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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23976/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il rigetto per tutti i ricorsi.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] per imp [OSCURATO:PERSONA] con delega orale Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha ritenuto: -[OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritti al capo 9 (art. 81, 110 cod.pen., 73, 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen., ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione ed Euro 130.000,00 di multa; - D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto al capo 3 (art. 110 cod.pen., 73 d.p.r. n. 309 del 1990) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen., ritenuta l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990, lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi 12), 14) e 18) (art.81, 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 309 del 1990) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione interna e con i reati giudicati con sentenza del 30.5.2020 della Corte d'appello di Brescia, Io ha condannato all'aumento di pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 9000,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi 16) (73 d.p.r. n. 309 del 1990), 20) (art. 110 cod.pen., e 73 d.p.r. 309 del 1990), e 35) (73 d.p.r. n. 309 del 1990) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 31.000,00 di multa.

Gli imputati venivano invece assolti dalle residue imputazioni.

2. Il presente procedimento traeva origine dalle indagini effettuate su tale [OSCURATO:PERSONA] che portavano alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui conversazioni chat tramite blackberry rispettivamente in uso (con i nickname "Gjoni" e "Marko") consentivano di accertare che gli stessi si approvvigionavano di cocaina da un fornitore estero, poi identificato nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA].

Un primo episodio ritenuto significativo è stato quello de11111.2.206, in cui veniva intercettata una conversazione tra i due Sinani in cui Taulant raccomandava ad Armand di non fare tardi perché il giorno dopo avrebbe avuto da fare ed infatti la mattina dopo Taulant si è recato a prendere Armand.

Si apprendeva così che i due dovevano recarsi al centro commerciale "le Rondinelle" sicché veniva predisposto un servizio di OCP che permetteva di confermare la presenza dei due uomini in quel luogo.

Successivamente veniva individuato un terzo, poi identificato in D'[OSCURATO:PERSONA], con il quale, salito a bordo di una Opel, faceva perdere le sue tracce.

Altro episodio rilevante è quello del 16.2.2016 che portava all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed al contestuale sequestro di Kg 15 di cocaina.

Il 14.2.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intrattenevano ulteriori conversazioni da cui si ricavava l'imminente arrivo di una nuova partita di droga trasportata da un corriere diverso dal precedente. [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato in Olanda nella notte tra 1'8 ed il 9 giugno 2016 in un appartamento nel quale veniva rinvenuto un telefono blackberry nickname "ceco mezzani" oltre a n. 18 blocchi di cocaina, una pistola con silenziatore nonché somme di denaro.

Alla luce del compendio istruttorio costituito essenzialmente dalle intercettazioni delle chat blackberry e delle conversazioni ambientali all'interno del veicolo Peugeot 307, la sentenza di primo grado ha i - _Ago @Met" escluso la fattispecie associativa contestata ed ha ritenuto provati i reati fine nei limiti evidenziati in premessa.

3. Proposto appello avverso detta pronuncia, la Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 23.9.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del concordato proposto dal Procuratore generale e da [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta al predetto imputato in anni nove e mesi otto di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa.

Ritenuta la continuazione tra i fatti di cui all'odierno processo e quelli già giudicati con sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia in data 9 gennaio 2020, irrevocabile il 30.5.2020, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati indicati in anni otto e mesi due di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, con separati atti [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]Elia: si articola in quattro motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità per violazione degli artt. 191 cod.proc.pen. in combinato disposto con gli artt. 727 e 729 cod.proc.pen. e 266 e 266 bis cod.proc.pen. con riguardo alle chat blackberry raccolte senza rogatoria internazionale nello Stato del Canada, luogo ove all'epoca aveva sede la società Rim, unica in grado di captare le chat "pin to pin" e procedere alla loro decriptazione ed in quanto luogo ove ha sede il c.d. nodo di servizio, ove le chat vengono intercettate o in subordine inutilizzabilità per violazione dell'art. 266 bis cod.proc.pen. delle chat blackberry nick Cecoa (ovvero quelle che possono attribuirsi al D'Elia) ma anche delle chat relative ai Pin 28F8A342, PIN 2°25E902,Pin 235D7585.

Si assume l'inesistenza della prova che gli utilizzatori degli apparati relativi fossero su territorio olandese e la nullità delle intercettazioni anche in applicazione della c.d. teoria dell'instradamento essendo captazioni certamente riferibili a conversazioni estero su estero.

Si deduce altresì la nullità delle intercettazioni laddove l'attività di captazione e di registrazione dei flussi fosse avvenuta dapprima sui server canadesi della Rim e poi trasmessi su qualsivoglia server in un nodo situato in Italia per la decriptazione.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza nonché erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 191, 192 e 533 cod.proc.pen.; 3 Cost. e 6 Cedu e dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle modalità di identificazione dell'indagato.

Si assume che la Corte territoriale é pervenuta all'identificazione dell'imputato quale autore del delitto contestato sulla base del riconoscimento fotografico dello stesso con riferimento all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati visti dalla P.G. incontrarsi con un soggetto sconosciuto presso un centro commerciale sito in provincia di Brescia poi individuato in D'[OSCURATO:PERSONA]Alfio.

Si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto credibili ed esenti da contraddittorietà intrinseca le modalità con cui si é cristallizzato il ricordo dei testimoni, tenuto conto che il riconoscimento é avvenuto dopo circa un anno e mezzo dal fatto.

Peraltro l'unico atto relativo a quanto accaduto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] é il verbale del 12.2.2016 ove risulta la sottoscrizione di un militare operante che per sua stessa ammissione in quel giorno non era neppure in servizio e si trovava in vacanza.

Inoltre la parcellizzazione degli interventi in data 11.2.2016 da parte di più operanti e la circostanza che non tutti videro la fotografia dell'imputato depone per il fatto che tutti ebbero una limitata frazione di tempo per vedere il soggetto.

Pertanto non può ritenersi attendibile la testimonianza resa dagli operanti nel dibattimento. ) Con riguardo agli altri elementi, si rileva altresì che la circostanza che una pattuglia avesse seguito la Zafira all'autogrill non é mai emersa se non in dibattimento e neppure la circostanza che l'auto fosse condotta dal D'Elia, essendo stato accertato solo che detta auto era intestata alla di lui moglie ed era data in uso a vari soggetti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dallo stesso svolta.

Altrettanto illogica é la motivazione sulla circostanza che l'apparato telefonico abbinato al nicknanne "Cecoa" fosse in uso al D'Elia.

Ed invero, malgrado l'installazione del Gps e di una "cimice" sulla autovettura, che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe l'unico elemento utile per attribuire all'imputato la disponibilità del blacbarry e del relativo nickname, veniva tuttavia ritenuta non significativa la circostanza che la cimice non avesse registrato nulla di interessante nell'arco di quaranta giorni.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 e dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'individuazione del quantitativo di principio attivo da cui trarre il superamento della soglia minima integrante la suddetta aggravante in ossequio alla sentenza Sez.

U. n. 36258 del 2012.

Assume che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 pur in assenza dell'analisi quali- quantitativa dello stupefacente in ipotesi trasportato dal ricorrente perché mai sequestrato.

Osserva che la Corte territoriale si é così discostata dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36258 del 2012.

Inoltre rileva che, benché secondo un indirizzo di legittimità si può ravvisare l'aggravante anche in assenza di accertamento sul principio attivo, in tal caso tuttavia il giudice deve essere in possesso di dati probatori talmente insuperabili da far ritenere ogni prospettazione difensiva priva di pregio mentre la motivazione é sul punto contraddittoria .

Con il quarto motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Si rileva invero che la Corte territoriale ha ritenuto che il mero stato di incensuratezza dell'imputato non sia sufficiente a fondare detto riconoscimento.

4.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in sette motivi motivi.Con il primo motivo deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per entrambi i reati ascritti all'imputato in quanto fondato su prove inutilizzabili costituite dalle intercettazioni ambientali eseguite sulla vettura Peugeot tg. [OSCURATO:TARGA] per violazione dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen. essendo state eseguite le operazioni di intercettazione con impianti collocati presso il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Brescia anziché con impianti collocati presso la Procura della Repubblica di Brescia.

Assume la manifesta illogicità di quanto deciso dalla Corte d'appello sul fatto che l'indicazione del luogo di esecuzione delle operazioni di intercettazione così come riportato nel verbale del 25.2.2016 fosse un mero refuso e che la rettifica operata dal Gico il 18.1.2017 fosse la correzione di un semplice errore materiale.

Con il secondo motivo deduce l'omissione e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per entrambi i reati in quanto fondato su prove inutilizzabili costituite dalle intercettazioni telematiche delle chat blackberry per violazione degli artt. 266, 266 bis cod.pen. e 729 cod.proc.pen. e per difetto di rogatoria internazionale così come previsto dall'art. 729 cod.proc.pen. nella formulazione precedente al D.L. n. 149 del 3.10.2017 impugnandosi a tale fine l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha rigettato le eccezioni formulate dalla difesa.

Censura le statuizioni della Corte territoriale a riguardo che non ha ritenuto necessaria alcuna richiesta di rogatoria alle Autorità canadesi posto che tutta l'attività intercettativa si é svolta in Italia anche se l'autorità canadese ha collaborato.

Con il terzo motivo deduce l'omissione e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti in quanto fondato su prova illegittima stante il rigetto della richiesta difensiva di sentire ex art. 195 cod.proc.pen. il teste di riferimento della polizia olandese su quanto riferito dal M.[OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e si impugna a tal fine l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 24.7.2020 che aveva rigettato la relativa richiesta della difesa.

Con il quarto motivo deduce l'omissione e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti in quanto dedotto dalla prova della ritenuta identificazione di [OSCURATO:PERSONA], così come desunta dalla intercettazione ambientale avvenuta a bordo del veicolo Peugeot 307 il 17.5.2016 di cui è stata disposta la trascrizione peritale essendo fondata su prova inutilizzabile.

Contesta la conclusione cui é giunta la Corte territoriale, ovvero che il soggetto colloquiante con [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso fosse a bordo dell'auto e, anche ammessa tale circostanza, non è scontato che il fratello cui si riferisce sia proprio [OSCURATO:PERSONA].

Si assume inoltre l'inutilizzabilità ai fini dell'identificazione del ricorrente di quanto riferito dal teste Chiapperini in ordine al contenuto di una conversazione di cui la Corte non ha indicato gli estremi e che non risulta tra quelle di cui è stata disposta la trascrizione.

Con il quinto motivo deduce l'omissione e/o la manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo al giudizio di responsabilità con riferimento all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si assume che la Corte territoriale ha fondato la responsabilità del ricorrente su uno scambio di sms blackberry asseritamente intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzatore di apparecchio telefonico che ha ritenuto di identificare in [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, a prescindere dalla riconducibilità al ricorrente, la manifesta illogicità della motivazione sul punto, posto che tale scambio di sms è di ben tre giorni successivo al fatto reato cui si ritiene di collegarlo, apparendo perciò del tutto eccentrico considerato altresì il tenore equivoco del messaggio.

Con il sesto motivo deduce la violazione di legge e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 con riferimento all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rappresenta che la difesa fa acquiescenza alla ritenuta aggravante per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla luce del rinvenimento dello stupefacente, ma non anche per l'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non essendo provato il livello di offensività della condotta.

Con il settimo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 24 comma 2, Cost. relativo alla violazione del diritto di difesa (ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.perTh violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (vizio deducibile ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in riferimento alla violazione dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

Si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice di primo grado con riferimento all'udienza del 18 giugno 2020 che aveva dichiarato i difensori di [OSCURATO:PERSONA] decaduti dalla difesa per non essere gli stessi stati presenti a quell'udienza fissata per l'escussione di testi non riguardanti la posizione del proprio assistito e non essendo comparsi all'udienza preliminare ed all'udienza dibattimentale fissata per lo smistamento.

4.4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'affermazione della sussistenza dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 12), 14) e 18) dell'imputazione.

Si assume che se la Corte dovesse sancire la inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche blackberry, unici elementi probatori a carico del Koci, ciò si riverberlithk sulla posizione del medesimo, pur avendo lo stesso in sede di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen,. rinunciato agli ulteriori motivi per il principio del favor rei.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per D'[OSCURATO:PERSONA] é nel complesso infondato.

1.1. Quanto alla prima complessa censura, le relative questioni, già disattese dal giudice di primo grado con ordinanza del 3 marzo 2020, sono state nuovamente rigettate dalla Corte territoriale la quale si è uniformata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.

Ed invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, il sistema di intercettazione della messaggistica "pin to pin" non necessita di essere realizzato mediante rogatoria internazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Rv. 277949: "In tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero"; da ultimo Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Rv. 281819 - 01: "In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili").

In plurime pronunce si è ritenuta l'utilizzabilità, senza necessità di rogatoria, degli esiti di intercettazioni di comunicazioni in "chat" protette tramite servizio "pin to pin", gestito da "server" collocato in territorio estero, i cui dati sono stati registrati, come avvenuto nel presente procedimento, nel territorio nazionale, per mezzo d'impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n.1342 del 04/11/2015 cc. - dep. 14/01/2016, Rv. 267184, in una fattispecie relativa proprio a captazione, avvenuta con un "server" della società canadese gestore del servizio, di dati telematici relativi a comunicazioni avvenute tra gli indagati, attraverso apparecchi "Blackberry" con il sistema c.d.

"pin to pin", poi trasmessi in originale dalla sede italiana del gestore direttamente sulla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura della Repubblica, dove sono stati letti, registrati e verbalizzati; così, tra le tante, anche Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Rv. 266983).

Si è invece ritenuta la necessità della rogatoria internazionale solo nel caso in cui le conversazioni captate transitino esclusivamente all'estero e, cioè, tra utenze usate all'estero, evenienza non ricorrente nel presente caso (così Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015 ud. - dep. 02/03/2015, Rv. 262441 01: "In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero").

Occorre qui ribadire inoltre che l'attività di decriptazione che viene svolta all'estero dalla soc.

RIM non è equiparabile ad un'attività intercettiva, dovendo tenere nettamente distinta la fase della intercettazione della comunicazione (nella specie la captazione, la ricezione e la registrazione del flusso telematico) da quella relativa alla intelligibilità della comunicazione ossia la fase (eventuale e successiva) della lettura dei dati cifrati intercettati.

Si è osservato che l'erogazione dei servizi di messaggistica e posta elettronica sui terminali avviene tramite la connettività ad internet fornita da gestori nazionali: la situazione che si determina per la messaggistica Blackberry è analoga alla procedura di convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" situato in Italia e, a maggior ragione, di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero delle quali è certo l'istradamento a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale.

Ne consegue che l'acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto Blackberry, cd.

"pin to pin", non necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in Italia.

Indipendentemente dall'intellegibilità del messaggio, esse partono da un terminale allocato in Italia o gestito da un operatore italiano ed il segnale viene captato su suolo italiano, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fase successiva al compimento della sequenza intercettiva) sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 non massimata sul punto; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 03: "In tema di intercettazioni, l'acquisizione dei dati concernenti le comunicazioni scambiate mediante il sistema Blackberry non necessita di rogatoria internazionale in quanto le comunicazioni partono o sono ricevute da apparecchi presenti in Italia e sono convogliate in un nodo di collegamento situato in Italia, messo a disposizione, insieme alla connessione ad internet, da operatori telefonici nazionali con i quali la società R.I.M., che gestisce il sistema comunicativo BlackBerry, ha concluso accordi").

Inoltre la relativa acquisizione soggiace alla disciplina delle intercettazioni telefoniche ex art. 266 e ss. cod. proc. pen., la quale postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto e non già a quella del sequestro probatorio di messaggi di posta elettronica già ricevuti o spediti e conservati nelle caselle di posta del computer, in quanto tali comunicazione hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (vedi Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227).

Nella specie é stata utilizzata la tecnica dell'instradamento nel senso che i flussi di dati provenienti dai blackberry erano convogliati sul server in uso alla Procura della Repubblica di Brescia.

Neppure può ritenersi violata la normativa sulla privacy da parte di una società privata atteso che in ogni caso l'attività é stata compiuta sotto il controllo dell'autorità italiana4t,‘-ve.L.,,,,

1.2. Il secondo motivo é parimenti infondato.

La sentenza impugnata motiva analiticamente sull'avvenuta identificazione del D'Elia a distanza di un anno da quando era stato visto dagli operanti (ufficiali ed agenti di P.G.) come il soggetto che si accompagnava ai due Sinani e che guidava la [OSCURATO:PERSONA] specificando che il D'Elia non é stato visto per pochi istanti ma per un tempo prolungato da più persone, peraltro addestrate per operazioni di polizia.

Tale elemento è stato ulteriormente corroborato dall'intestazione dell'auto alla di lui moglie nonché dalle conversazioni avvenute in data 22.4.2016 e 26.4.2016 mentre si trovava in territorio olandese in cui lo stesso viene chiamato "Alf" da Xhydollari.

Alla luce di tale quadro probatorio logicamente la Corte territoriale non ha ritenuto significativa l'assenza di intercettazioni ambientali riguardanti il D'Elia ipotizzandosi anche che lo stesso utilizzasse altra modalità di comunicazione.

1.3. Il terzo motivo é del pari infondato.

Sebbene non spetti a questa Corte sindacare la valutazione delle fonti di prova operata dal giudice di merito, tuttavia, compete al giudice di legittimità la verifica della tenuta motivazionale e della congruità della risposta fornita dalla decisione impugnata alle doglianze proposte avverso la sentenza appellata.

Nel caso di specie, la Corte territoriale in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 ha logicamente interpretato la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ritenendo che che l'indicazione di "9" e di "12" dovesse intendersi riferita aPtgi e non già ad etti trattandosi nel caso opposto di viaggi all'estero chiaramente antieconomici.

Tale interpretazione trova peraltro riscontro nel viaggio organizzato dopo pochi giorni da Xhydollari che fa recapitare un quantitativo di 15 kg. di cocaina che viene rintracciato e sequestrato.

1.4. Il quarto motivo é infondato.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice, come nella specie, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputatoi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 ).

2. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é nel complesso infondato. 2.1.Infondato é il primo motivo di ricorso.

Ed invero la censura reitera la doglianza proposta in appello ed a cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta.

Ed invero, l'indicazione della collocazione degli impianti presso il Comando della Guardia di Finanza risulta un errore materiale, come si evince dal verbale del 25.2.2016 di inizio delle operazioni peritali che richiama il decreto di intercettazione che prevede espressamente l'utilizzo di apparecchiature in uso alla Procura della Repubblica.

2.2. Del pari infondata é la seconda censura.

Il motivo é sostanzialmente sovrapponibile al n. 1 del ricorso D'Elia alla cui motivazione si fa rinvio. 2.3.11 terzo motivo é infondato.

Ed invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuatih/ (Sez. 6 n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275046).

2.4. Il quarto motivo é del pari infondato.

Con riguardo all"identificazione del ricorrente, la Corte territoriale evidenzia l'intercettazione ambientale avvenuta a bordo del veicolo Peugeot 307 del 17.5.2016 (in origine non trascritta ma che il Collegio aveva successivamente deciso tgli di trascrivere) intercorsa tra il fratello del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si fa riferimento a rapporti inerenti agli stupefacenti, si parla dell'odierno ricorrente con il nome "Blery" e come "..il fratello con cui era cresciuto e che era più di un padre".

Altro dato evidenziato per identificare il ricorrente, come riferito dal teste Chiapperini all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è il riferimento ad un cognato abitante in Brescia che era in possesso dei soldi dell'organizzazione (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) ma ancor di più la circostanza che lo Xhydollari veniva tratto in arresto unitamente a due complici in Olanda e rintracciato quale utilizzatore del PIN 28F8A342 a lui in precedenza attribuito.

2.5. Il quinto motivo é infondato.

Ed invero, la Corte territoriale ha fondato l'attribuzione degli episodi di cessione al ricorrente sullo scambio di messaggi tramite blackberry tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicazione che raccorda i due episodi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.2.2016.

In detto scambio si fa riferimento ad una prima fornitura effettuata dal medesimo e si preannuncia la seconda che sarà effettuata dal "biondo" identificato in [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Il sesto motivo é infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, anche con riguardo all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base dell'interpretazione degli scambi di messaggi tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che funge da raccordo tra i due episodi contestati, ponendosi in evidenza che il 16.2.2016 fu sequestrato un quantitativo di 15 kg di cocaina dovendosi quindi ritenere che, in ragione del collegamento logico e temporale basato sull'interpretazione delle comunicazioni intercorse, il ricorrente spacciasse grosse quantità di stupefacente.

2.7. Il settimo motivo é infondato.

La Corte territoriale, motivando il diniego delle generiche "in difetto di elementi positivi al riguardo", ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.( Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

3. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é infondato.

Va premesso che é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU (nella specie violazione dell'art. 24 Cost.) poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. 2 , n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279059).

Quanto invece alla violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., nella specie, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato dichiarato solo l'abbandono della difesa e nominato un difensore d'ufficio, senza lo svolgimento di alcuna attività processuale cosicché non é possibile ipotizzare (né comunque è allegato dal ricorrente) alcun pregiudizio per l'imputato che all'udienza successiva era nuovamente rappresentato dal difensore di fiducia.

4. Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Tuttavia, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Sez.

U, n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236756).

Ciò premesso, va rilevato che, come già prima esposto, i motivi relativi all'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni sono stati ritenuti infondati di talché non si determina l'illustrato effetto estensivo.

In conclusione i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il rigetto per tutti i ricorsi. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] per imp [OSCURATO:PERSONA] con delega orale Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha ritenuto: -[OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritti al capo 9 (art. 81, 110 cod.pen., 73, 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen., ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione ed Euro 130.000,00 di multa; - D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto al capo 3 (art. 110 cod.pen., 73 d.p.r. n. 309 del 1990) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen., ritenuta l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990, lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi 12), 14) e 18) (art.81, 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 309 del 1990) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione interna e con i reati giudicati con sentenza del 30.5.2020 della Corte d'appello di Brescia, Io ha condannato all'aumento di pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 9000,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi 16) (73 d.p.r. n. 309 del 1990), 20) (art. 110 cod.pen., e 73 d.p.r. 309 del 1990), e 35) (73 d.p.r. n. 309 del 1990) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 31.000,00 di multa. Gli imputati venivano invece assolti dalle residue imputazioni. 2. Il presente procedimento traeva origine dalle indagini effettuate su tale [OSCURATO:PERSONA] che portavano alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui conversazioni chat tramite blackberry rispettivamente in uso (con i nickname "Gjoni" e "Marko") consentivano di accertare che gli stessi si approvvigionavano di cocaina da un fornitore estero, poi identificato nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]. Un primo episodio ritenuto significativo è stato quello de11111.2.206, in cui veniva intercettata una conversazione tra i due Sinani in cui Taulant raccomandava ad Armand di non fare tardi perché il giorno dopo avrebbe avuto da fare ed infatti la mattina dopo Taulant si è recato a prendere Armand. Si apprendeva così che i due dovevano recarsi al centro commerciale "le Rondinelle" sicché veniva predisposto un servizio di OCP che permetteva di confermare la presenza dei due uomini in quel luogo. Successivamente veniva individuato un terzo, poi identificato in D'[OSCURATO:PERSONA], con il quale, salito a bordo di una Opel, faceva perdere le sue tracce. Altro episodio rilevante è quello del 16.2.2016 che portava all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed al contestuale sequestro di Kg 15 di cocaina. Il 14.2.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intrattenevano ulteriori conversazioni da cui si ricavava l'imminente arrivo di una nuova partita di droga trasportata da un corriere diverso dal precedente. [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato in Olanda nella notte tra 1'8 ed il 9 giugno 2016 in un appartamento nel quale veniva rinvenuto un telefono blackberry nickname "ceco mezzani" oltre a n. 18 blocchi di cocaina, una pistola con silenziatore nonché somme di denaro. Alla luce del compendio istruttorio costituito essenzialmente dalle intercettazioni delle chat blackberry e delle conversazioni ambientali all'interno del veicolo Peugeot 307, la sentenza di primo grado ha i - _Ago @Met" escluso la fattispecie associativa contestata ed ha ritenuto provati i reati fine nei limiti evidenziati in premessa. 3. Proposto appello avverso detta pronuncia, la Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 23.9.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del concordato proposto dal Procuratore generale e da [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta al predetto imputato in anni nove e mesi otto di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa. Ritenuta la continuazione tra i fatti di cui all'odierno processo e quelli già giudicati con sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia in data 9 gennaio 2020, irrevocabile il 30.5.2020, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati indicati in anni otto e mesi due di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, con separati atti [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]Elia: si articola in quattro motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità per violazione degli artt. 191 cod.proc.pen. in combinato disposto con gli artt. 727 e 729 cod.proc.pen. e 266 e 266 bis cod.proc.pen. con riguardo alle chat blackberry raccolte senza rogatoria internazionale nello Stato del Canada, luogo ove all'epoca aveva sede la società Rim, unica in grado di captare le chat "pin to pin" e procedere alla loro decriptazione ed in quanto luogo ove ha sede il c.d. nodo di servizio, ove le chat vengono intercettate o in subordine inutilizzabilità per violazione dell'art. 266 bis cod.proc.pen. delle chat blackberry nick Cecoa (ovvero quelle che possono attribuirsi al D'Elia) ma anche delle chat relative ai Pin 28F8A342, PIN 2°25E902,Pin 235D7585. Si assume l'inesistenza della prova che gli utilizzatori degli apparati relativi fossero su territorio olandese e la nullità delle intercettazioni anche in applicazione della c.d. teoria dell'instradamento essendo captazioni certamente riferibili a conversazioni estero su estero. Si deduce altresì la nullità delle intercettazioni laddove l'attività di captazione e di registrazione dei flussi fosse avvenuta dapprima sui server canadesi della Rim e poi trasmessi su qualsivoglia server in un nodo situato in Italia per la decriptazione. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza nonché erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 191, 192 e 533 cod.proc.pen.; 3 Cost. e 6 Cedu e dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle modalità di identificazione dell'indagato. Si assume che la Corte territoriale é pervenuta all'identificazione dell'imputato quale autore del delitto contestato sulla base del riconoscimento fotografico dello stesso con riferimento all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati visti dalla P.G. incontrarsi con un soggetto sconosciuto presso un centro commerciale sito in provincia di Brescia poi individuato in D'[OSCURATO:PERSONA]Alfio. Si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto credibili ed esenti da contraddittorietà intrinseca le modalità con cui si é cristallizzato il ricordo dei testimoni, tenuto conto che il riconoscimento é avvenuto dopo circa un anno e mezzo dal fatto. Peraltro l'unico atto relativo a quanto accaduto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] é il verbale del 12.2.2016 ove risulta la sottoscrizione di un militare operante che per sua stessa ammissione in quel giorno non era neppure in servizio e si trovava in vacanza. Inoltre la parcellizzazione degli interventi in data 11.2.2016 da parte di più operanti e la circostanza che non tutti videro la fotografia dell'imputato depone per il fatto che tutti ebbero una limitata frazione di tempo per vedere il soggetto. Pertanto non può ritenersi attendibile la testimonianza resa dagli operanti nel dibattimento. ) Con riguardo agli altri elementi, si rileva altresì che la circostanza che una pattuglia avesse seguito la Zafira all'autogrill non é mai emersa se non in dibattimento e neppure la circostanza che l'auto fosse condotta dal D'Elia, essendo stato accertato solo che detta auto era intestata alla di lui moglie ed era data in uso a vari soggetti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dallo stesso svolta. Altrettanto illogica é la motivazione sulla circostanza che l'apparato telefonico abbinato al nicknanne "Cecoa" fosse in uso al D'Elia. Ed invero, malgrado l'installazione del Gps e di una "cimice" sulla autovettura, che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe l'unico elemento utile per attribuire all'imputato la disponibilità del blacbarry e del relativo nickname, veniva tuttavia ritenuta non significativa la circostanza che la cimice non avesse registrato nulla di interessante nell'arco di quaranta giorni. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 e dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'individuazione del quantitativo di principio attivo da cui trarre il superamento della soglia minima integrante la suddetta aggravante in ossequio alla sentenza Sez. U. n. 36258 del 2012. Assume che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 pur in assenza dell'analisi quali- quantitativa dello stupefacente in ipotesi trasportato dal ricorrente perché mai sequestrato. Osserva che la Corte territoriale si é così discostata dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36258 del 2012. Inoltre rileva che, benché secondo un indirizzo di legittimità si può ravvisare l'aggravante anche in assenza di accertamento sul principio attivo, in tal caso tuttavia il giudice deve essere in possesso di dati probatori talmente insuperabili da far ritenere ogni prospettazione difensiva priva di pregio mentre la motivazione é sul punto contraddittoria . Con il quarto motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Si rileva invero che la Corte territoriale ha ritenuto che il mero stato di incensuratezza dell'imputato non sia sufficiente a fondare detto riconoscimento. 4.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in sette motivi motivi.Con il primo motivo deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per entrambi i reati ascritti all'imputato in quanto fondato su prove inutilizzabili costituite dalle intercettazioni ambientali eseguite sulla vettura Peugeot tg. [OSCURATO:TARGA] per violazione dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen. essendo state eseguite le operazioni di intercettazione con impianti collocati presso il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Brescia anziché con impianti collocati presso la Procura della Repubblica di Brescia. Assume la manifesta illogicità di quanto deciso dalla Corte d'appello sul fatto che l'indicazione del luogo di esecuzione delle operazioni di intercettazione così come riportato nel verbale del 25.2.2016 fosse un mero refuso e che la rettifica operata dal Gico il 18.1.2017 fosse la correzione di un semplice errore materiale. Con il secondo motivo deduce l'omissione e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per entrambi i reati in quanto fondato su prove inutilizzabili costituite dalle intercettazioni telematiche delle chat blackberry per violazione degli artt. 266, 266 bis cod.pen. e 729 cod.proc.pen. e per difetto di rogatoria internazionale così come previsto dall'art. 729 cod.proc.pen. nella formulazione precedente al D.L. n. 149 del 3.10.2017 impugnandosi a tale fine l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha rigettato le eccezioni formulate dalla difesa. Censura le statuizioni della Corte territoriale a riguardo che non ha ritenuto necessaria alcuna richiesta di rogatoria alle Autorità canadesi posto che tutta l'attività intercettativa si é svolta in Italia anche se l'autorità canadese ha collaborato. Con il terzo motivo deduce l'omissione e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti in quanto fondato su prova illegittima stante il rigetto della richiesta difensiva di sentire ex art. 195 cod.proc.pen. il teste di riferimento della polizia olandese su quanto riferito dal M.[OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e si impugna a tal fine l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 24.7.2020 che aveva rigettato la relativa richiesta della difesa. Con il quarto motivo deduce l'omissione e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti in quanto dedotto dalla prova della ritenuta identificazione di [OSCURATO:PERSONA], così come desunta dalla intercettazione ambientale avvenuta a bordo del veicolo Peugeot 307 il 17.5.2016 di cui è stata disposta la trascrizione peritale essendo fondata su prova inutilizzabile. Contesta la conclusione cui é giunta la Corte territoriale, ovvero che il soggetto colloquiante con [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso fosse a bordo dell'auto e, anche ammessa tale circostanza, non è scontato che il fratello cui si riferisce sia proprio [OSCURATO:PERSONA]. Si assume inoltre l'inutilizzabilità ai fini dell'identificazione del ricorrente di quanto riferito dal teste Chiapperini in ordine al contenuto di una conversazione di cui la Corte non ha indicato gli estremi e che non risulta tra quelle di cui è stata disposta la trascrizione. Con il quinto motivo deduce l'omissione e/o la manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo al giudizio di responsabilità con riferimento all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si assume che la Corte territoriale ha fondato la responsabilità del ricorrente su uno scambio di sms blackberry asseritamente intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzatore di apparecchio telefonico che ha ritenuto di identificare in [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, a prescindere dalla riconducibilità al ricorrente, la manifesta illogicità della motivazione sul punto, posto che tale scambio di sms è di ben tre giorni successivo al fatto reato cui si ritiene di collegarlo, apparendo perciò del tutto eccentrico considerato altresì il tenore equivoco del messaggio. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 con riferimento all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rappresenta che la difesa fa acquiescenza alla ritenuta aggravante per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla luce del rinvenimento dello stupefacente, ma non anche per l'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non essendo provato il livello di offensività della condotta. Con il settimo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 24 comma 2, Cost. relativo alla violazione del diritto di difesa (ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.perTh violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (vizio deducibile ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in riferimento alla violazione dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. Si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice di primo grado con riferimento all'udienza del 18 giugno 2020 che aveva dichiarato i difensori di [OSCURATO:PERSONA] decaduti dalla difesa per non essere gli stessi stati presenti a quell'udienza fissata per l'escussione di testi non riguardanti la posizione del proprio assistito e non essendo comparsi all'udienza preliminare ed all'udienza dibattimentale fissata per lo smistamento. 4.4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'affermazione della sussistenza dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 12), 14) e 18) dell'imputazione. Si assume che se la Corte dovesse sancire la inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche blackberry, unici elementi probatori a carico del Koci, ciò si riverberlithk sulla posizione del medesimo, pur avendo lo stesso in sede di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen,. rinunciato agli ulteriori motivi per il principio del favor rei. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per D'[OSCURATO:PERSONA] é nel complesso infondato. 1.1. Quanto alla prima complessa censura, le relative questioni, già disattese dal giudice di primo grado con ordinanza del 3 marzo 2020, sono state nuovamente rigettate dalla Corte territoriale la quale si è uniformata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. Ed invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, il sistema di intercettazione della messaggistica "pin to pin" non necessita di essere realizzato mediante rogatoria internazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Rv. 277949: "In tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero"; da ultimo Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Rv. 281819 - 01: "In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili"). In plurime pronunce si è ritenuta l'utilizzabilità, senza necessità di rogatoria, degli esiti di intercettazioni di comunicazioni in "chat" protette tramite servizio "pin to pin", gestito da "server" collocato in territorio estero, i cui dati sono stati registrati, come avvenuto nel presente procedimento, nel territorio nazionale, per mezzo d'impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n.1342 del 04/11/2015 cc. - dep. 14/01/2016, Rv. 267184, in una fattispecie relativa proprio a captazione, avvenuta con un "server" della società canadese gestore del servizio, di dati telematici relativi a comunicazioni avvenute tra gli indagati, attraverso apparecchi "Blackberry" con il sistema c.d. "pin to pin", poi trasmessi in originale dalla sede italiana del gestore direttamente sulla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura della Repubblica, dove sono stati letti, registrati e verbalizzati; così, tra le tante, anche Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Rv. 266983). Si è invece ritenuta la necessità della rogatoria internazionale solo nel caso in cui le conversazioni captate transitino esclusivamente all'estero e, cioè, tra utenze usate all'estero, evenienza non ricorrente nel presente caso (così Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015 ud. - dep. 02/03/2015, Rv. 262441 01: "In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero"). Occorre qui ribadire inoltre che l'attività di decriptazione che viene svolta all'estero dalla soc. RIM non è equiparabile ad un'attività intercettiva, dovendo tenere nettamente distinta la fase della intercettazione della comunicazione (nella specie la captazione, la ricezione e la registrazione del flusso telematico) da quella relativa alla intelligibilità della comunicazione ossia la fase (eventuale e successiva) della lettura dei dati cifrati intercettati. Si è osservato che l'erogazione dei servizi di messaggistica e posta elettronica sui terminali avviene tramite la connettività ad internet fornita da gestori nazionali: la situazione che si determina per la messaggistica Blackberry è analoga alla procedura di convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" situato in Italia e, a maggior ragione, di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero delle quali è certo l'istradamento a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale. Ne consegue che l'acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto Blackberry, cd. "pin to pin", non necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in Italia. Indipendentemente dall'intellegibilità del messaggio, esse partono da un terminale allocato in Italia o gestito da un operatore italiano ed il segnale viene captato su suolo italiano, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fase successiva al compimento della sequenza intercettiva) sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 non massimata sul punto; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 03: "In tema di intercettazioni, l'acquisizione dei dati concernenti le comunicazioni scambiate mediante il sistema Blackberry non necessita di rogatoria internazionale in quanto le comunicazioni partono o sono ricevute da apparecchi presenti in Italia e sono convogliate in un nodo di collegamento situato in Italia, messo a disposizione, insieme alla connessione ad internet, da operatori telefonici nazionali con i quali la società R.I.M., che gestisce il sistema comunicativo BlackBerry, ha concluso accordi"). Inoltre la relativa acquisizione soggiace alla disciplina delle intercettazioni telefoniche ex art. 266 e ss. cod. proc. pen., la quale postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto e non già a quella del sequestro probatorio di messaggi di posta elettronica già ricevuti o spediti e conservati nelle caselle di posta del computer, in quanto tali comunicazione hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (vedi Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227). Nella specie é stata utilizzata la tecnica dell'instradamento nel senso che i flussi di dati provenienti dai blackberry erano convogliati sul server in uso alla Procura della Repubblica di Brescia. Neppure può ritenersi violata la normativa sulla privacy da parte di una società privata atteso che in ogni caso l'attività é stata compiuta sotto il controllo dell'autorità italiana4t,‘-ve.L.,,,, 1.2. Il secondo motivo é parimenti infondato. La sentenza impugnata motiva analiticamente sull'avvenuta identificazione del D'Elia a distanza di un anno da quando era stato visto dagli operanti (ufficiali ed agenti di P.G.) come il soggetto che si accompagnava ai due Sinani e che guidava la [OSCURATO:PERSONA] specificando che il D'Elia non é stato visto per pochi istanti ma per un tempo prolungato da più persone, peraltro addestrate per operazioni di polizia. Tale elemento è stato ulteriormente corroborato dall'intestazione dell'auto alla di lui moglie nonché dalle conversazioni avvenute in data 22.4.2016 e 26.4.2016 mentre si trovava in territorio olandese in cui lo stesso viene chiamato "Alf" da Xhydollari. Alla luce di tale quadro probatorio logicamente la Corte territoriale non ha ritenuto significativa l'assenza di intercettazioni ambientali riguardanti il D'Elia ipotizzandosi anche che lo stesso utilizzasse altra modalità di comunicazione. 1.3. Il terzo motivo é del pari infondato. Sebbene non spetti a questa Corte sindacare la valutazione delle fonti di prova operata dal giudice di merito, tuttavia, compete al giudice di legittimità la verifica della tenuta motivazionale e della congruità della risposta fornita dalla decisione impugnata alle doglianze proposte avverso la sentenza appellata. Nel caso di specie, la Corte territoriale in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 ha logicamente interpretato la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ritenendo che che l'indicazione di "9" e di "12" dovesse intendersi riferita aPtgi e non già ad etti trattandosi nel caso opposto di viaggi all'estero chiaramente antieconomici. Tale interpretazione trova peraltro riscontro nel viaggio organizzato dopo pochi giorni da Xhydollari che fa recapitare un quantitativo di 15 kg. di cocaina che viene rintracciato e sequestrato. 1.4. Il quarto motivo é infondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice, come nella specie, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputatoi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 ). 2. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é nel complesso infondato. 2.1.Infondato é il primo motivo di ricorso. Ed invero la censura reitera la doglianza proposta in appello ed a cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta. Ed invero, l'indicazione della collocazione degli impianti presso il Comando della Guardia di Finanza risulta un errore materiale, come si evince dal verbale del 25.2.2016 di inizio delle operazioni peritali che richiama il decreto di intercettazione che prevede espressamente l'utilizzo di apparecchiature in uso alla Procura della Repubblica. 2.2. Del pari infondata é la seconda censura. Il motivo é sostanzialmente sovrapponibile al n. 1 del ricorso D'Elia alla cui motivazione si fa rinvio. 2.3.11 terzo motivo é infondato. Ed invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuatih/ (Sez. 6 n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275046). 2.4. Il quarto motivo é del pari infondato. Con riguardo all"identificazione del ricorrente, la Corte territoriale evidenzia l'intercettazione ambientale avvenuta a bordo del veicolo Peugeot 307 del 17.5.2016 (in origine non trascritta ma che il Collegio aveva successivamente deciso tgli di trascrivere) intercorsa tra il fratello del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si fa riferimento a rapporti inerenti agli stupefacenti, si parla dell'odierno ricorrente con il nome "Blery" e come "..il fratello con cui era cresciuto e che era più di un padre". Altro dato evidenziato per identificare il ricorrente, come riferito dal teste Chiapperini all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è il riferimento ad un cognato abitante in Brescia che era in possesso dei soldi dell'organizzazione (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) ma ancor di più la circostanza che lo Xhydollari veniva tratto in arresto unitamente a due complici in Olanda e rintracciato quale utilizzatore del PIN 28F8A342 a lui in precedenza attribuito. 2.5. Il quinto motivo é infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha fondato l'attribuzione degli episodi di cessione al ricorrente sullo scambio di messaggi tramite blackberry tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicazione che raccorda i due episodi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.2.2016. In detto scambio si fa riferimento ad una prima fornitura effettuata dal medesimo e si preannuncia la seconda che sarà effettuata dal "biondo" identificato in [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Il sesto motivo é infondato. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, anche con riguardo all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base dell'interpretazione degli scambi di messaggi tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che funge da raccordo tra i due episodi contestati, ponendosi in evidenza che il 16.2.2016 fu sequestrato un quantitativo di 15 kg di cocaina dovendosi quindi ritenere che, in ragione del collegamento logico e temporale basato sull'interpretazione delle comunicazioni intercorse, il ricorrente spacciasse grosse quantità di stupefacente. 2.7. Il settimo motivo é infondato. La Corte territoriale, motivando il diniego delle generiche "in difetto di elementi positivi al riguardo", ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.( Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). 3. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é infondato. Va premesso che é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU (nella specie violazione dell'art. 24 Cost.) poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. 2 , n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279059). Quanto invece alla violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., nella specie, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato dichiarato solo l'abbandono della difesa e nominato un difensore d'ufficio, senza lo svolgimento di alcuna attività processuale cosicché non é possibile ipotizzare (né comunque è allegato dal ricorrente) alcun pregiudizio per l'imputato che all'udienza successiva era nuovamente rappresentato dal difensore di fiducia. 4. Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Tuttavia, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236756). Ciò premesso, va rilevato che, come già prima esposto, i motivi relativi all'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni sono stati ritenuti infondati di talché non si determina l'illustrato effetto estensivo. In conclusione i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagament