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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29772/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Rilevato che la doglianza relativa all'insussistenza del reato di cui all'art. 348 cod. pen. per essere l' atto commesso dall'imputato inidoneo a, esplicare gli effetti tipicamente riservati alla professione, è riproduttiva di censuige già 'adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3 e 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la doglianza relativa all'insussistenza del reato di cui all'art. 348 cod. pen. per essere l' atto commesso dall'imputato inidoneo a, esplicare gli effetti tipicamente riservati alla professione, è riproduttiva di censuige già 'adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/20
Sentenza Cassazione n. 29772/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris