Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 35626/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 del G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Rimini, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente,ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione, oltre pene accessorie ex art. 216 L.F., sostituita, ex artt. 56 e 56-ter L. n. 689/1981, con la detenzione domiciliare per medesimo periodo da eseguirsi presso la abitazione di residenza/dimora.

2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 326, comma 2, lett. a), D. Lgs. 12 gennaio 2019 e all’art. 448 2-bis c.p.p.

E' errata la qualificazione giuridica del fatto nella parte in cui il G.u.p. presso il Tribunale di Rimini riconosceva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. dei più fatti di bancarotta in quanto questa non appare essere stata oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero.

Invero, dal testo dell'imputazione formulata non è possibile desumere incontrovertibilmente la formulazione dell'aggravante in questione, della quale, pertanto non si sarebbe dovuto tenere conto 3.Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901.

Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7/10/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 del G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Rimini, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente,ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione, oltre pene accessorie ex art. 216 L.F., sostituita, ex artt. 56 e 56-ter L. n. 689/1981, con la detenzione domiciliare per medesimo periodo da eseguirsi presso la abitazione di residenza/dimora. 2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 326, comma 2, lett. a), D. Lgs. 12 gennaio 2019 e all’art. 448 2-bis c.p.p. E' errata la qualificazione giuridica del fatto nella parte in cui il G.u.p. presso il Tribunale di Rimini riconosceva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. dei più fatti di bancarotta in quanto questa non appare essere stata oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero. Invero, dal testo dell'imputazione formulata non è possibile desumere incontrovertibilmente la formulazione dell'aggravante in questione, della quale, pertanto non si sarebbe dovuto tenere conto 3.Il ricorso è inammissibile. Va premesso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901. Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35626/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris