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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 1987

Cassazione n. 30948/2023

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a secuente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1972 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I 18/10/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1973 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1985 avverso la sentenza in data 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Villani e in delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Notturno, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]:5, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Bruno, le quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 3 febbraio 2014 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 1 di reclusione ed euro 28.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 30.000 di multa, ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 1 di reclusione ed euro 29.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 28.500 di multa; previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; esclusa la recidiva e con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 19.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza n. 2766 del 14 novembre 2011 del GUP del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 2 marzo 2013, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 40.000 di multa; riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza emessa in data 5 luglio 2012 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 4 aprile 2013, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8, mesi 2 di reclusione ed euro 33.000 di multa; ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; ha confermato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha statuito conseguentemente sulle pene accessorie.

2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omessa motivazione in merito all'applicazione della recidiva.

Eviderzia che in primo grado il Giudice non aveva motivato sulla recidiva e in secondo grado la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rinunciato il relativo motivo.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di norme processuali per l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per erronea applicazione delle norme penali e processuali e per vizio di motivazione in merito alla pena.

La difesa osserva che la pena era sproporzionata rispetto a Maiello che rispondeva solo del capo F) e Puzone solo dei capi B) e D).

Ritiene che avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva, trattandosi di vicende del 2011 e in assenza di ulteriori condotte antigiuridiche.

Sostiene che la Corte territoriale si era Imitata al ricalcolo della pena omettendo qualsiasi motivazione in ordine alla recidiva contestata a Maiello e a Elefante. [OSCURATO:PERSONA], cui non era stata contestata alcuna recidiva, era stata irrogata la stessa pena riservata ai soggetti con recidiva qualificata.

Quanto a Sorgente, osserva che non era emersa la prova certa del coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio.

Era incensurato all'epoca dei fatti e non gravato da precedenti per droga.

Contesta l'entità della pena e diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. peri.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione del reato contnuato.

2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'appicazione del reato continuato.

2.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla pena con particolare riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Lamenta in particolare l'omessa motivazione circa il quantum di aumento prescelto per la continuazione e l'omessa decurtazione ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen. sul reato satellite.

Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla recidiva del quarto comma dell'art. 99 cod. pen. e al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

2.7. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge e la violazione di norme processuali in relazione al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 129 cod. pen. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo la violazione di legge, perché era stata applicata ia recidiva allorché i precedenti erano risalenti nel tempo; con il secondo il vizio di motivazione in merito all'entità della pena.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. il presente procedimento trae origine da un'operazione di polizia del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nel lotto edilizio TA, all'interno e nei pressi del portone d'ingresso della scala L, dove fioriva un'intensa e organizzata attività di spaccio di stupefacenti.

Dalle riprese video e successivamente dalle registrazioni audio, grazie a una nnicrotelecamera posta all'interno dell'androne del palazzo e a una telecamera esterna, gli inquirenti avevano potuto individuare sia gli spacciatori, sia i pali, sia gli acquirenti.

Nel corso dell'indagine, durata quattro mesi, da gennaio ad aprile 2011, i poliziotti avevano eseguito servizi di osservazione, sequestri, e assunto sommarie informazioni dagli acquirenti che avevano consentito di ricostruire l'attività illecita nel suo complesso.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono gli unici ricorrenti che hanno lamentato l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La doglianza è di mero stile, perché entrambi hanno rinunciato ai motivi di merito e nulla hanno allegato in ordine alla richiesta.

E' inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431 - 01). [OSCURATO:PERSONA] ha anche lamentato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che però presuppone un accertamento di merito a cui ha rinunciato.

Peraltro, il Tribunale ha motivato in modo adeguato in merito alla responsabilità di entrambi in numerosi episodi di spaccio come vedette.

I relativi ricorsi sono inammissibili.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato invece una doglianza in merito al diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. difensore ha precisato che la rinuncia aveva avuto a oggetto i motivi assolutori non la qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma.

E' evidente invece che la Corte territoriale ha ritenuto che la rinuncia coprisse tutto.

Al di là della correttezza o meno di tale interpretazione, sta di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile come vedetta di plurimi episodi di cessioni di cocaina (Capi C, E, G, I, in ognuno dei quali erano stati contestati decine e decine di cessioni) nell'ambito della strutturata e intensa attività di spaccio di stupefacenti,. per cui non 411..u.u.2 (_, illogicamente il Tribunale ha ritenuto integrato il reato dell'art. 73 (d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso (sul punto, si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657-01).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamenl:ato il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha anche eccepito la mancanza di una prova certa della sua responsabilità.

Le doglianze sono generiche.

La Corte territoriale ha confermato motivatamente la condanna di entrambi, ripercorrendo la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado ed escludendo l'invocata attenuante.

Peraltro, entrambi hanno svolto il ruolo di vedette, offrendo un robusto contributo allo svolgimento dell'attività criminosa (in termini, sul ruolo di palo nell'organizzazione dedita alla cessione di stupefacenti, Sez. 6„ n. 8247 del 18/06/1992, Mansi, Rv. 191527-01).

Più in generale, la giurisprudenza ammette l'applicazione dell'attenuante solo se il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell-iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037- 01), ciò che è stato escluso nel caso in esame con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori.

I relativi ricorsi sono inammissibili.

3.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato l'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA], Trongone e Notturno, nonostante i motivi di appello specifici, la Corte territoriale si è limitata a rinviare ai certificati del casellario, senza alcuna valutazione critica.

Pertanto, i rispettivi ricorsi sono fondati e va disposto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché riesamini il punto. [OSCURATO:PERSONA] e Maiello invece i motivi di appello sul punto erano generici e i rispettivi ricorsi per cassazione sono stati formulati in modo del pari generico invocando la disapplicazione della recidiva perché i precedenti erano risalenti.

In realtà, risulta dalla contestazione che Elefante aveva la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale e Maiello la recidiva specifica, circostanze non confutate dalle difese.

Pertanto, i relativi ricorsi sono inammissibili.

3.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto delle censure in merito all'applicazione della continuazione.

Più in particolare, Manfredonia ha eccepito l'omessa motivazione sul reato più grave allorché la Corte territoriale ha deciso di applicare la continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2012, irrevocabile il 4 aprile 2013 ed è partita dalla pena base di anri 6, mesi 2 di reclusione, anziché dalla pena di anni 5, già frutto della rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli.

L'assunto è infondato.

Infatti, il Tribunale ha condannato il Manfredonia alla pena finale di anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 30.000 di multa: riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva qualificata, pena base anni 6 di reclusione, aumentata per la continuazione interna di mesi 2 di reclusione.

E' evidente che, partendo da tale conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto più grave tale fattispecie rispetto a quella oggetto della precedente sentenza irrevocabile, posta in continuazione.

Vi è quindi una valutazione .mplicita che il ricorrente avrebbe dovuto confutare con una censura mirata a dimostrare che il giudizio era scorretto.

Peraltro, il ricorrente nulla ha allegato in merito al precedente irrevocabile per cui non è possibile effettuare alcuna valutazione comparativa.

Sta di fatto che la pena complessiva, all'esito dell'aumento per la continuazione, è stata calcolata in anni 8, mesi 2 di reclusione ed euro 33.000 di multa, largamente inferiore al medio edittale del reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e quindi non necessita di soverchie giustificazioni (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. :3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Notturno, invece, ha lamentato che i Giudici avevano omesso di motivare in ordine agli aumenti di pena in seguito alla continuazione esterna con i fatti della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in datai 14 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello in data 18 ottobre 2012 e irrevocabile il 3 marzo 2013, e avevano omesso di applicare la riduzione di 1/3, siccome i reati della continuazione erano stati giudicati con il rito abbreviato.

Inoltre, ha sostenuto che non vi era un obbligo di aumento della pena per la recidiva reiterata, la pena precedente era stata completamente espiata e non era stata applicata la riduzione del terzo per l'abbreviato.

Considerato che, a fronte del motivo di appello specifico, la Corte territoriale non ha risposto e per giunta non ha tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01 che impongono la riduzione del terzo se il reato messo in continuazione è stato accertato nel processo celebrato con r to abbreviato, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sull'aumento per la continuazione.

Russo, infine, ha lamentato l'omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione interna.

La doglianza è generica.

La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena calcolata dal Tribunale che è partito dal minimo eclittale di anni 6 di reclusione, l'ha ridotto per le generiche di 1/3 e l'ha aumentato per la continuazione calcolata in mesi 6 di reclusione per gli ulteriori due capi d'imputazione, ciascuno costituito da plurimi episodi di spaccio.

Trattandosi di un calcolo semplice in cui vi è immediata evidenza del ragionamento del Tribunale, non è necessaria una specifica ulteriore motivazione oltre al riferimento alle formule dell'art. 133 cod. pen.

Infatti, l'obbligo motivazionale è strettamente correlato al fine del controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, e nel caso in esame è stato soddisfatto.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato l'irrogazione di una pena eccessiva e sproporzionata.

Tale censura va disattesa, perché per Puzone, la Corte territoriale ha ricalcolato la pena ed ha corretto l'errore del Tribunale per cui ha applicato le generiche nella massima estensione e ha contenuto l'aumento della continuazione in mesi 1 di reclusione, pervenendo alla pena di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; per Sorgente, la Corte territoriale ha analogamente provveduto a correggere l'errore del Tribunale che aveva applicato la recidiva e, partendo da una pena base un po' più alta, ma t giustificata dal numero di cessioni, dall'organizzazione, dalla suddivisione dei compiti e dal concorso con gli altri, pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa ha operato !a riduzione per le generiche e l'aumento di sei mesi ed euro 2.000 di multa per la continuazione, pervenendo così alla pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 22.000 di multa non censurabile in questa sede.

I relativi ricorsi sono inammissibili.

3.7. In definitiva, per tutti gli imputati va dichiarata l'irrevocabilità della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Quanto al trattamento sanzionatorio, devono essere accolti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'applicabilità della recidiva e di [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine all'applicabilità della recidiva sia a gli aumenti per la continuazione.

Va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., è tenuto al pagamento delle spese processuali.

Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conse guente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ra gione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Tron gone Alfonso relativamente all'applicabilità della recidiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'applicabilità della recidiva e all'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a secuente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1972 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I 18/10/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1973 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1985 avverso la sentenza in data 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Villani e in delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Notturno, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]:5, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Bruno, le quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 3 febbraio 2014 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 1 di reclusione ed euro 28.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 30.000 di multa, ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 1 di reclusione ed euro 29.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 28.500 di multa; previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; esclusa la recidiva e con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 19.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza n. 2766 del 14 novembre 2011 del GUP del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 2 marzo 2013, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 40.000 di multa; riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza emessa in data 5 luglio 2012 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 4 aprile 2013, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8, mesi 2 di reclusione ed euro 33.000 di multa; ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; ha confermato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha statuito conseguentemente sulle pene accessorie. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omessa motivazione in merito all'applicazione della recidiva. Eviderzia che in primo grado il Giudice non aveva motivato sulla recidiva e in secondo grado la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rinunciato il relativo motivo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di norme processuali per l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per erronea applicazione delle norme penali e processuali e per vizio di motivazione in merito alla pena. La difesa osserva che la pena era sproporzionata rispetto a Maiello che rispondeva solo del capo F) e Puzone solo dei capi B) e D). Ritiene che avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva, trattandosi di vicende del 2011 e in assenza di ulteriori condotte antigiuridiche. Sostiene che la Corte territoriale si era Imitata al ricalcolo della pena omettendo qualsiasi motivazione in ordine alla recidiva contestata a Maiello e a Elefante. [OSCURATO:PERSONA], cui non era stata contestata alcuna recidiva, era stata irrogata la stessa pena riservata ai soggetti con recidiva qualificata. Quanto a Sorgente, osserva che non era emersa la prova certa del coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio. Era incensurato all'epoca dei fatti e non gravato da precedenti per droga. Contesta l'entità della pena e diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. peri. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione del reato contnuato. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'appicazione del reato continuato. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla pena con particolare riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione. Lamenta in particolare l'omessa motivazione circa il quantum di aumento prescelto per la continuazione e l'omessa decurtazione ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen. sul reato satellite. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla recidiva del quarto comma dell'art. 99 cod. pen. e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge e la violazione di norme processuali in relazione al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 129 cod. pen. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo la violazione di legge, perché era stata applicata ia recidiva allorché i precedenti erano risalenti nel tempo; con il secondo il vizio di motivazione in merito all'entità della pena. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. il presente procedimento trae origine da un'operazione di polizia del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nel lotto edilizio TA, all'interno e nei pressi del portone d'ingresso della scala L, dove fioriva un'intensa e organizzata attività di spaccio di stupefacenti. Dalle riprese video e successivamente dalle registrazioni audio, grazie a una nnicrotelecamera posta all'interno dell'androne del palazzo e a una telecamera esterna, gli inquirenti avevano potuto individuare sia gli spacciatori, sia i pali, sia gli acquirenti. Nel corso dell'indagine, durata quattro mesi, da gennaio ad aprile 2011, i poliziotti avevano eseguito servizi di osservazione, sequestri, e assunto sommarie informazioni dagli acquirenti che avevano consentito di ricostruire l'attività illecita nel suo complesso. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono gli unici ricorrenti che hanno lamentato l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La doglianza è di mero stile, perché entrambi hanno rinunciato ai motivi di merito e nulla hanno allegato in ordine alla richiesta. E' inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431 - 01). [OSCURATO:PERSONA] ha anche lamentato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che però presuppone un accertamento di merito a cui ha rinunciato. Peraltro, il Tribunale ha motivato in modo adeguato in merito alla responsabilità di entrambi in numerosi episodi di spaccio come vedette. I relativi ricorsi sono inammissibili. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato invece una doglianza in merito al diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. difensore ha precisato che la rinuncia aveva avuto a oggetto i motivi assolutori non la qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma. E' evidente invece che la Corte territoriale ha ritenuto che la rinuncia coprisse tutto. Al di là della correttezza o meno di tale interpretazione, sta di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile come vedetta di plurimi episodi di cessioni di cocaina (Capi C, E, G, I, in ognuno dei quali erano stati contestati decine e decine di cessioni) nell'ambito della strutturata e intensa attività di spaccio di stupefacenti,. per cui non 411..u.u.2 (_, illogicamente il Tribunale ha ritenuto integrato il reato dell'art. 73 (d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso (sul punto, si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657-01). Il ricorso è pertanto inammissibile. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamenl:ato il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha anche eccepito la mancanza di una prova certa della sua responsabilità. Le doglianze sono generiche. La Corte territoriale ha confermato motivatamente la condanna di entrambi, ripercorrendo la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado ed escludendo l'invocata attenuante. Peraltro, entrambi hanno svolto il ruolo di vedette, offrendo un robusto contributo allo svolgimento dell'attività criminosa (in termini, sul ruolo di palo nell'organizzazione dedita alla cessione di stupefacenti, Sez. 6„ n. 8247 del 18/06/1992, Mansi, Rv. 191527-01). Più in generale, la giurisprudenza ammette l'applicazione dell'attenuante solo se il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell-iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037- 01), ciò che è stato escluso nel caso in esame con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori. I relativi ricorsi sono inammissibili. 3.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato l'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA], Trongone e Notturno, nonostante i motivi di appello specifici, la Corte territoriale si è limitata a rinviare ai certificati del casellario, senza alcuna valutazione critica. Pertanto, i rispettivi ricorsi sono fondati e va disposto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché riesamini il punto. [OSCURATO:PERSONA] e Maiello invece i motivi di appello sul punto erano generici e i rispettivi ricorsi per cassazione sono stati formulati in modo del pari generico invocando la disapplicazione della recidiva perché i precedenti erano risalenti. In realtà, risulta dalla contestazione che Elefante aveva la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale e Maiello la recidiva specifica, circostanze non confutate dalle difese. Pertanto, i relativi ricorsi sono inammissibili. 3.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto delle censure in merito all'applicazione della continuazione. Più in particolare, Manfredonia ha eccepito l'omessa motivazione sul reato più grave allorché la Corte territoriale ha deciso di applicare la continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2012, irrevocabile il 4 aprile 2013 ed è partita dalla pena base di anri 6, mesi 2 di reclusione, anziché dalla pena di anni 5, già frutto della rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli. L'assunto è infondato. Infatti, il Tribunale ha condannato il Manfredonia alla pena finale di anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 30.000 di multa: riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva qualificata, pena base anni 6 di reclusione, aumentata per la continuazione interna di mesi 2 di reclusione. E' evidente che, partendo da tale conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto più grave tale fattispecie rispetto a quella oggetto della precedente sentenza irrevocabile, posta in continuazione. Vi è quindi una valutazione .mplicita che il ricorrente avrebbe dovuto confutare con una censura mirata a dimostrare che il giudizio era scorretto. Peraltro, il ricorrente nulla ha allegato in merito al precedente irrevocabile per cui non è possibile effettuare alcuna valutazione comparativa. Sta di fatto che la pena complessiva, all'esito dell'aumento per la continuazione, è stata calcolata in anni 8, mesi 2 di reclusione ed euro 33.000 di multa, largamente inferiore al medio edittale del reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e quindi non necessita di soverchie giustificazioni (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. :3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). Il ricorso va pertanto rigettato. Notturno, invece, ha lamentato che i Giudici avevano omesso di motivare in ordine agli aumenti di pena in seguito alla continuazione esterna con i fatti della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in datai 14 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello in data 18 ottobre 2012 e irrevocabile il 3 marzo 2013, e avevano omesso di applicare la riduzione di 1/3, siccome i reati della continuazione erano stati giudicati con il rito abbreviato. Inoltre, ha sostenuto che non vi era un obbligo di aumento della pena per la recidiva reiterata, la pena precedente era stata completamente espiata e non era stata applicata la riduzione del terzo per l'abbreviato. Considerato che, a fronte del motivo di appello specifico, la Corte territoriale non ha risposto e per giunta non ha tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01 che impongono la riduzione del terzo se il reato messo in continuazione è stato accertato nel processo celebrato con r to abbreviato, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sull'aumento per la continuazione. Russo, infine, ha lamentato l'omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione interna. La doglianza è generica. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena calcolata dal Tribunale che è partito dal minimo eclittale di anni 6 di reclusione, l'ha ridotto per le generiche di 1/3 e l'ha aumentato per la continuazione calcolata in mesi 6 di reclusione per gli ulteriori due capi d'imputazione, ciascuno costituito da plurimi episodi di spaccio. Trattandosi di un calcolo semplice in cui vi è immediata evidenza del ragionamento del Tribunale, non è necessaria una specifica ulteriore motivazione oltre al riferimento alle formule dell'art. 133 cod. pen. Infatti, l'obbligo motivazionale è strettamente correlato al fine del controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, e nel caso in esame è stato soddisfatto. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato l'irrogazione di una pena eccessiva e sproporzionata. Tale censura va disattesa, perché per Puzone, la Corte territoriale ha ricalcolato la pena ed ha corretto l'errore del Tribunale per cui ha applicato le generiche nella massima estensione e ha contenuto l'aumento della continuazione in mesi 1 di reclusione, pervenendo alla pena di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa; per Sorgente, la Corte territoriale ha analogamente provveduto a correggere l'errore del Tribunale che aveva applicato la recidiva e, partendo da una pena base un po' più alta, ma t giustificata dal numero di cessioni, dall'organizzazione, dalla suddivisione dei compiti e dal concorso con gli altri, pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa ha operato !a riduzione per le generiche e l'aumento di sei mesi ed euro 2.000 di multa per la continuazione, pervenendo così alla pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 22.000 di multa non censurabile in questa sede. I relativi ricorsi sono inammissibili. 3.7. In definitiva, per tutti gli imputati va dichiarata l'irrevocabilità della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio, devono essere accolti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'applicabilità della recidiva e di [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine all'applicabilità della recidiva sia a gli aumenti per la continuazione. Va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., è tenuto al pagamento delle spese processuali. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conse guente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ra gione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Tron gone Alfonso relativamente all'applicabilità della recidiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'applicabilità della recidiva e all'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 30948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris