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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04291/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Catania) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di peculato nonché alla inapplicabilità, stante la condanna per art. 314, primo comma, cod. pen., dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), questione, tra l'altro, neppure dedotta in appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dice re 2024 Il consigliere estensore ente O &o [OSCURATO:PERSONA] fano D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Catania) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di peculato nonché alla inapplicabilità, stante la condanna per art. 314, primo comma, cod. pen., dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), questione, tra l'altro, neppure dedotta in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dice re 2024 Il consigliere estensore ente O &o [OSCURATO:PERSONA] fano D
Sentenza Cassazione n. 04291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris