate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto adimpugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta chesia decorso il termine per l'impugnazione o questa sia stata respinta; larevocabilità di una ordinanza è dunque correlata alla situazione giuridica su cui ilprovvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il caratteredella definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito delprocedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazione considerataimpedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi cheincidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione perun nuovo incidente di esecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994,Confl. comp. in proc. p.c. e Sessa, Rv. 196317 - 01).Sicchè «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenutoformalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum"non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovveropreesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n.29983 del 31/05/2013, P.G. in proc.

Bellin, Rv. 256406 – 01).La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad unanuova valutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" sirealizza quando «si prospettino elementi che, riguardati per il loro significatosostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essereeffettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi difatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto divalutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014,Iacomino, Rv. 261394 – 01).In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc.pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanzache costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 -01).E così è stato escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere lapreclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamentogiurisprudenziale diverso da quello al quale aveva aderito la precedenteordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Cat, Rv.243810 - 01).Invece in fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplinadel reato continuato che, rispetto alla precedente, riguardava una ulteriorecondanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituivail collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza, l’esito del precedente giudizio diesecuzione non è stato ritenuto preclusivo di una nuova valutazione (Sez. 1, n.4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).Ma la Suprema Corte ha anche annullato il provvedimento con il quale ilgiudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalladifesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedentedecisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione delladisciplina del reato continuato (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017,Crescenza, Rv. 269841 - 01).

Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenzacon riguardo alle istanze che contengano la prospettazione di fatti o questionigiuridiche ulteriori, ancorché preesistenti alla precedente decisione (così Sez. 1,n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 – 01, D.; e più in generale suipresupposti del giudicato nell’incidente di esecuzione cfr. Sez. 1, n. 16200 del24/04/2026, Rv. 289887 – 01, Pmt c/ Halla, che richiama Sez.

U, n. 4460 del1994, Rv. 196889-01).Da ciò può concludersi che anche quando l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto dellestesse sentenze, il giudice dell’esecuzione è tenuto a procedere ad una nuovavalutazione solo se nell’ambito del nuovo procedimento da essa introdottovengono prospettati elementi, fatti o questioni nuove non valutate nellaprecedente decisione e astrattamente rilevanti per una rivalutazione complessivadella richiesta.Il giudice ne dovrà verificare l’effettiva novità e, in caso positivo, dovràmotivare specificamente su di esse.La preclusione non potrà dirsi venuta meno quando invece l’istanza si basasugli stessi dati e sulle medesime prospettazioni solo diversamente argomentate,non potendosi considerare elemento di novità una diversa modulazione dialetticadella tesi che aveva sorretto la precedente istanza di riconoscimento delmedesimo disegno criminoso e che era stata già ritenuta infondata conprovvedimento passato in giudicato.3.

Nel corso del procedimento di esecuzione conclusosi con il provvedimentoimpugnato, la Corte di appello di Messina aveva sollevato la questione dellapreclusione derivante dal precedente pronunciamento di altro giudicedell’esecuzione sui medesimi fatti e aveva invitato le parti ad interloquire.All’odierno ricorrente erano state, pertanto, prospettate le ragioni per lequali la sua istanza potesse considerarsi meramente reiterativa e gli era statoconsentito di interloquire sul punto.

E difatti la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva depositatouna memoria in data 16/02/2026, con la quale aveva sostenuto di poter offrireelementi nuovi sviluppando argomenti, che sono ora anche riportati e ripropostinel ricorso per cassazione e che sostanzialmente si risolvono nella valorizzazionedi tutti gli elementi in comune tra i quattro titoli e sulla «proprietà transitiva dellacontinuazione», che si dovrebbe fare derivare dall’ordinanza della Corte diappello di Messina in data 12/02/2025 relativa al riconoscimento dellacontinuazione tra le sentenze sub a) e sub c).Sebbene nel provvedimento impugnato non si fa alcun riferimento allamemoria depositata nel corso dell’incidente di esecuzione, appare evidente dallapur succinta motivazione del provvedimento impugnato che, a seguito delcontraddittorio stimolato tra le parti, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto chenon fosse emerso alcun elemento di novità, tali non considerando quelli dedotticon la memoria.E d’altronde che il riferimento alla proprietà transitiva della continuazionerisultasse un mero rivestimento argomentativo alla riproposizione di unarichiesta già respinta, la Corte territoriale lo ha esplicitato sottolineando che,seppure tra i fatti di cui alle sentenze sub a) e sub c), tra loro, è stato ravvisatoin un successivo provvedimento il vincolo ex art. 81 cod. pen., l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era già espressa escludendo che il vincolo ex art. 81 cod. pen.ravvisato tra i fatti sub b) e sub d) non potesse ricomprendere né i fatti di cuialla sentenza sub a) né i fatti di cui alla sentenza sub c).3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 18/02/2026, la Corte di appello di Messina, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzatada [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiedeva il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra le sentenze meglio specificati sub a), b), c) e d) delprovvedimento impugnato.Il giudice dell’esecuzione ha ricordato che con ordinanza in data 12/02/2025la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra ifatti oggetto delle sentenze sub a) e c) e che con altra precedente ordinanza indata 24/08/2020 il Tribunale di Messina aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub b) e d), in ciascuna delle dueordinanze procedendo alla rideterminazione delle pene complessive per irispettivi fatti oggetto dei due ravvisati disegni criminosi.Ha poi affermato che nell’istanza esitata con ordinanza in data 24/08/2020del Tribunale di Messina era stato richiesto il beneficio della continuazione tra seisentenze, tra le quali le quattro riportate sub a), b), c) e d), e che in quelprovvedimento era stata già valutata la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i fatti oggetto delle sentenze sub b) e d) ed era stataespressamente esclusa per gli altri fatti tra i quali quello oggetto delle sentenzesub a) e d).Ha, pertanto, ritenuto che la richiesta costituisse mera riproposizione diistanza già rigettata.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di SalvatoreCavò, che con unico articolato motivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata denunciando i vizi di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc. pen. per erronea applicazione della legge penale processuale, in particolaredell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e per la conseguente contraddittorietàdella motivazione.Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto l’istanza meramente ripropositiva dialtra precedente, senza tenere conto dei gli elementi nuovi non valorizzati osopravvenuti, che erano stati sottoposti dall’odierno ricorrente non solo conl’istanza ma anche con successiva memoria depositata in data 16/02/2026, i cuiargomenti, volti ad escludere la sussistenza dei presupposti per la declaratoria diinammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non erano stati esaminatinella motivazione del provvedimento.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.Con successiva memoria di replica il difensore ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato o in subordine l’accoglimento dellarichiesta del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai fini del presente giudizio, nel quale il provvedimento impugnato si èpronunciato su un’istanza di continuazione tra i medesimi fatti reato oggetto diprecedente analoga istanza e di conseguente ordinanza di rigetto del giudicedell’esecuzione, passata in giudicato, soccorre la giurisprudenza di legittimità checon costanza e sin da epoca risalente ha fissato il seguente principio: «quando ilprovvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questionicontingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce sudeterminate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto adimpugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta chesia decorso il termine per l'impugnazione o questa sia stata respinta; larevocabilità di una ordinanza è dunque correlata alla situazione giuridica su cui ilprovvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il caratteredella definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito delprocedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazione considerataimpedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi cheincidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione perun nuovo incidente di esecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994,Confl. comp. in proc. p.c. e Sessa, Rv. 196317 - 01).Sicchè «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenutoformalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum"non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovveropreesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n.29983 del 31/05/2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406 – 01).La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad unanuova valutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" sirealizza quando «si prospettino elementi che, riguardati per il loro significatosostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essereeffettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi difatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto divalutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014,Iacomino, Rv. 261394 – 01).In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc.pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanzache costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 -01).E così è stato escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere lapreclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamentogiurisprudenziale diverso da quello al quale aveva aderito la precedenteordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Cat, Rv.243810 - 01).Invece in fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplinadel reato continuato che, rispetto alla precedente, riguardava una ulteriorecondanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituivail collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza, l’esito del precedente giudizio diesecuzione non è stato ritenuto preclusivo di una nuova valutazione (Sez. 1, n.4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).Ma la Suprema Corte ha anche annullato il provvedimento con il quale ilgiudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalladifesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedentedecisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione delladisciplina del reato continuato (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017,Crescenza, Rv. 269841 - 01). Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenzacon riguardo alle istanze che contengano la prospettazione di fatti o questionigiuridiche ulteriori, ancorché preesistenti alla precedente decisione (così Sez. 1,n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 – 01, D.; e più in generale suipresupposti del giudicato nell’incidente di esecuzione cfr. Sez. 1, n. 16200 del24/04/2026, Rv. 289887 – 01, Pmt c/ Halla, che richiama Sez. U, n. 4460 del1994, Rv. 196889-01).Da ciò può concludersi che anche quando l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto dellestesse sentenze, il giudice dell’esecuzione è tenuto a procedere ad una nuovavalutazione solo se nell’ambito del nuovo procedimento da essa introdottovengono prospettati elementi, fatti o questioni nuove non valutate nellaprecedente decisione e astrattamente rilevanti per una rivalutazione complessivadella richiesta.Il giudice ne dovrà verificare l’effettiva novità e, in caso positivo, dovràmotivare specificamente su di esse.La preclusione non potrà dirsi venuta meno quando invece l’istanza si basasugli stessi dati e sulle medesime prospettazioni solo diversamente argomentate,non potendosi considerare elemento di novità una diversa modulazione dialetticadella tesi che aveva sorretto la precedente istanza di riconoscimento delmedesimo disegno criminoso e che era stata già ritenuta infondata conprovvedimento passato in giudicato.3. Nel corso del procedimento di esecuzione conclusosi con il provvedimentoimpugnato, la Corte di appello di Messina aveva sollevato la questione dellapreclusione derivante dal precedente pronunciamento di altro giudicedell’esecuzione sui medesimi fatti e aveva invitato le parti ad interloquire.All’odierno ricorrente erano state, pertanto, prospettate le ragioni per lequali la sua istanza potesse considerarsi meramente reiterativa e gli era statoconsentito di interloquire sul punto. E difatti la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva depositatouna memoria in data 16/02/2026, con la quale aveva sostenuto di poter offrireelementi nuovi sviluppando argomenti, che sono ora anche riportati e ripropostinel ricorso per cassazione e che sostanzialmente si risolvono nella valorizzazionedi tutti gli elementi in comune tra i quattro titoli e sulla «proprietà transitiva dellacontinuazione», che si dovrebbe fare derivare dall’ordinanza della Corte diappello di Messina in data 12/02/2025 relativa al riconoscimento dellacontinuazione tra le sentenze sub a) e sub c).Sebbene nel provvedimento impugnato non si fa alcun riferimento allamemoria depositata nel corso dell’incidente di esecuzione, appare evidente dallapur succinta motivazione del provvedimento impugnato che, a seguito delcontraddittorio stimolato tra le parti, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto chenon fosse emerso alcun elemento di novità, tali non considerando quelli dedotticon la memoria.E d’altronde che il riferimento alla proprietà transitiva della continuazionerisultasse un mero rivestimento argomentativo alla riproposizione di unarichiesta già respinta, la Corte territoriale lo ha esplicitato sottolineando che,seppure tra i fatti di cui alle sentenze sub a) e sub c), tra loro, è stato ravvisatoin un successivo provvedimento il vincolo ex art. 81 cod. pen., l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era già espressa escludendo che il vincolo ex art. 81 cod. pen.ravvisato tra i fatti sub b) e sub d) non potesse ricomprendere né i fatti di cuialla sentenza sub a) né i fatti di cui alla sentenza sub c).3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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