CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14472/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 19366/2024Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 14472/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 630/2023depositata il 13/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità, l’annullamento ovvero, insubordine, la risoluzione del contratto di cessione di crediti stipulato tra leparti in data 1° marzo 1994, deducendo l’inadempimento dell’istituto dicredito agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione delrapporto e chiedendo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti. Lasocietà attrice assumeva che la cessione di crediti, intervenuta a garanziadi un’apertura di credito concessa dalla banca, fosse stata seguita da unaprotratta inerzia dell’istituto bancario nell’attivazione di iniziativerecuperatorie e conservative nei confronti del debitore ceduto, nonchédall’opposizione alle iniziative intraprese dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. insurrogatoria, con conseguente definitiva perdita dei crediti ceduti.Nel medesimo giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva altresì la Cooperativa EPO ar.l., debitrice ceduta, nonché i singoli soci assegnatari, domandandone lacondanna al pagamento delle somme corrispondenti ai crediti ceduti,anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Nel corso del giudizio lacooperativa veniva assoggettata a procedura di liquidazione coattaamministrativa.Il Tribunale di Patti, con sentenza parziale, dichiarava improcedibili ledomande proposte nei confronti della cooperativa e dei soci e disponeva laprosecuzione del giudizio tra le restanti parti; successivamente, consentenza definitiva, rigettava le domande di risoluzione del contratto diNumero registro generale 19366/2024Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 14472/2026Data pubblicazione 15/05/2026cessione e di risarcimento del danno proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidella banca, compensando le spese di lite.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo,per quanto qui rileva, l’erroneità del rigetto delle domande fondate sullaviolazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca,censurando l’affermazione secondo cui l’istituto di credito, in qualità dicessionario a scopo di garanzia, non sarebbe stato gravato da obblighi direiterando la domanda risarcitoria anche in via autonoma rispetto allarisoluzione contrattuale.La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 630 del 2023, rigettaval’impugnazione, ritenendo legittima la condotta dell’istituto bancario econdividendo l’impostazione del primo giudice secondo cui, nella cessionedel credito a scopo di garanzia, il cessionario conserva la titolarità delcredito sino all’estinzione dell’obbligazione principale ed è libero discegliere se agire nei confronti del cedente senza che ciò integri violazionedei doveri di correttezza e buona fede. La Corte escludeva,conseguentemente, sia l’inadempimento contrattuale della banca sia ildiritto al risarcimento del danno, condannando l’appellante alle spese delgrado.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.non ha depositato conclusioni.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19366/2024Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 14472/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso deve essere dichiaratoimprocedibile, non risultando agli atti depositata la copia autentica dellasentenza impugnata.La produzione telematica del “provvedimento impugnato”, come dacontrollo effettuato, non ha ad oggetto la sentenza di appello impugnatacon il ricorso, bensì, evidentemente per una svista, la sentenza di primogrado.Si rileva che ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c., ilricorrente è onerato, a pena di improcedibilità, di depositare presso lacancelleria della Corte di cassazione, entro il termine di venti giornidall’ultima notificazione del ricorso, copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata (corredata della relata di notificazione, ove questa siaintervenuta, ma la disciplina di questo corredo qui non rileva).L’adempimento dell’onere di deposito della copia autentica, essendoprescritto a pena di improcedibilità, deve essere controllato d’ufficio daquesta Corte.5. L’esito del controllo implica, dunque, che il ricorso dev’esseredichiarato improcedibile.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredella controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro8.200,00 di cui 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori dilegge in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 19366/2024Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 14472/2026Data pubblicazione 15/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]