CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026MANDUCA Maurizio, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 3813/17/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 14/5/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico, sulla base diaccertamenti bancari, un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva perl’anno 2009, accertando i maggiori tributi conseguentemente dovuti eirrogando le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso e annullò l’avviso diaccertamento impugnato, ritenendo che il contribuente avesse offertoadeguate giustificazioni delle movimentazioni bancarie contestate.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,confermando pienamente l’impostazione decisoria del primo Giudice.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026esaurientesi nella pedissequa adesione alle argomentazioni della sentenzadi primo grado.2. Il motivo è infondato.2.1. Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza d’appellopuò essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame diaconto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazioneai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado,sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre vacassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazionedi infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante Cass. n.20883/2019).È stato anche affermato che in tema di processo tributario è nulla, perviolazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionalecompletamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellantealla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto lacommissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare perrelationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del themadecidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non puòritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stataraggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motividi gravame (Cass. n. 24452/2018; Cass. n. 9830/2024).2.2. I principi testé esposti devono però essere coniugati con ilprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, per cui, perinfirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazionedella sentenza che recepisca le conclusioni della pronuncia impugnata che,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026come nella specie, il giudice dichiari di condividere, è anzitutto necessarioche la parte ricorrente indichi con precisione quali sono le critiche da essamosse nell’atto di appello, eventualmente trascrivendone almeno ipassaggi salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisivitàe rilevanza. È infatti evidente che in tanto può rimproverarsi al giudice cheabbia motivato per relationem la mancata valutazione dei motivi digravame, in quanto dell’esistenza e della portata di tali motivi di gravamesia chiaramente e specificamente reso edotto il Giudice di legittimitàdinanzi al quale venga lamentata la carenza motivazionale della sentenzaimpugnata.2.3. Nel caso di specie l’Agenzia ricorrente, oltre ad operareun’ampia ricognizione della giurisprudenza di legittimità in tema diomessa o apparente motivazione, si è limitata a dolersi della meraadesione del Giudice d’appello alla pronuncia di primo grado, senzaperò assolvere al proprio onere di indicare quali fossero state lecontestazioni, formulate in appello, di cui la Corte regionale avrebbeomesso una propria autonoma valutazione.Peraltro, a prescindere dal superiore rilievo, che già di per séporterebbe alla reiezione del motivo, si osserva che la sentenzaimpugnata, dopo aver riportato alcuni stralci della decisione di primogrado, ha ritenuto che i primi giudici avessero fatto correttaapplicazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio di cuiall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e ne ha condiviso le valutazioni, «cherisultano coerenti, si fondano, oltre tutto, su elementi di fattoriscontrati anche in sede di verifica e non appaiono convincentementeconfutate dall’appellante Agenzia». Al contrario di quanto prospettatodalla ricorrente, dunque, la sentenza d’appello non si limita ad unacritico rinvio alla prima pronuncia, ma esprime motivatamente la suacondivisione della stessa evidenziandone – e così confutando leNumero registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026contrarie argomentazioni dell’appellante – la coerenza logica e il suopoggiarsi su fatti rilevati in sede procedimentale.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato dispostocon l’art. 2697 c.c., non avendo il Giudice d’appello fatto buon governodelle norme che regolano la ripartizione dell’onere probatorio in materiadi indagini bancarie. La ricorrente rimprovera, in particolare, al giudicedi merito di non aver verificato con il dovuto rigore, richiesto dallagiurisprudenza di legittimità in materia, l’efficacia delle dimostrazioniofferte dal contribuente in relazione a ciascuna movimentazionebancaria.4. Il motivo è fondato.4.1. Va innanzitutto disattesa, in relazione al motivo ora in esame,l’eccezione di violazione del principio di autosufficienza, sollevata dalcontroricorrente in ragione dell’asserita mancata indicazione, da partedell’Agenzia fiscale, del contenuto degli atti e dei documenti su cui fondala propria censura. Sul punto è sufficiente evidenziare che la ricorrente siduole del mancato rispetto dei principi sulla ripartizione dell’onere dellaprova e che tale doglianza può essere utilmente esaminata, a prescinderedal richiamo di specifici atti o documenti, verificando se la sentenza si siao meno conformata a quei principi.4.2. Ciò posto, è del tutto consolidata nella giurisprudenza di questaCorte l’affermazione – cui il Collegio intende dare continuità – per cuiin tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualoral’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche diconti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione èsoddisfatto, secondo l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i datie gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il qualeNumero registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazionebancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a talfine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specificadella riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrarecome ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili(Cass. n. 2928/2024; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 15857/2016).Analoghi principi valgono in materia di Iva recuperata inconseguenza di accertamenti bancari, essendosi anche su questo temaaffermato che, poiché grava sul contribuente l’onere di superare lapresunzione posta dall’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando inmodo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fattiimponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallostesso, avuto riguardo per ogni singola movimentazione, dandonecompiutamente conto in motivazione (Cass. n. 11696/2021; Cass. n.35258/2021; v. anche Cass. n. 10480/2018).4.3. Orbene, la Corte regionale ha ritenuto di condividere levalutazioni contenute nella sentenza di primo grado, di cui nella sentenzad’appello viene riportato il seguente stralcio: «la non coincidenza delledate di questi versamenti con il momento della fatturazione delleprestazioni effettuate dal ricorrente non può costituire di per sé provasufficiente che trattasi di proventi ulteriori non dichiarati soprattutto in unasituazione in cui una serie di riscontri oggettivi, che risultano dalla stessaverifica, rendono improbabile le dimensioni del giro d’affari che nescaturirebbe e considerando la riscontrata concentrazione dellafatturazione negli ultimi giorni dell’anno senza che ad essa corrisponda unaumento dei versamenti. In effetti la tesi del ricorrente di avere incassatodegli acconti sulle prestazioni via via fornite ai clienti fatturati solosuccessivamente, anche se configura una condotta illecita che ha datoluogo ad un pagamento posticipato dell’IVA dovuta (da qui l’interesse delNumero registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrente, che certo non è uno sprovveduto come rilevato dall’Agenziadelle Entrate nel ritenere non plausibile l’ipotesi, ad operare illecitamentein maniera siffatta), appare più credibile rispetto ad un giro d’affariipotizzato nell’accertament[o] che appare sproporzionato alle dimensionidello studio del ricorrente ed al tipo di attività dello stesso così comeriscontrato in sede di verifica e tenendo conto che il ricorrente opera in unpiccolo centro».In altri termini, secondo il Giudice d’appello la rilevata discrasiatemporale tra le date dei versamenti e quelle dell’emissione delle fatturerelative alle prestazioni professionali rese dal contribuente non potevacostituire prova sufficiente di un maggior imponibile; e comunquel’affermazione del contribuente di aver incassato acconti sulle prestazionivia via fornite ai clienti, per le quali emetteva fattura in epoca successiva,rappresentava una valida giustificazione di detta discrasia, senz’altro piùdall’Ufficio, sproporzionato rispetto alle dimensioni dello studio delcontribuente e alle sue conseguenti possibilità di guadagno.4.4. In questo modo, però, la sentenza qui impugnata si è posta induplice conflitto con i principi sopra esposti giacché, da un lato, hasostanzialmente obliterato le presunzioni legali derivanti dagliaccertamenti bancari, onerando l’Amministrazione finanziaria di una provaulteriore rispetto a quella già di per sé ricavabile dalle dette presunzioni;dall’altro, ha ritenuto che il contribuente potesse utilmente contrastarel’accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie non giàtramite un’analitica giustificazione di ogni singola movimentazionefinanziaria, bensì attraverso mere considerazioni astratte tendenti adimostrare un ipotetico giro d’affari più modesto rispetto a quellorisultante dall’accertamento fiscale.4.5. Ad un nuovo esame della vicenda, da condurre nel rispetto deicriteri sopra esposti, dovrà allora provvedere la fase di rinvio. Nell’ambitoNumero registro generale 24268/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 16191/2026Data pubblicazione 25/05/2026del demandato nuovo esame, il giudice del rinvio dovrà peraltroriconoscere, sulla base di quanto chiarito dalla Corte costituzionale (Cortecost. n. 10/2023) e già recepito da questa Corte (Cass. n. 30382/2025),i costi forfettariamente presunti, dei quali, anche in caso di accertamentoanalitico induttivo espletato attraverso indagini bancarie, è possibile farvalere l’incidenza percentuale al fine di detrarli dall’ammontare dei prelievinon giustificati.5. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comportal’assorbimento del terzo, con il quale è stata dedotta l’erroneità dellasentenza impugnata in punto di regolazione delle spese di lite.6. In conclusione, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso,assorbito il terzo e rigettato il primo, e deve essere cassata la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare lespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo erigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]